Aziende e regioni

Il modello Redditi 2022 Enc per le aziende del Ssn - I redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria

di Roberto Caselli

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24 Esclusivo per Sanità24

L’art. 74, comma 2, lettera b) del Tuir recita "non costituisce esercizio di attività commerciale l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le comprese le aziende sanitarie locali". Ne consegue che l’attività sanitaria (resa alla persona) svolta dalle aziende del Ssn (compresa l’attività intramuraria svolta dai propri medici), resta al di fuori del campo di applicazione dell’imposta.
Le aziende del Ssn, in particolare quelle territoriali, svolgono però oltre a quelle prettamente sanitarie e assistenziali, altre attività , che sono imponibili agli effetti del reddito di impresa (nonostante che in genere siano connesse alle prime) secondo le norme contenute, nel Tuir , al Titolo I, Capo VI, artt. 55-66 , ed al Titolo II, Capo II, art. 81-116.
Per una classificazione analitica delle varie tipologie di attività svolte dalle Aziende sanitarie territoriali e di quelle ospedaliere e della relativa configurazione fiscale rinviamo al servizio pubblicato su Sanità del 1-7 luglio 2014 ed al Volume “La fiscalità delle Aziende del Ssn - R. Caselli- Ed. Il Sole 24 ore-2008.
Fra le più significative ricordiamo il servizio mensa ai dipendenti, le sperimentazioni dei farmaci, il comfort alberghiero, la eventuale gestione commerciale degli immobili, la formazione fornita a partecipanti non dipendenti, ed inoltre, per le aziende territoriali, le prestazioni a pagamento per i servizi sanitari non resi alla persona, come ad esempio l’assistenza zooiatrica, le prestazioni di laboratorio attinenti patologie e profilassi veterinarie, il controllo alimenti per animali, l’analisi del controllo di alimenti e bevande, la prevenzione infortuni.
Nelle aziende territoriali convivono con l’attività commerciale, che si caratterizza per i corrispettivi pagati dagli utenti dei relativi servizi, attività svolte in molti casi dallo stesso personale impiegato in attività retribuite, diverse dalla cura alla persona, ma finalizzate alla salute pubblica, che sono svolte di propria iniziativa (come ad esempio il controllo degli alimenti), ma che rientrano nell’attività istituzionale ed i cui costi sono coperti dalla quota capitaria riconosciuta alle aziende per ogni cittadino residente.
La contabilità separata, obbligatoria, prevista dall’art. 109 secondo comma del Tuir, ha anche il compito di tener distinta, anche per le conseguenze che ne derivano per l’applicazione dell’Irap, l’attività commerciale svolta in questo ambito, da quella a carattere istituzionale.
Come diretta conseguenza dell’obbligo di tenuta della contabilità separata deve essere compilato il quadro RF ( reddito di impresa enti in contabilità ordinaria) e non il quadro RC (reddito di impresa enti a contabilità pubblica), in quanto le aziende del Ssn non rientrano fra gli enti esonerati dall’obbligo richiamato.
Il reddito imponibile
Il reddito imponibile deve essere determinato con i criteri generali stabiliti per la determinazione del reddito d’impresa, prendendo come base l’utile netto (o la perdita netta) risultante dal conto economico civilistico ( della sola sfera commerciale) , da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, apportandovi tutte le variazioni in più o in meno derivanti dall’applicazione delle norme fiscali.
Il problema delle eventuali variazioni riguarda in particolare quelle aziende che per alcune operazioni si sono comportate in conformità di direttive regionali o ministeriali, che non hanno considerato i risvolti fiscali delle stesse; ad esempio nel caso della valutazione di attività commerciali in corso – da indicare nei righi RF13 o RF55 cod. 99, a seconda del segno ( come le sperimentazioni di farmaci od il comfort alberghiero ), per le quali nei bilanci non è stata prevista una voce specifica.
Nel rigo RF55, va indicata anche la quota del 10% dell’IRAP della sfera commerciale versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa (codici 12 e 33).
Il riporto delle perdite
La legge 30 Dicembre 2018 n. 145, ha introdotto delle novità, in vigore dall’ esercizio 2019, in materia di riporto delle perdite. Il nuovo art. 8 del Tuir 917/86 recita infatti : “ Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi…”.
Di conseguenza , nella sezione “Determinazione del reddito”:
Nel rigo F64, colonna 3 va indicato l’importo delle perdite d’impresa di anni precedenti fino a concorrenza del rigo F63 (reddito di impresa dell’esercizio)
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS: “Perdite di impresa non compensate”

