Sentenze
La medicina di gruppo non paga l’Irap. Per le sezioni unite «non è impresa»
di Lucilla Vazza
Anteprima. La medicina di gruppo in convenzione con il Ssn non è assimilabile all’associazione tra professionisti, non è impresa (anche sa ha una segreteria) e, dunque, non sconta il pagamento dell’Irap. Arriva dopo un anno la decisione delle sezioni Unite della Corte di cassazione che fa chiarezza sull’imposta obbligatoria per le imprese. Il procedimento era nato da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di merito a favore di un medico che non riteneva di dover pagare l’Irap.
La vicenda
La problematica era stata sottoposta un anno fa dalla sesta sezione civile (con ordinanza 6330/2015) al Primo presidente per valutare l'opportunità di ricevere un’indicazione dalle Sezioni unite della Cassazione civile per «verificare anzitutto la rilevanza, ai fini dell'Irap, dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale» e, poi, «a scrutinare se e in quale misura incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell'attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale e in quello di medicina di gruppo in particolare».
La controversia era nata per la “resistenza” di un medico chirurgo in medicina di gruppo svolta in servizio di convenzione col servizio sanitario nazionale, che aveva presentato istanza di rimborso dell'Irap relativa agli anni dal 2004 al 2007, ritenendola indebitamente versata per mancanza del presupposto impositivo. Il contribuente impugnò poi il «silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione», in base alla considerazione che la propria attività, svolta in regime di convenzione col Ssn, non fosse contrassegnata da autonoma organizzazione. Poiché la commissione tributaria regionale e successivamente il giudice d’appello hanno dato ragione al medico, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, che ha poi rimesso l’esame della questione alle sezioni unite.
Nella sentenza 7291/2016, depositata oggi, le sezioni unite civili scrivono che ai fini Irap nel caso in esame «non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del Tuir (ndr. una o più delle attività di cui all'art. 2, ossia le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3, ossia le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), nella figura della forma associativa della medicina di gruppo, essendo questo piuttosto, un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercè l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale».
Un aspetto dunque dirimente che era contenuto nella stessa legge 883/1978, che aveva istituito il Ssn (precisamente all’art. 48, comma 4), dove si prevedevano nel quadro degli accordi collettivi nazionali, «la previsione di forme di collaborazione tra medici, il lavoro di gruppo».
Per i supremi giudici escluso che la medicina di gruppo sia riconducibile a uno dei tipi societari previsti dal Dlgs 446/1997, la sentenza di merito impugnata dall’Agenzia delle Entrate «ha accertato che la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie “di modesta e contenuta entità” e che “essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione, postulata dalle norme impositive, ma piuttosto è la risultante minima e indispensabile per assicurare un servizio di segreteria telefonica e alcune prestazioni infermieristiche”». L’utilizzo di personale «al minimo indispensabile» non rappresenta un elemento a favore delle motivazioni delle Entrate, e le relative spese per mantenere i dipendenti non fanno impresa. Non sono cioè sufficienti a determinare il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap.
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