Aziende e regioni
Agevolazione dell’aliquota Ires: una sentenza fondamentale nella controversia "multipla" tra l’Agenzia delle Entrate e le Asl toscane
di Roberto Caselli
24 Esclusivo per Sanità24
Nell'articolo "La riduzione dell’aliquota Ires nelle Asl" avevamo fatto il punto sulla controversia che ormai da oltre quattro anni coinvolge tutte e tre le aziende sanitarie locali toscane, informando che, fino a quel momento, la Commissione tributaria regionale di Firenze aveva accolto, sia pure parzialmente, solo un appello (fra i quattro esaminati) di una delle Asl incorporate dal 2016 nella maggiore delle Aziende ora esistenti, la Asl Toscana Centro.
Ricordiamo che la Corte di Cassazione ha assunto, in particolare nel biennio 2018-2020, un orientamento che si può ormai considerare consolidato (La Cassazione consolida il proprio orientamento in merito all’agevolazione Ires ai presidi ospedalieri )
Tale orientamento si può riassumere in queste frasi, ripetute ormai in numerose sentenze;
L'agevolazione della riduzione alla metà dell'Ires prevista, per gli "enti ospedalieri", dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, non è applicabile alle società in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella nozione di "enti ospedalieri" di cui alla L. n. 132 del 1968, art. 2, non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali. Ne deriva che detta agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei "vecchi" enti ospedalieri in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle Asl. Con la decisione in questione, infatti, questa Corte ha ritenuto che il Dpr n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a), nel disciplinare l'agevolazione de qua, conservi efficacia limitatamente ai "vecchi" enti ospedalieri - così definiti dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, comma 2, a tenore della quale "Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi" i quali, per effetto della descritta evoluzione normativa, mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in "aziende ospedaliere", o quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle istituite Asl. È pertanto esclusivamente ai soppressi enti pubblici ospedalieri, in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle Asl, che continua a riferirsi l'agevolazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a)".
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con laCircolare 15/E del 15 maggio scorso , ha riconosciuto il principio basilare ben definito dalla Suprema Corte e cioè che l’agevolazione può essere concessa solo sull’imponibile relativo al reddito catastale dei fabbricati ad uso strumentale per i presidi ospedalieri, vale a dire per una quota che può variare, a seconda delle Aziende e della composizione del loro patrimonio immobiliare, dal 60 all’ 80% circa.
La stessa circolare cita le sentenze di riferimento: Cass., 04/09/2013, n. 20249, 29/01/2016, n. 1687 …ordinanza n. 768 del 19 gennaio 2021; in senso conforme, ex multis. Cass. n. 16882 dell’11 agosto 2020; n. 18607 dell’11 luglio 2019; n. 8922 dell’11 aprile 2018; n. 1687 del 29 gennaio 2016; n. 11918 del 28 maggio 2014; n. 20249 del 4 settembre 2013).
Sulla scia del consolidato della Cassazione e della nuova posizione dell’Agenzia dell’Entrate, espressa con la circolare sopracitata (vedi il servizio del 30 maggio 2022 ), la quinta sezione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Firenze ha emesso una nuova sentenza, la n. 1291/2022, depositata l’11 c.m., con la quale accoglie parzialmente, vale a dire per l’imponibile dei fabbricati ad uso ospedaliero, l’appello presentato quasi due anni prima dalla Asl Toscana Centro, per le due aziende incorporate nel 2016, di Firenze e di Empoli, contro la sentenza di primo grado del gennaio 2020.
Si può notare come i tempi delle giustizia tributaria siano eccessivamente lunghi :
contro gli accertamenti del 2018 erano stati presentati i ricorsi alla Ctp nel luglio 2019; la sentenza di primo grado era stata depositata nel giugno 2020; l’appello, presentato nel Novembre 2020, è stato discusso dalla Ctr di Firenze solo il 17 giugno scorso e ci sono voluti altri cinque mesi per la pubblicazione della sentenza.
Se poi l’Agenzia delle Entrate non dovesse accettare questa sentenza, come già avvenuto per la sentenza n, 198 del 2021, citata nel servizio del 6 maggio scorso, nonostante la chiara posizione assunta a livello centrale, se ne riparlerebbe fra qualche anno; ci auguriamo che una riduzione dei tempi della giustizia tributaria sia un preciso obiettivo di questo nuovo Governo.
La sentenza 1291/22 non brilla di chiarezza quanto ai termini utilizzati per riassumere i contenuti della controversia, né per il dispositivo. Viene usato più volte, fra l’altro, il termine "istituti ospedalieri" (usato fino agli anni 70 del secolo scorso per denominare alcuni ospedali del Nord Italia) in alternativa di "presidi ospedalieri", usato nella legislazione in vigore dal 1978, dagli addetti ai lavori, nelle sentenze della Cassazione e nella Circolare sopra citata dell’Agenzia delle Entrate.
La sostanza del dispositivo è però chiara e cioè che, a parere dei Giudici, l’aliquota ridotta deve essere riconosciuta sull’imponibile Ires corrispondente alla rendita degli immobili utilizzati nei Presidi ospedalieri che fanno capo alle Asl. La sentenza li indica "con assoluta certezza" (e questa è una novità assoluta rispetto ad altre sentenze negli immobili classificati nella categoria catastale B2, che corrisponde a "Case di cura e ospedali". Questa indicazione della categoria catastale B2, apre, a parere di chi scrive, al riconoscimento dell’agevolazione anche ad altri immobili che sono strumentali all’attività ospedaliera, pur essendo classificati in altre categorie.
Ad esempio alcuni immobili di servizio, come le centrali termiche, quelle elettriche ed i parcheggi coperti, sono classificate nelle categorie C o D , ed anche alcuni ospedali, in comuni minori dove la categoria B non è suddivisa in B1 e B2, ma è unica, sono semplicemente classificati in categoria B od in categoria B1 , che corrisponde ad una serie di strutture a carattere collettivo, fra le quali i "Ricoveri".
Oltre agli immobili di servizio potrebbero rientrare nell’agevolazione, a parere di chi scrive, anche quegli immobili che prima della riforma sanitaria del 1978 appartenevano al patrimonio degli “enti ospedalieri” (strumentali per le loro attività sanitarie) originariamente fra i soggetti beneficiari dell’agevolazione Ires. Si tratta delle strutture ambulatoriali, dei distretti sanitari, delle case famiglia, dei centro diurni….In concreto, seguendo il principio ormai consolidato affermato dalla Corte di Cassazione dovrebbero restare fuori dall’agevolazione solo gli immobili inutilizzati o locati o ceduti in comodato ad altri enti pubblici.
In conclusione, appare strano che la Circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate venga citata anche nel dispositivo della sentenza, a suo sostegno, considerando che il documento dovrebbe intendersi indirizzato agli uffici dell’amministrazione finanziaria, senza aver rilievo nei giudizi delle Corti di Giustizia (ex Commissioni tributarie ), mentre risulta che nel giudizio di cui sopra l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate non ha modificato la propria posizione negativa nei confronti della richiesta di agevolazione della Asl.
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