Sentenze

Ires, la Corte di Cassazione fa retromarcia e nega la riduzione dell’aliquota sui presidi ospedalieri delle Asl

di Roberto Caselli

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24 Esclusivo per Sanità24

Con l’ordinanza del 21 settembre scorso la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha clamorosamente assunto una posizione completamente negativa in una delle controversie promosse nel 2018 dall’Agenzia delle Entrate contro tutte le Aziende sanitarie locali della Regione Toscana, che dal 2013 al 2015 avevano versato l’Ires applicando l’aliquota ridotta del 50%, prevista dall’art. 6, co. 1, lett. a), del DPR n. 601/1973 per una serie di soggetti, fra i quali gli "enti ospedalieri", che peraltro sono stati soppressi o trasformati dalla riforma sanitaria del 1978.
Sulla possibilità di avvalersi o meno dell’agevolazione da parte delle Aziende sanitarie locali, nate con il processo di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, avvenuto nel 1992, sono scorsi fiumi di inchiostro, anche su questa rivista, fino dai primi anni duemila.
Negli ultimi tre anni abbiamo seguito l’evolversi di questa controversia multipla, che aveva visto le Aziende soccombere nella maggior parte dei giudizi di primo grado ed ottenere invece, in quelli di secondo grado, il riconoscimento dell’agevolazione o sull’intero imponibile ("Aliquota agevolata Ires per le Asl: una sentenza di secondo grado apre al riconoscimento sull’intero imponibile ") o quantomeno sull’imponibile riferibile ai "presidi ospedalieri" ("Agevolazione dell’aliquota Ires : una sentenza fondamentale nella controversia multipla fra l’Agenzia delle Entrate e le Asl toscane" )
In particolare nei nostri servizi avevamo messo l’accento sull’orientamento assunto dalla Suprema Corte con una serie di sentenze emanate a partire dal dicembre 2018, con le quali aveva ritenuto che le Aziende sanitarie locali, non potendo essere assimilate agli "enti ospedalieri", come prevedeva la norma agevolativa del 1973 - peraltro mai aggiornata nella denominazione dei soggetti beneficiari - non potevano usufruire automaticamente dell’agevolazione, come consentito alle Aziende ospedaliere e agli Irccs. Visto che il riconoscimento era riferito a soggetti soppressi - gli enti ospedalieri - la Corte, aveva preso atto che i fabbricati ospedalieri appartenuti a tali soggetti erano stati trasferiti in blocco ad aziende ospedaliere (che ne continuavano l’attività di ricovero) oppure, nella maggioranza delle regioni italiane, erano andati a costituire presidi ospedalieri, come nucleo fondamentale delle nuove aziende sanitarie locali.
Ebbene, secondo questo recente orientamento, l’agevolazione doveva essere riconosciuta alle Aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri "pubblici", come sottolineato in particolare da sentenze che negavano l’agevolazione a presidi ospedalieri appartenenti al settore privato. Se ci si riferisce a presidi ospedalieri pubblici non esistono infatti nel nostro Paese che quelli appartenenti giuridicamente e funzionalmente alle Aziende sanitarie locali ("La Cassazione consolida il proprio orientamento in merito all’agevolazione Ires ai presidi ospedalieri" )
L’ Asl Toscana Centro, che si era opposta al ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza delle Ctr di Firenze n. 198 depositata il 18 Febbraio 2021, ad essa sostanzialmente favorevole, avendo riconosciuto la riduzione di aliquota sulla quota di reddito imponibile di un’Asl incorporata dal 2016, riferibile a due presidi ospedalieri (di cui uno storico, la cui nascita risale al XIII secolo) aveva documentato, fin dal giudizio di primo grado, l’esistenza e l’utilizzazione dei presidi e dei relativi immobili, con estratti di bilanci, prospetti esplicativi ed in particolare da visure catastali storiche.
Tutto questo non è bastato e, pur citando sentenze che riconoscevano il beneficio ai presidi ospedalieri pubblici, i Giudici hanno accolto integralmente – con una contraddizione inspiegabile - il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, senza riconoscere il beneficio, come chiesto in subordine dall’Azienda toscana, quantomeno sul reddito imponibile dei fabbricati costituenti i presidi ospedalieri…..
