Sentenze
Tabelle danno biologico: Venezia aggiorna e innova i sistemi di valutazione
di Filippo Martini
Il tribunale di Venezia ha emanato un documento all'apparenza solo di aggiornamento della sua precedente tabella del 2013, ma di fatto, prescindendo dalla mera variazione degli indici di valutazione del danno alla persona al maggio 2016, giunge a proporre dei sistemi di valutazione del danno alla persona del tutto innovativi e scevri dai precedenti meccanismi empirici pur adottati in epoca antecedente alla adozione nazionale della tabella milanese.
Preme qui evidenziare i sistemi di calcolo del danno alla persona da fatto illecito come emergono da quella che, per certi aspetti, si presenta come la nuova tabella di risarcimento del danno del tribunale di Venezia.
Invalidità temporanea totale - L'invalidità temporanea totale viene elevata sensibilmente (rispetto al precedente valore) a un dato che può variare da € 100 ad € 150 al giorno «in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea». Il risarcimento del danno di natura biologica è ottenuto modulando la nuova tabella (ripensata in alcune variabili di calcolo) del valore punto inabilità, con il coefficiente di personalizzazione fino al 50%, «in funzione della specificità del caso trattato», ovvero nella particolare incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa generica.
Pregiudizio di carattere morale - In aggiunta a quanto riconosciuto a titolo di danno da «riduzione permanente della validità psicofisica» (o danno biologico), la tabella riconosce, in aggiunta e senza eccezioni, un risarcimento per il «pregiudizio di carattere morale», alla stregua di quanto in uso prima delle decisioni della suprema Corte di cassazione del 2008 (note come sentenze di “San Martino”).
La sofferenza morale - Riaffermata (anche in forza di alcune sentenze recenti della III sezione della stessa Corte) la «perdurante rilevanza della sofferenza morale nell'ambito del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale», il tribunale di Venezia, con procedimento inedito, propone una parametrazione del valore ripreso dalla tabella del danno biologico, maggiorandolo in variabili percentuali dal 10 al 100 per cento, in ragione del livello (da lieve a grave) della sofferenza empirica indotta dalla lesione. Tale accertamento, si legge, andrà svolto sulla base delle allegazioni delle parti e potrà essere suscettibile di verifiche in sede di Ctu.
Prossimi congiunti della vittima -
È sempre prevista una tabella di liquidazione del danno non patrimoniale a favore dei prossimi congiunti della vittima primaria dell'illecito, con somme riconosciute a tale titolo in proporzione al grado di contiguità affettiva con la vittima.
Tali importi, non distanti da quelli previsti dalla tabella milanese, mantengono il picco liquidativo nella ipotesi di perdita di un figlio subita da un genitore singolo.
L’ESEMPIO IN BASE A ETÀ E LESIONE
Età | Lesione | Lesione | Lesione |
5% | 30% | 80% | |
valore in euro | valore in euro | valore in euro | |
18 | 17.631 | 191.992 | 1.085.980 |
45 | 16.721 | 182.070 | 1.029.980 |
60 | 15.452 | 168.210 | 951.720 |
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