Sentenze
Lombardia: il Consiglio di Stato "promuove" il gestore dei pazienti cronici
di Pietro Verna
24 Esclusivo per Sanità24
La figura di gestore del paziente cronico «non depotenzia» il medico di medicina generale in quanto le due figure agiscono in ambiti differenti e «si coordinano per tendere ad una maggiore efficienza ». Il gestore del paziente cronico «organizza i servizi sanitari e sociosanitari necessari al paziente cronico», mentre il MMG « continua ad avere la responsabilità della competenza clinica in relazione al proprio paziente».
Lo prevede la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/ 6551 del 4 maggio 2017 recante "Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n 33/2009", e la nota operativa adottata in pari data dal Direttore Generale Welfare della Giunta regionale. Provvedimenti che non arrecano alcun «pregiudizio alla funzione e alle prerogative del MMG derivante dalla riforma regionale della presa in carico del paziente cronico» e che sono «conformi» alle previsioni legislative regionali e al Piano nazionale delle cronicità approvato in sede di accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 15 settembre 2016.
Lo ha stabilito la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 maggio 2021 n. 3844, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tar Lombardia aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi i proposti contro tali provvedimenti dal Sindacato Italiano Medici del Territorio -S.I.Me.T e da un medico di medicina generale.
Le motivazioni della sentenza
Gli appellanti avevano riproposto la tesi secondo cui i provvedimenti della Giunta regionale avrebbero ridimensionato il ruolo del medico di famiglia (« i medici di medicina generale si ritroveranno del tutto esautorati quanto alle patologie croniche dei propri pazienti»), leso il diritto del paziente alla scelta del medico ed invaso la competenza statale in materia. Tesi che non ha colto nel segno. L'Alto Collegio ha evidenziato che:
- la deliberazione di Giunta n. 6551 del 2017 stabilisce che la qualifica di gestore è riservata a due sole categorie di erogatori: le strutture sanitarie e sociosanitarie già contrattualizzate con il servizio sanitario regionale e i medici di medicina generale (MMG) organizzati in forme associative quali società di servizio cooperative; che il MMG può assumere il ruolo di gestore o di co-gestore e in tale veste redigere, d'intesa con gli specialisti, il Piano di Assistenza individuale (PAI), fermo restando che qualora non si offra come gestore, in cooperativa, o co-gestore il MMG «ha diritto di ricevere il PAI redatto dallo specialista del gestore con la possibilità di formulare entro 15 giorni il suo parere in ordine alla previsione prestazionali»;
- la nota operativa del Direttore Generale Welfare della Giunta regionale precisa che: (i) il MMG può aderire al sistema di presa in carico, «assumendo il ruolo di clinical manager del suo assistito»; (ii) il MMG clinic manager definisce il PAI «in rapporto extracontrattuale con l'assistito»; (iii) il compenso assegnato al MMG clinic manager per la redazione e l'aggiornamento del PAI costituisce «quota parte della tariffa prevista per la funzione complessiva di accompagnamento alla presa in carico»; (iv) il paziente, al momento della redazione del PAI, «sceglie e comunica al MMG la struttura [che] che fungerà da gestore»;
- il MMG, per la parte non relativa alla cronicità, continua a svolgere le funzioni previste dall' dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina di base, fermo restando che l'organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari è di esclusiva competenza regionale.
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