La Corte, riunita in Camera di Consiglio, presieduta dalla Dott.ssa Roberta Crucitti, udita la relazione del Consigliere Gian Paolo Macagno, dopo aver preso atto che la CTR di Firenze aveva accolto parzialmente l’appello proposto dall’Asl, ritenendo applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 6 c. 1, lett. a) D.P.R. n. 601/1973 limitatamente ai "redditi prodotti in relazione agli immobili destinati a presidi ospedalieri e strettamente strumentali al perseguimento delle prestazioni di ricovero e cure svolti e funzionalmente collegati dagli stessi presidi nell’ambito territoriale della stessa Azienda", dedica la prima parte dell’Ordinanza alla contestazione dei presunti vizi procedurali lamentati dall’Agenzia delle Entrate, dando atto alla Asl che tali eccezioni erano del tutto infondate, e per dare atto alla stessa Asl che fin dal giudizio di primo grado aveva posto il tema della rilevanza, ai fini dell’esenzione, della incorporazione di due "presidi ospedalieri" (circostanza che l’Agenzia aveva contestato).
L’Ordinanza mette poi in evidenza che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge la correttezza formale, contestata invece nel ricorso, "dell’iter logico seguito dalla CTR della Toscana che pur avendo escluso che, in via generale, le Asl possano essere assimilate agli enti ospedalieri sotto un profilo soggettivo, sì da godere per tale ragione del regime privilegiato aveva ritenuto che, comunque, alla destinazione funzionale degli immobili pervenuti all’Asl e destinati a presidi ospedalieri, seppure non costituiti in autonoma azienda, consegua l’applicazione della aliquota ridotta, limitatamente ai soli redditi di tali fabbricati".
Ebbene, con questo terzo respingimento delle eccezioni mosse dall’ Agenzia delle Entrate siamo arrivati a metà dell’ottava pagina sulle undici complessive dell’ Ordinanza e ci si poteva aspettare, nel merito, una decisione nel solco delle più recenti sentenze delle stessa Corte, che avevano affermato che l’agevolazione pur non potendo essere riconosciuta alle Asl sul loro intero imponibile , era quantomeno applicabile ai loro presidi ospedalieri, la cui origine era nei soppressi "enti ospedalieri".
Invece lsa Corte, pur citando alcune sentenze che andavano in quella stessa direzione, arriva alla decisione di cassare la sentenza, parzialmente positiva per la Asl contro ricorrente con argomentazioni, a parere di scrive, inconsistenti e palesemente contrarie all’indirizzo consolidato.
È evidente come i Giudici della Corte Suprema si siano risparmiati la lettura della documentazione dei giudizi di merito e in particolare del controricorso e abbiano fatto un "copia e incolla" di sentenze od ordinanze ormai superate, senza neanche tener conto che anche la posizione dell’Agenzia delle Entrate, proprio in virtù del più recente orientamento della Corte, è profondamente cambiata con l’emanazione della Circolare del 17 Maggio 2022, oggetto delcommento pubblicato il 30 maggio 2022 "L’Agenzia delle entrate recepisce l’orientamento della Cassazione. Ires dimezzata ai presidi ospedalieri delle Asl".
Per confutare le motivazioni contenute nell’Ordinanza, sia in merito all’evoluzione del sistema sanitario con la Riforma sanitaria del 1978 e in particolare con il Dlgs 502 del 1992, che aveva promosso la cosiddetta aziendalizzazione delle originarie unità sanitarie locali, appare opportuno a chi scrive, rinviare al contenuto di una sentenza di secondo grado, riguardante una diversa Asl, anch’essa incorporata dalla Asl Toscana Centro, che va oltre il riconoscimento dell’agevolazione ai soli presidi ospedalieri ritenendo che debba riguardare l’intero imponibile (v. il commento pubblicato il 3 marzo scorso citato in apertura).
È opportuno ricordare anche cosa afferma la sentenza della Cassazione Civile., Sez. V, 10 maggio 2019, n. 12500, nella sua conclusione, riportata con espressioni analoghe in sentenze più recenti: "Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi" che, per effetto della descritta evoluzione normativa, mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in 'aziende ospedaliere' o quali 'presidi ospedalieri' nell'ambito delle istituite Asl. È pertanto esclusivamente ai soppressi enti pubblici ospedalieri, in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle Asl, che continua a riferirsi l'agevolazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a)".
