Sentenze

Tar Milano: insindacabile la scelta della Lombardia di operare la cataratta senza anestesista

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

E’ insindacabile la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/1046, del 17 dicembre 2018 (Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019) che prevede l’esecuzione degli interventi di chirurgia della cataratta in anestesia topica senza la presenza del medico anestesista. Lo ha stabilito il Tar Lombardia- Milano con la sentenza 5 gennaio 2022, n. 15, che ha confermato il principio secondo cui qualora non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dall’amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione, altrimenti assumerebbe un potere che per legge non gli compete.

La pronuncia del Tar
I ricorrenti (Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiani, SOI AMOI, e Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani) avevano impugnato la deliberazione della Giunta regionale sostenendo che la presenza del medico anestesista nell’intervento di cataratta «sarebbe fondamentale per la tutela della salute del paziente e per la corretta delimitazione delle responsabilità del chirurgo oculista, atteso che, per la letteratura dominante nella comunità scientifica, il chirurgo della cataratta sarebbe impossibilitato a gestire eventi avversi che si potrebbero verificare durante l’atto operatorio». Tesi che non ha colto nel segno.

Il giudice amministrativo meneghino ha “preso atto” delle ragioni poste a fondamento della deliberazione regionale impugnata. In primis che la Giunta regionale aveva attinto elementi di valutazione dalla ricerca e dalla letteratura scientifica («Le “maggiori” Società Scientifiche internazionali non prevedono la visita anestesiologica per i pazienti candidati all’intervento di cataratta in elezione con impiego di anestetici ad uso topico») e che tali valutazioni escludono «pressoché unanimemente [la] possibilità che esami preoperatori ematochimici possano consentire di prevedere l’insorgenza di complicanze sistemiche in caso di intervento di cataratta (quali ad esempio, rialzi della P.A., comparsa di bradi o tachicardia, aritmie, agitazioni psicomotorie)».

In secondo luogo del fatto che la Giunta aveva tenuto conto di altri elementi “decisivi”:

- il parere espresso dalle Società/Associazioni di anestesia/rianimazione/area critica (AROOI EMAC, SIAARTI e SIARED) secondo il quale « nei casi in cui non sia stata preventivamente richiesta alcuna prestazione di natura anestesiologica, non è necessario che il medico anestesista rianimatore effettui alcuna valutazione pre-operatoria. In questi casi è comunque necessario che sia congruamente prevista ed organizzata una disponibilità di un medico specialista in anestesia e rianimazione presente nella struttura ospedaliera a poter intervenire tempestivamente ed efficacemente per situazioni di urgenza e di emergenza impreviste e/o imprevedibili con prestazioni di natura rianimatoria»;

- l’assenza sulla piattaforma Sistema Nazionale Linee Guida - SNLG e sull’ Osservatorio Nazionale per le buone pratiche cliniche istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali -AGENAS di Linee Guida relative alla assistenza anestesiologica in caso di chirurgia oftalmica in regime alternativo al ricovero ospedaliero.

Argomentazioni che il TAR ha ritenuto non sindacabili. Il Collegio ha confermato il granitico orientamento della giustizia amministrativa secondo cui «quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità ed evidente insostenibilità» (Consiglio di Stato- Sez. IV, sentenza 21 dicembre 2021, n. 8505; in senso conforme Tar Veneto, sentenza 29 gennaio 2017 n. 1091).


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