Quadro RL –sez. I –A - I Redditi di capitale-Qualora le aziende abbiano conseguito dividendi per la partecipazione in società, li dovranno denunziare nel quadro RL sezione prima- A.Come disposto dalla Legge di stabilità 2015, per tutti gli enti non commerciali, la quota imponibile dei dividendi, fino al 2013 del 5%, è scattata, dal 1 Gennaio 2014 al 77,74%, cosa che comporta una tassazione effettiva del 18,65 % con l’attuale aliquota Ires del 24% ( del 9,33 con quella ridotta)Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.Quadro RL- sez. II - I redditi diversi- Secondo l’art. 67 del Tuir, sono inquadrate nella categoria “Redditi diversi”, tutte le tipologie residuali di reddito, da dichiarare nel quadro RL sezione IIIn particolare, per le Aziende del SSn, sono da ricordare le seguenti plusvalenze, indicando i corrispettivi e le relative spese:
• realizzate mediante la lottizzazione di terreni, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni…………, nonché in ogni caso le plusvalenze realizzate a seguito di “cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria” secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (Rigo RL5)
• realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. (Rigo RL 7)
Vanno inoltre indicati (al rigo RL9) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente ( come ad esempio le locazioni per una porzione di locali facenti parte di un ‘unica unità immobiliare), ed i proventi per locazioni di terreni ad uso non agricolo e di lastrici solari; salvo che tali redditi non siano stati conseguiti nell’ambito di un’attività con connotazioni commerciali.Le plusvalenze immobiliariEventuali plusvalenze realizzate dalla vendita di fabbricati , trasferiti alle Aziende del SSn per effetto del D.Lgs. 502/02, non sono imponibili.Potrebbero esserlo solo se afferenti a vendite di immobili acquistati nell’ultimo quinquennio oppure, per effetto dell’art. 37 (commi 38 e 39), del DL 223/06 se conseguite dalla vendita di immobili, acquisiti per donazione, per i quali non siano trascorsi ancora cinque anni dalla data di acquisizione da parte del donante; per tali immobili si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante; gli importi sono da indicare al Rigo RL6.
L’affrancamento delle plusvalenze
La possibilità di un affrancamento delle plusvalenze maturate sulle aree fabbricabili , nonché sui terreni lottizzati o sui terreni sui quali siano state costruite opere per renderli edificabili, era prevista inizialmente dalla Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 (art. 7, comma 1) e più volte prorogata. Con la manovra di bilancio 2021 ( Legge 178/2020, art. 1 commi 1122 e 1123 ) è stata riproposta la possibilità di tale affrancamento . La norma ha consentito, nel 2021 anche agli enti non commerciali , ivi comprese le aziende del Ssn, l’affrancamento delle eventuali plusvalenze maturate, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli, posseduti alla data del 1 gennaio 2021, che non rientravano fra i beni utilizzati nella sfera commerciale. L’affrancamento era possibile, con il pagamento, entro il 30 giugno 2021, di un’imposta sostitutiva dell’11 % sul valore di mercato al 1 Gennaio 2021, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari , dei periti industriali edili e dai periti camerali.Gli importi devono essere indicati nel Quadro RM sezione III

Quadro RS - Deduzioni e detrazioni dal reddito imponibile- Costi promiscui
Ricordiamo che, per la determinazione dell’Ires dovuta (Quadro RN), gli enti non commerciali possono avvalersi della possibilità di calcolare delle deduzioni ( dal reddito ) o delle detrazioni ( in misura fissa, del 19%) . Per quanto riguarda le prime sono da calcolare sul reddito complessivo e non sul reddito di impresa.Entrambe vanno indicate nel quadro RS (prospetti diversi).
Per le aziende del Ssn, possono essere significative, in particolare, le seguenti deduzioni:
- Oneri deducibili (art. 146 ex 110 TU) : le somme corrisposte a dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso Uffici elettorali ( anche nei seggi interni agli ospedali); questa è indubbiamente la deduzione più significativa, che può comportare un risparmio di imposta apprezzabile. (Rigo RS28).
- Oneri detraibili (art. 147 ex 110 bis TU) : spese sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione, protezione, restauro cose vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e del DPR 1409/63, nella misura rimasta effettivamente a carico ( con criterio di cassa) -Rigo RS33.Nel caso di interventi su edifici storici particolarmente rilevanti la detrazione, potrebbe consentire addirittura l’azzeramento dell’imponibile.
Prospetto costi promiscui
Ricordiamo che nel quadro RS devono esseri indicati, nell’apposito prospetto “Deducibilità delle spese e dei componenti negativi promiscui”, i ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (rigo RS 24), i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all’attività istituzionale (rigo RS 25), le spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività (rigo RS 26)

Segue nei prossimi giorni la terza e ultima parte : La determinazione del reddito imponibile ed il calcolo delle imposte


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