Aziende e regioni
Il modello Redditi 2022 Enc per le aziende del Ssn
di Roberto Caselli
24 Esclusivo per Sanità24
Quadro RN Il reddito complessivo
L’importo del reddito complessivo risulterà al Rigo RN13, dalla sommatoria di tutti i redditi sopra considerati (terreni, fabbricati, impresa, diversi); ricordiamo che la perdita di impresa non va dedotta nella sommatoria stessa.
L’imponibile , al rigo RN16, è costituito dall’importo di Rigo RN13, al netto degli oneri deducibili indicati nel quadro RS (Rigo RN 15). Nei righi RN 17 e RN 18 va riportato, rispettivamente, l’imponibile con l ‘aliquota ordinaria del 24% o quello con l’aliquota ridotta del 12%.
La tuttora controversa riduzione dell’ "aliquota Ires" per le Asl
In conclusione ricordiamo che è sempre aperto il problema, che riguarda solo le aziende sanitarie territoriali , della contestata riduzione alla metà della aliquota ordinaria.
In effetti le più recenti sentenze della Corte di Cassazione riconoscono l’agevolazione, se non sull’intero reddito imponibile quantomeno sul reddito ( catastale) dei fabbricati strumentali per i presidi ospedalieri, ma ciò nonostante alcune Commissioni di secondo grado tardano a recepire questa soluzione di compromesso.
Ricordiamo che la norma agevolativa, secondo l’Agenzia delle Entrate, andrebbe applicata (Risoluzione n. 78 del 2002), con riferimento al punto a) dell’ articolo 6 del Dpr 601/73, unicamente a “ gli enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza” , per cui solo le attuali “ aziende ospedaliere” potrebbero ritenersi “enti ospedalieri” ed usufruirne ; le aziende sanitarie locali invece, poiché svolgono altre attività oltre a quelle ospedaliere, non rientrerebbero fra i beneficiari della norma... come se invece i presidi ospedalieri gestiti dalle aziende territoriali non fossero parte integrante del servizio sanitario nazionale.
Il problema è stato trattato più volte in Sole 24 ore Sanità; negli ultimi quindici anni sono usciti numerosi commenti a sentenze di Commissioni tributarie e della Corte di Cassazione.
I più recenti sono stati:
- quello del 12 Luglio 2020, che commenta una serie di cinque sentenze della Cassazione, emanate dal 21 Dicembre 2018 al 31 ottobre 2019, che hanno bocciato quella che a chi scrive era sempre sembrata un ‘assurdità e cioè il beneficio dell’agevolazione che l’amministrazione finanziaria, mentre lo negava alle Aziende sanitarie locali lo riconosceva a società private per i loro presidi ospedalieri convenzionati con il Ssn.
- quello del 2 marzo 2021, che commenta una sentenza della Ctr della Regione Toscana (n.198 del 14.1.21, depositata il 18.2.21) che ha stabilito un compromesso accettabile, riconoscendo l’agevolazione ai Presidi ospedalieri di una Asl.
La sentenza si è ispirata alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, che nel periodo Dicembre 2018/Dicembre 2020 hanno sancito l’esclusione dall’agevolazione per i presidi ospedalieri privati e, facendo propria una “denegata ipotesi” fatta dall’Azienda appellante, prendendo atto dello svolgimento dell’attività svolta nei presidi Ospedalieri osserva :
“Diversamente, appare ad avviso del Collegio, fondata la pretesa dell'Azienda per i redditi prodotti in relazione agli immobili destinati a presidi ospedalieri e strettamente strumentali al perseguimento delle prestazioni di ricovero e cure svolti e funzionalmente collegati dagli stessi presidi nell'ambito territoriale della stessa Azienda…
Conclude infine la sentenza con l’accoglimento parziale del ricorso affermando :
"Ritiene il Collegio che la destinazione funzionale degli immobili ove operano tali presidi assicuri gli stessi compiti e servizi di ricovero e cura svolti, in regime di autonomia, dagli istituti costituiti o confermati in aziende ospedaliere e dai soppressi enti ospedalieri; donde non si comprende la ragione per la quale non debba essere riconosciuta l'applicazione agli immobili di tali presidi ospedalieri in gestione all'Azienda appellante dell'agevolazione prevista dall'art. 6 c. 1, lett. a) D.P.R. n. 601/1973. Occorre aver riguardo, in concreto, al criterio oggettivo – quello delle prestazioni assicurate nei presidi ospedalieri – e non a quello soggettivo dato dall’autonomia del soggetto giuridico che eroga le prestazioni stesse,
Tale convincimento pare al decidente essere del tutto in linea con l’orientamento interpretativo della disposizione de qua, confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione …, con riferimento ai presidi ospedalieri esistenti nell’ambito delle Aziende Asl, ossia non costituiti in aziende ospedaliere autonome…
- e infine quello del 6 maggio che fa il punto della situazione su una controversia che ha coinvolto, dal 2018, tutte le Asl toscane "La riduzione dell’aliquota Ires nelle Asl".
Chi scrive rimane personalmente convinto che l’intero imponibile delle Aziende sanitarie locali, che abbinano l’attività ospedaliera a quella territoriale, dovrebbe usufruire dell’agevolazione. Pur tuttavia è da ritenere, a questo punto, che solo una modifica legislativa, nell’ambito dell’attesa riforma sanitaria, possa permettere il superamento dell’impasse e nel frattempo che la soluzione decisa dalla Ctr della Toscana costituisca un compromesso accettabile, sia per le Aziende che per l’Amministrazione finanziaria.
In questa situazione di perdurante incertezza, è consigliabile un comportamento prudente, calcolando e pagando l’imposta dovuta con l’aliquota piena; successivamente, entro 48 mesi dal versamento, sarà possibile chiedere il rimborso di quanto versato in più a titolo cautelativo, e nel caso probabile di silenzio – rifiuto, presentare ricorso alla Commissione tributaria Provinciale trascorsi i 90 gg, e coltivare eventualmente il ricorso, in caso di esito negativo, fino alla Cassazione…
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