Sentenze

Colpa medica, la Cassazione riprende la sentenza Franzese

di Claudio Testuzza

S
24 Esclusivo per Sanità24

La così detta colpa medica, trattata dal punto di vista squisitamente penale, rappresenta uno degli argomenti più dibattuti sia in Dottrina che in Giurisprudenza, in ragione delle numerose insidie che nascondono i processi penali. Infatti, un processo penale per “colpa medica” ha l’obiettivo di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sanitario e l’evento morte del paziente. In materia, siamo passati dalle linee guida della Sentenza Franzese, Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, la quale, stabilendo che il giudizio penale circa la condotta omissiva del medico debba basarsi non più su un criterio di probabilità statistica ma su un "alto grado di credibilità razionale", ha alleggerito la posizione del medico, a quelle evidenziate nella Legge Balduzzi, che prevede espressamente che l’esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. Di fatto da un punto di vista prettamente penale, il nuovo dettato normativo Balduzzi, riduce la responsabilità penale del medico, ritenendo che essa sussista esclusivamente in caso di colpa grave (intesa quale "profonda imprudenza, estrema superficialità o inescusabili negligenza e disattenzione"), restando esclusa nell’ipotesi di colpa lieve del sanitario, il quale si sia attenuto alle indicazioni tecniche accreditate dalla comunità scientifica. Peraltro, anche in passato (Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990) sul piano generale, la Corte aveva affermato che l'individuazione del nesso causale deve muovere dall'accertamento di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica di copertura, la quale a seconda dei casi può essere universale o statistica con non trascurabili conseguenze ai fini della validazione dell'una o dell'altra, soprattutto in relazione all'applicazione al caso concreto. Le ultime sentenze della Cassazione hanno identificato, correlandosi alla sentenza Franzese, diversi piani di valutazione giuridica:
Cass. pen. n. 46154 del 17.12.2021: La conferma dell'ipotesi accusatoria
“ La motivazione deve mostrarsi adeguata a rendere palese una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa dando conto delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma”.
Cass. pen. n. 34334 del 16.09.2021: Reato colposo omissivo
Punto di riferimento rimane sempre la ricordata sentenza Franzese, per cui nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica.
Cass. pen. n. 18350 del 12.5.2021: Configurabilità del rapporto di causalità
Nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità.
Cass. pen. n. 15816 del 26.5.2020: Teoria condizionalistica e della causalità
Le Sezioni Unite, con impostazione sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno ribadito la perdurante validità del plesso concettuale costituito dalla teoria condizionalistica e dalla teoria della causalità umana, quanto alle serie causali sopravvenute, ex art. 41, comma 2, codice penale, con l'integrazione del criterio della sussunzione (valutazione) sotto leggi scientifiche. Secondo il predetto criterio, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica – “ legge di copertura ”- , frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducono ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto.


© RIPRODUZIONE RISERVATA