Sentenze
Sull'adesione alle convenzioni Consip ultima parola ai dirigenti
di Stefano Usai
L'adesione alla convenzione Consip rientra tra i poteri gestionali riconducibili esclusivamente alla competenza del dirigente/responsabile del servizio senza alcuna intermediazione di tipo politico. È questo, in definitiva, il concetto-chiave espresso sia dal giudice di primo grado (Tar Veneto, sezione I, sentenza 1207/2014), sia, in appello, dai giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato, sezione V, con la pronuncia del 30 aprile 2015 n. 2194; si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 6 maggio).
La questione
Nel caso trattato, l'appellante ribadiva le argomentazioni già proposte innanzi al primo giudice e in particolare, impugnando gli atti di adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio d'illuminazione pubblica, focalizzava il proprio ricorso sostanzialmente su due ordini di motivi:
• il dirigente/responsabile del servizio sarebbe stato carente di competenza ad aderire alla convenzione Consip
• l'atto stesso si contrapponeva con un indirizzo giuntale che prevedeva l'esternalizzazione del servizio attraverso una gara pubblica.
Il giudice dell'appello, in modo conforme rispetto a quanto evidenziato dal Tar, non ha ritenuto condivisibili le censure riproposte. In primo luogo, in relazione alla competenza, il Consiglio di Stato respinge il rilievo con la considerazione che l'adesione alla convenzione Consip rientra nell'attività gestionale di competenza della dirigenza comunale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del Dlgs 267/2000, norma in base alla quale spettano ai dirigenti «tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo (…) tra i quali in particolare (…) la stipulazione dei contratti». Circa il rilievo sulla supposta esigenza di una intermediazione politica in relazione alla valutazione se aderire o meno alla convenzione Consip – in modo condivisibile – in sentenza si chiarisce che «si può comunque osservare che tra le competenze dell'organo giuntale non rientra quella della stipulazione di contratti o - il che è lo stesso- di adesione a convenzioni quadro. Dinanzi all'alternativa, inoltre, tra l'adesione ad una convenzione Consip e l'indizione di una gara ad hoc, la relativa opzione costituisce una scelta gestionale, e non certo un atto di indirizzo di competenza degli organi di governo locale».
La valutazione economica
Merita considerazione, nell'ambito della vicenda, la riflessione sulla intervenuta adesione alla convenzione Consip. Il giudice di primo grado ha ritenuto, peraltro erroneamente come si evidenzia in appello, che la stazione appaltante fosse obbligata ad aderire alla convenzione riconducendo la prestazione da conseguire nell'ambito delle categorie merceologiche di cui al comma 1, articolo 7 della legge 135/2012. La precisazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo il Consiglio di Stato, non coglie nel segno, considerato che la prestazione richiesta non riguardava l'approvvigionamento di energia elettrica ma piuttosto la gestione integrata di un servizio, quale quello di illuminazione pubblica. Pertanto, l'ambito normativo di riferimento non poteva essere rappresentato dal comma 7, articolo 1 della prima spending review (legge 135/2012), e la stazione appaltante non poteva ritenersi obbligata all'adesione alla convenzione della centrale di committenza. Quanto appena osservato non toglie, però, che la censura di parte risultasse carente di istruttoria e di motivazione risultando «pur sempre infondata, alla stregua delle norme generali che disciplinavano il sistema Consip già prima dell'avvento del decreto legge (si veda l'articolo 26 della legge 488/1999; l'articolo 58 della legge 388/2000; l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006)». L'assunto di base della ricorrente era che «la normativa vigente imporrebbe alle amministrazioni locali di addivenire in ogni caso all'acquisizione di beni e servizi con la minore spesa possibile, individuando in concreto il miglior contraente anche sulla base delle convenzioni Consip, l'adesione alle quali non potrebbe, però, essere acritica, bensì in ogni caso analiticamente motivata». Rilievi non condivisibili considerato che le norme vigenti – si legge ancora nella sentenza - esprimono per le convenzioni della Consip - anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria - un sicuro favore, desumibile anche dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Questa adesione è qualificata anche dal fatto di «trovarsi sorretta da una peculiare presunzione di convenienza, corrisponde pertanto, per le amministrazioni, a una sorta di regola di azione», proprio perché «a monte viene espletata una procedura di evidenza pubblica centralizzata, dalla Consip (…) per conseguire le migliori condizioni, economiche ma al tempo stesso anche tecniche, ottenibili sul mercato». In definitiva, la motivazione appare necessaria non tanto quando si decida di aderire alle convenzioni ma, piuttosto, quando si esprime una diversa valutazione e «l'amministrazione si determini in concreto nel senso di fare nuovamente ricorso al mercato, in quanto l'ente pubblico dovrà in tal caso far constare l'utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore».
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