Sentenze
Sanzione automatica fino al triplo della borsa di studio per chi sbaglia la dichiarazione Isee
di Andrea Alberto Moramarco
Se lo studente effettua una dichiarazione non veritiera sulla situazione patrimoniale familiare, al fine di fruire di una borsa di studio, oltre alla revoca del beneficio, scatta automaticamente l'applicazione di una sanzione pari al triplo della somma ricevuta. E il beneficiario non può sottrarsi alla pena offrendo di restituire l'importo percepito. Questo è quanto deciso dal Tar di Torino nella sentenza 1377/2015 .
I fatti. La studentessa protagonista della vicenda aveva ottenuto per l'anno accademico 2012/2013 dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Edisu) del Piemonte una borsa di studio “fuori sede”, per un importo complessivo di circa 3mila euro. La ragazza nella compilazione della domanda aveva indicato una «situazione patrimoniale equivalente» inferiore alla soglia massima prevista, ma, in seguito ad accertamenti effettuati dall'Edisu, si scopriva che il vero indicatore della situazione patrimoniale equivalente era di gran lunga superiore a quello dichiarato. Nella dichiarazione, infatti, erano stati omessi i redditi percepiti dalla sorella e non era stata altresì indicata la madre nella composizione del nucleo familiare.
Pertanto, l'Edisu comunicava alla studentessa la revoca della borsa di studio e applicava nei suoi confronti una sanzione pari al triplo della somma percepita, come stabilito dall'articolo 10, comma 3, del Dlgs 68/2012 (recante normativa in materia di diritto allo studio), in caso di dichiarazione non veritiera.
La studentessa si rivolgeva così al Tar contestando l'accertamento fatto dall'ente per il diritto allo studio e opponendosi altresì alla sanzione inflittale, in quanto l'Edisu non avrebbe concesso alla stessa la possibilità di restituire la borsa di studio, ma avrebbe applicato automaticamente la pena senza attendere l'eventuale mancata restituzione dell'importo.
La decisione. I giudici amministrativi danno torto alla ragazza e spiegano che la normativa che sanziona i casi di dichiarazione non veritiera effettuata in relazione alla richiesta di borsa di studio è molto chiara. Ebbene, il Collegio ricorda che l'articolo 10 del decreto in materia di diritto allo studio prevede che chiunque «presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita». Per i giudici, quindi, non regge la tesi dello studente secondo cui la sanzione doveva essere applicata solo in caso di mancata restituzione. La sanzione, dunque, è già applicabile per la sola falsa dichiarazione.
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