Sentenze

Tar Lombardia/ Questione di costituzionalità sulla legge che prevede la sospensione dello stipendio ai sanitari "no vax"

di Pietro Verna

S
24 Esclusivo per Sanità24

La Consulta si pronuncerà sulla legittimità costituzionale della norma che prevede la sospensione dello stipendio ai sanitari inadempienti all’obbligo di vaccinazione anti- Covid- 19. È l’effetto dell’ordinanza n.1397/2022 con cui il Tribunale amministrativo per la Lombardia-Milano ha sollevato la questione di costituzionalità dell’articolo 4, comma 5, del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e successive modificazioni (legge n. 3/2022 e legge 52/2022) nella parte in cui dispone «per il periodo di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato». Norma che - recita l’ordinanza - «trascura il valore della dignità umana, specie ove si consideri che la sospensione da qualunque forma di ausilio economico del dipendente non trova causa nel venir meno di requisiti di ordine morale».
L’ordinanza del Tar Lombardia
La vicenda trae origine dal ricorso proposto contro il provvedimento con il quale la Asst - Azienda socio-sanitaria territoriale Fatebenefratelli-Sacco di Milano aveva sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, una dottoressa (monoreddito e con un figlio a carico) che non si era sottoposta alla vaccinazione anti Covid-19. In particolare, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione per «violazione del divieto di discriminazione sui luoghi di lavoro [dei] lavoratori del settore sanitario che, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione nella scelta dei trattamenti sanitari, abbiano ritenuto di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria» e invocato la concessione in via cautelare di «un assegno di natura assistenziale» al pari dei dipendenti pubblici sospesi dal servizio in pendenza di un procedimento disciplinare o penale ( articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e articoli 67 e 68 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del comparto sanità). Il tutto accompagnato dalla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma in questione per violazione del principio ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Richiesta che il Tar ha accolto.
Il Collegio ha rilevato che la privazione di ogni forma di sostegno economico ai sanitari inottemperanti all’obbligo vaccinale:
- viola il principio generale secondo cui « la dignità di ciascun individuo deve essere preservata assicurandogli i mezzi necessari per vivere» (cfr. Corte costituzionale, 20 luglio 2021 n. 137, in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore di condannati per gravi reati; 20 luglio 2020 n. 152, in tema di incremento delle pensioni di invalidità; 21 giugno 2021 n. 126, in tema di reddito di cittadinanza);
- determina «un ingiustificato peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dipendenti, sia per via della proroga dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, sia per via dell’abrogazione dell’obbligo condizionato del datore di lavoro di adibire il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale a mansioni diverse».
Da qui l’ordinanza in narrativa secondo cui il provvedimento di sospensione adottato dall’Azienda sanitaria milanese priva «la ricorrente dei necessari mezzi di sostentamento per un periodo temporale eccessivamente dilatato, verosimilmente destinato ad essere ulteriormente prorogato, ove la pandemia non dovesse regredire », atteso che è irragionevole ritenere che «la mancata corresponsione di una misura di sostegno per tutto il periodo di durata della sospensione dal servizio sia un sacrificio tollerabile rispetto ai fini pubblici da perseguire».


© RIPRODUZIONE RISERVATA