Sentenze
Una sentenza di secondo grado conferma la decadenza dell’azione di accertamento dell’aliquota Ires in presenza di dichiarazione integrativa sull’imponibile
di Roberto Caselli
24 Esclusivo per Sanità24
Nell’ambito della controversia multipla promossa nel 2018 dall’Agenzia delle Entrate contro le aziende sanitarie locali della Regione Toscana (vedi in proposito il servizio pubblicato il 6 maggio 2022 : La riduzione delle aliquote Ires nelle Asl ), assume rilievo il rigetto dell’appello presentato dall’Ufficio IIDD di Prato, contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Asl Toscana Centro contro un accertamento notificato nell’aprile 2022, che riguardava l’aliquota Ires, ridotta alla metà nell’esercizio 2013.
L’Asl aveva eccepito in primo luogo la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, ai sensi dell’art. 43 Dpr n. 600/1973, sottolineando di avere presentato una dichiarazione integrativa, riducendo l’imponibile dei fabbricati strumentali, ma senza modificare l’aliquota applicata nella dichiarazione originaria, ricordando che i termini per l’accertamento. decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa “limitatamente” ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.
Nel merito la Asl aveva sostenuto la totale infondatezza dell’accertamento e – in subordine – la infondatezza parziale, nel senso che l’agevolazione doveva essere ritenuta applicabile quantomeno ai redditi relativi ai fabbricati destinati ai due presidi ospedalieri gestiti dall’Azienda Usl 4 di Prato nell’anno 2013, così come un’altra precedente sentenza di secondo grado aveva riconosciuto per l’esercizio 2015.
La Corte di giustizia di primo grado aveva accolto il ricorso senza entrare nel merito della legittimità della riduzione dell’aliquota, ritenendo fondata l’eccezione della decadenza dall’azione di accertamento dell’Ufficio.
La Corte di secondo grado ha rigettato il ricorso dell’Ufficio dichiarando che “…è pacifico che oggetto della dichiarazione integrativa non era la misura dell’aliquota applicata (che è il profilo oggetto dell’accertamento), rimasta invariata, come dato atto dallo stesso Ufficio, ma solo la riduzione dei redditi fondiari per effetto della riqualificazione come storici di alcuni immobili”.
Di conseguenza il termine per effettuare un nuovo accertamento si era riaperto solo in relazione a questo ultimo profilo.
Prosegue la sentenza dichiarando che “è corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice laddove espone che la misura dell’aliquota è un punto (o “elemento”) della dichiarazione suscettibile di autonoma valutazione. Quindi l’Agenzia delle entrate ben avrebbe potuto contestare la valutazione del contribuente ed esercitare il suo potere di accertamento in relazione a tale dato fin dall’inizio, perché si tratta di un dato che è rimasto immutato nella dichiarazione integrativa”.
A parere di chi scrive la decisione della Corte di secondo grado è ineccepibile, anche se offre il fianco alla critica la decisione di “compensare” le spese di giudizio, trattandosi di una questione (la applicazione/non applicazione della riduzione alla metà dell’Ires ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. a), D.P.R. n. 601/1973 alle Ausl) controversa.
Visto che la decisione non ha riguardato la legittimità della riduzione di aliquota la compensazione delle spese non appare infatti giustificata.
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