Sentenze

Chirurgia estetica, il Tribunale di Pistoia "delimita" la responsabilità del professionista

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

Il chirurgo estetico non risponde delle conseguenze di un intervento correttamente eseguito sul quale il paziente ha espresso il consenso informato ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 . Lo ha stabilito il Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 595 del 2021 , che ha respinto la domanda di una signora ultrasettantenne che aveva convenuto in giudizio un chirurgo plastico, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un intervento di mastoplastica additiva bilaterale eseguito a fini estetici, il cui esito sarebbe stato insoddisfacente perché a cinque anni dalla sua esecuzione si era rotta la protesi mammaria destra.

La sentenza del Tribunale
La ricorrente aveva motivato la richiesta di risarcimento sostenendo che l’intervento sarebbe stato inadatto alla sua corporatura e che il chirurgo le aveva fornito informazioni inadeguate sui possibili effetti pregiudizievoli dell’intervento. Tesi che non ha colto nel segno. Il Collegio ha condiviso le risultanze dalla perizia medico legale, da cui era emerso che la rottura della protesi non era stata causata dall'intervento chirurgico («non emergono elementi di imperizia, imprudenza o negligenza riferibili all'operato del chirurgo»), che la mastoplastica era stata eseguita «secondo il desiderio della paziente», che le cicatrici erano «appena visibili» e che «la paziente non aveva dimostrato che se fosse stata informata di tutte conseguenze che sarebbero derivate dall’intervento […] non si sarebbe sottoposta allo stesso o avrebbe diversamente modulato le proprie scelte terapeutiche».

Da qui la pronuncia in narrativa, che ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui:

- in assenza di negligenza o di imperizia, il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il paziente si attendeva, fermo restando l’obbligo di illustrare al paziente in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere, le modalità dell’intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne connesse ( Cassazione civile, sentenza n. 12253/1997);

- non si esige che il medico guarisca il paziente, ma che s’impegni e si obblighi ad un comportamento che sia rivolto alla guarigione, o quantomeno al miglioramento delle condizioni dello stesso ( Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 577 del 2008).;

- il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l' intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione qualunque causale sul danno alla salute (ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 8163 del 2021);

- il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite chirurgo estetico, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista (Tribunale di Milano, sentenza n. 824 del 2017).

Principi che sono stati recepiti dal neo introdotto articolo 76 bis del codice di deontologia medica, secondo cui «il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate».


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