Sentenze

Spesa sanitaria, la Consulta boccia la legge della Sicilia sull'indennità ai talassemici

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

La Regione Siciliana deve occuparsi di rientrare dal disavanzo sanitario assicurando l'erogazione delle prestazioni essenziali piuttosto che costituire forme di assistenza sanitaria ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale. Lo impone l'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva per la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. In questi termini, la Consulta (sentenza n. 130 del 26 giugno 2020) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 1° agosto 2018, n. 24 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020.

Disposizioni varie" che rifinanzia le misure di sostegno a favore di soggetti affetti da talassemia introdotte dall'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990, ossia una indennità vitalizia di euro 411,62 mensili ed una indennità chilometrica a copertura delle spese di trasporto per raggiungere i luoghi di cura distanti oltre venti chilometri dal comune di residenza. Misure che la norma dichiarata incostituzionale ha imputato ai fondi per la salute e non ai fondi per le politiche sociali. Un "errore" inescusabile perché:

1) l'art. 52 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" prevede per i talassemici "esclusivamente" il diritto alla esenzione dalla partecipazione spesa sanitaria («Le persone affette dalle malattie rare indicate nell'allegato 7 al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate alle correlate prestazioni di assistenza sanitaria»);

2) la Regione Siciliana, con l'approvazione del Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale ( decreto 31 ottobre 2017), adottato ai sensi dell'art. 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", si è impegnata a tener conto «prioritariamente della corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale». Ragion per cui «la previsione di spese ulteriori rispetto a quelle destinate all'adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali viola i principi che regolano le materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica».

La norma dichiarata incostituzionale
«L'autorizzazione di spesa (…) per le finalità della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, articolo 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 13, Programma 7, capitolo 413706»

Giurisprudenza costante
La pronuncia conferma l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale secondo cui i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle Regioni a statuto speciale in quanto «funzionali a prevenire disavanzi di bilanci, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto [….] dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (sentenza n.175/2014). Tant'è che la Consulta ha "esortato" la Regione Siciliana a «prevedere nel bilancio regionale risorse finanziarie complessivamente pari alla corretta quantificazione dei livelli essenziali di assistenza» e a tener conto che «le correlate spese [devono] essere integralmente vincolate all'erogazione dei predetti livelli essenziali» (sentenza n. 62/2020).


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