Sentenze
Salute pubblica, solo un pericolo effettivo legittima la sospensione dell'attività produttiva
di Lorenzo Camarda
La sospensione temporanea di un impianto produttivo inquinante presuppone l'esistenza delle seguenti condizioni: a) la violazione di una diffida ad adempiere le prescrizioni stabilite dall'Autorità ambientale; b) l'accertamento dell'esistenza di un effettivo pericolo per la salute e per l'ambiente derivante dall'attività produttiva incriminata.
È quanto si ricava dalla sentenza del Tar Umbria, Sezione I, del 2 settembre 2016, n. 587.
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