Ebbene, se l’agevolazione, come afferma questa sentenza basilare, è riferibile ai presidi ospedalieri delle Asl, che traggono la loro origine da enti ospedalieri soppressi - avendo rilevato i loro fabbricati, il loro personale medico, infermieristico, amministrativo e tecnico, le loro attrezzature, il loro Know-How, senza soluzione di continuità - ci domandiamo come ha potuto questa Ordinanza ignorare un orientamento ormai consolidato, peraltro condiviso dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate e dalla dottrina? Dovrebbero questi Giudici fare degli esempi concreti di presidi ospedalieri delle Asl, che possono usufruire dell’agevolazione, negata invece, con quest’ultima ordinanza, ai Presidi dell’Asl controricorrente, altrimenti il riferimento sarebbe vuoto di ogni significato.
Cos’altro può significare, nella lingua italiana che l’agevolazione continua a riferirsi, oltre che alle aziende ospedaliere, ai presidi ospedalieri delle Asl nei quali erano confluiti i soppressi enti ospedalieri?
Mentre nelle altre controversie approdate alla Corte non risulta che le Asl coinvolte avessero chiesto in subordine l’applicazione dell’agevolazione sul reddito fabbricati dei loro presidi ospedalieri, né che avessero documentato la loro esistenza e consistenza, né il loro reddito imponibile, questa volta la stessa Corte aveva riconosciuto la correttezza dell’iter processuale.
Poiché ogni controversia conserva una propria autonomia di giudizio non resta che augurarci che il prossimo giudizio della Corte, che auspichiamo a sezioni riunite, superi questo passo falso - che costa all’Azienda che lo ha subito, solo per i tre esercizi oggetto del giudizio, oltre mezzo milione di euro - ed emani una sentenza chiara che non si possa prestare ad interpretazioni ambigue.
In conclusione dobbiamo lamentare la mancanza di interesse della "politica" (negli ultimi vent’anni) a superare con una semplice leggina interpretativa, la posizione assunta in materia di agevolazioni al settore sanitario pubblico dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 2002, che discriminava le Aziende sanitarie locali rispetto alle Aziende ospedaliere ed agli Irccs. Quando si è trattato di cancellare, con un colpo di mano estivo (v. servizio del 1 febbraio 2023 "La cancellazione delle deduzione dei contributi Inail dalla base imponibile per le aziende del Ssn" ), gli effetti positivi di una sentenza della Cassazione in materia di deduzione dei contributi Inail dall’imponibile Irap, nessuna forza politica ha battuto ciglio. E la legge delega per la riforma sanitaria non promette certo una tassazione meno pesante per questo settore vitale.
Sono tutti passi, a parere di chi scrive, che vanno in direzione opposta rispetto al pieno riconoscimento di un diritto fondamentale che "dovrebbe" esser garantito a tutti i cittadini dalla Carta Costituzionale. Ricordiamo che l’art. 32, che prevede il diritto alla salute, secondo un famoso economista è un "prerequisito" per godere degli altri diritti.
Se si destinano sempre minori risorse al Ssn, se si tassano tutti i gli enti che ne fanno parte in maniera discriminatoria rispetto al settore privato ed anche fra di loro (come in questo caso), se i Governi e il Parlamento non aggiornano le leggi per mantenerle al passo con i tempi … e se poi arrivano decisioni come quella appena commentata, con interpretazioni che contraddicono un orientamento ormai consolidato, e che comportano un bel taglio alle risorse disponibili, le prospettive di salute per una popolazione che invecchia velocemente appaiono assai negative….
È dei giorni scorsi un intervento del Presidente Mattarella, che al Festival delle Regioni a Torino ha ricordato che "la sanità pubblica è un bene prezioso, da difendere e da adeguare…". Ricordiamolo tutti .


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