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Integrazione sociosanitaria: per il Clep l'onere e l'onore di partire da un substrato normativo "vivo" per arrivare a pratiche finalmente virtuose

di Ettore Jorio

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24 Esclusivo per Sanità24

L’integrazione sociosanitaria è trattata da circa mezzo secolo alla stregua della parolaccia, detta in momento di "rabbia" e poi negata. Tutti vi sono ricorsi nel prometterla, specie nei momenti pre-elettorali ovvero per dissolvere i veleni sulle disgrazie che capitano ai bisognosi, soprattutto disabili e anziani, salvo poi tornare al silenzio.
Ebbene sì, di integrare tutte le prestazioni per la Salute, intendendo per tali quelle afferenti all’assistenza sanitaria e quelle riguardanti l’assistenza sociale, se ne parla tanto da tantissimo tempo ma si realizza poco o nulla.
Oneri propedeutici a onori
Il primo problema, per realizzare concretamente il sistema delle prestazioni sociosanitarie, è invero quello di circoscriverle, non essendo più sufficiente richiamarsi alla distinzione che ne fa l’art. 3 septies del vigente d.lgs. 502/1992, introdotto nel 1999 e dunque oramai vecchio di 25 anni. Da allora infatti se n’è fatta tanta di strada in termini di onnicomprensività assistenziale, tendente a una erogazione complessiva e unitaria delle prestazioni sanitarie con quelle provenienti dalle azioni di protezione sociale, ivi comprese quelle di previdenza non contributiva (esempi, invalidità e soprattutto indennità di accompagnamento) lasciate del tutto ancora per loro conto.
Oggi è il momento non solo di ripensarle ma di individuare come, dove e con quali quattrini renderle alla collettività, in specie a quelle – riferite alle prestazioni sociali – da assicurare, spesso nel lungo periodo, ai disabili e agli anziani, dei quali la Nazione si compone oramai in via maggioritaria.
Oggi è il momento, si diceva: è soprattutto quello giusto perché il decisore nazionale è impegnato nella individuazione dei Lep e nell’attuare il federalismo fiscale, che con i costi e i fabbisogni standard, assistiti da una sana perequazione, potrà mandare a casa il criterio delle spesa storica, responsabile del fallimento dell’assistenza integrata e non solo.
Sarà l’occasione giusta per rivedere il sistema attuale - generativo di una confusione che non ha avuto eguali con le Regioni incapaci di neppure pensare la cifra e le modalità distintive sul piano legislativo più adatto per il loro territorio - fondato, secondo l’anzidetto art. 3 septies, su:
1) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite (comma 2)
2) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (comma 2)
3) le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da Hiv e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (comma 4).
Riparazioni non più rinviabili
Non solo. Offrirà l’opportunità, di mettere a posto i guai combinati dalla revisione della Costituzione del 2001, che dimenticò di inserire l’assistenza sociale tra le materie concorrenti, creando un corto circuito nell’esercizio della competenza legislativa residuata alle Regioni senza che le stesse avessero i principi fondamentali dello Stato cui doversi riferire. Il rimedio cui si è ricorso è stato peggio del male, dal momento che tutte le Regioni hanno tenuto come riferimento – sostanzialmente copiandola - la legge statale n. 328/2000, che considerava l’assistenza sociale così come altrove si faceva 50/60 anni fa.
Prendere l’occasione al volo, senza però complicare alcunché
Dunque, con la Costituzione che è viva e vegeta, con la legge delega attuativa (n. 42) dell’art. 119 approvata nel 2009, con il decreto delegato (n. 68) licenziato nel 2011, con il Dpcm 12 gennaio 2017 identificativo dei nuovi Lea comprensivi dei già Liveas, con la legge di bilancio per il 2022 (n. 234/2021) istitutiva dei Leps (da considerarsi una neo-species generica, per molti versi pleonastica, forse pensata per aggiungere i "servizi" alle prestazioni essenziali, supponendo che non vi fossero compresi) e con la legge di bilancio (n. 197/2022) per il 2023 istitutiva del Clep tutti gli strumenti sono sul tavolo per giocare bene e finalmente la "partita". Ciò prescindendo da che fine farà il Ddl Calderoli sul regionalismo differenziato.
Dovranno, pertanto, individuarsi i Lep, ma trasversalmente e non come ha fatto il Sottogruppo n. 5 nel corpo della relazione del Clep, trasmessa al Ministro competente il 2 agosto scorso. Ciò nel senso di prevederli per gruppi di materie e non per singola materia ovvero per pezzi di essa: tutela della salute (concorrente), assistenza sociale (regionale), ambiente (statale), alimentazione (regionale), istruzione (statale e concorrente), trasporto pubblico locali (regionale), urbanistica (regionale). Tutto questo anche in linea con il comma 793 dell’art. 1 della legge 197/2022 ove l’ambito è certamente da intendersi in senso estensivo e non affatto restrittivo.
Fare diversamente, significherebbe giocare intorno al tema senza arrivare a nulla come si è fatto dal 1978 con una legge che era antesignana nel mondo dell’assistenza integrata.
A ciò dovranno seguire le migliori pratiche erogative in tal senso, tutte ovviamente commisurate alla sufficiente consistenza dei costi standard specifici, ai fabbisogni standard territoriali valorizzati correttamente in rapporto a esigenze/valori assegnati, garantiti da un sistema perequativo del quale (ahinoi) non se ne parla neppure, dal 2001.


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