Sentenze
Lombardia: appropriatezza “fai-da-te”, sgambetto del Tar sulla delibera regionale
di Lucilla Vazza
24 Esclusivo per Sanità24
Vittoria dell’ospedale Moriggia Palascini di Gravedona su Regione Lombardia, che aveva tagliato del 10 per cento i finanziamenti per il 2015 a causa della scarsa appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate. È stata infatti pubblicata oggi la sentenza 835/2017 del Tribunale amministrativo della Lombardia che annulla in parte la delibera n. X/4376 del 20 novembre 2015, avente ad oggetto “Terzo provvedimento relativo ad ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Welfare per l'esercizio 2015”.
In particolare l’intervento dei giudici riguarda il passaggio in cui la Dgr riduce del 10% quanto già finanziato e contrattualizzato per l'anno 2015: la Regione sarebbe intervenuta operando la riduzione dell'importo finanziato per l'intero anno 2015, e non sul pagamento delle singole prestazioni ritenute inappropriate.
La deliberazione impugnata sarebbe in ogni caso affetta da «difetto di motivazione», perché non spiega quali criteri siano stati applicati. La norma regionale interveniva alla fine dell'esercizio 2015 e, quindi, con effetti sostanzialmente retroattivi su quanto già deciso.
No appropriatezza alla lombarda
Tecnicamente l'articolo 9 quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (poi legge 6 agosto 2015, n. 125), al comma 1, stabilisce che «Con decreto del ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del ministro della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni».
Per i giudici amministrativi il decreto ministeriale non risulta essere stato adottato e, dunque, la Regione non avrebbe dovuto individuare «propri e autonomi criteri per la determinazione dell'inappropriatezza delle prestazioni erogate».
La Lombardia ha dunque commesso una doppia violazione di competenza statale sia in materia di determinazione delle prestazioni sanitarie sia (ai sensi dell’art. 9 quater), per la competenza già assegnata al ministro della Salute, previo accordo con le altre Regioni.
La norma richiamata non consente alla regione di intervenire nella materia in assenza del decreto ministeriale.
Vietato innovare
La regione ha definito nuovi criteri di appropriatezza delle prestazioni riabilitative, andando oltre quanto previsto nel documento Siveas del ministero della Salute.
Per i periti l’«introduzione di criteri di inappropriatezza clinica nella riabilitazione non rappresenta dunque il riconoscimento formale di protocolli già acquisiti dalla scienza medica o comunque condivisi nel settore, ma ha un carattere tipicamente innovativo».
«Necessarie regole nazionali uniformi»
«La competenza normativa in capo al ministero della Salute non è quindi solo una conseguenza del sistema delle fonti espressamente previsto dalla norma, ma esprime anche la necessità di definizione di regole tecniche condivise ed omogenee su tutto il territorio nazionale, che non può in alcun modo essere supplita dalla libera iniziativa delle singole Regioni», precisano i giudici che annullano la delibera impugnata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA