Medicina e ricerca
Minori stranieri non accompagnati: nessuna radiografia potrà mai stabilirne l'età cronologica
di Patrizia Carletti *
24 Esclusivo per Sanità24
Da circa due decadi a livello italiano ed europeo c’è accordo unanime sul fatto che la procedura per l’accertamento dell’età di un minore straniero non accompagnato (msna) in sede socio sanitaria - che va intrapresa solo in extrema ratio e a seguito di dubbi seri e motivati, nella consapevolezza che essa può avere serie conseguenze sul benessere del minore - non può basarsi su esami radiografici, dato che tali procedure mediche non sono supportate scientificamente. Già nel 2009 l’Italia si è dotata di un "Protocollo per l’accertamento dell’età dei minori secondo il modello dell’Approccio multidimensionale", poi nel 2016 la Conferenza delle Regioni e P.A. ha approvato il "Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati" frutto di un lungo lavoro del Tavolo tecnico interregionale "Immigrati e servizi sanitari" cui hanno partecipato, oltre alle Regioni e P.A.: i ministeri della Salute, dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e Politiche sociali, società scientifiche (Simm, Inmp, Gnlbi, Sip, Fimp, Unhcr, Save The Children). Tale Protocollo in coerenza con le Risoluzioni e le Raccomandazioni dell’UE ha spostato l’asse dalla valutazione medico-auxologica a vantaggio di quella globale condotta da una équipe multidisciplinare specificamente formata, mettendo al centro il superiore interesse del minore. La Procedura multidisciplinare è confermata anche dall’Intesa della Conferenza Unificata (73/CU del 9 luglio 2020) "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati".
Occorre sottolineare che a oggi nessuna delle indagini "fisiche" proponibili può dare risposte certe. Con le indagini "fisiche" si può stimare l’età biologica, non l’età cronologica di un individuo: nessun esame cioè consente di risalire con esattezza all’età cronologica di una persona di cui non si conosce la data di nascita. L’errore concettuale alla base della proposizione di esami "fisici" – procedura fortemente sconsigliata dal corpus scientifico internazionale (si veda anche la recente Nota Legale del Consiglio Europeo per i rifugiati) - sta nel fatto che gli esami radiologici servono a valutare difetti della crescita se è nota l’età cronologica, non a stabilire l’età cronologica. La radiografia scheletrica (polso, denti ecc.) può fornire indicazioni sul grado di maturazione scheletrica che dipende da innumerevoli fattori individuali e socio-ambientali. L’età ossea è solo un indice del grado di maturazione scheletrica correlata alla maturazione puberale e può differire dall’età reale del minore anche di molti anni (2-5).
Come medico e coordinatrice dei lavori che hanno condotto alla stesura del Protocollo del 2016 rimango stupefatta da quanto scritto nel recente Decreto interministeriale (Dl 5/10/2023 n.133) in cui si prevede una deroga alle norme vigenti nonché a una Intesa ratificata dai ministeri, dalle Regioni ed Enti locali in Conferenza Unificata. La nuova norma prevede che l’autorità di Pubblica Sicurezza – in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati – possa disporre accertamenti radiografici (quali?) senza l’autorizzazione della magistratura minorile, in totale dispregio al superiore interesse del minore (ascolto, informazione, consenso, tutela, esposizione a raggi ionizzanti per soli fini amministrativi), introducendo anche discriminazioni tra minori arrivati al di fuori degli arrivi "consistenti, multipli e ravvicinati" e quelli arrivati in caso di flussi consistenti.
Si consegna dunque al radiologo (non esperto di auxologia e che utilizza apparecchiature di differenti qualità e caratteristiche) la responsabilità di "dare dei numeri" e di attuare procedure invasive e radianti, esponendolo al rischio di sanzioni penali fino all’arresto (il professionista che sottoponga un paziente a esposizione di radiazioni ionizzanti non giustificata è soggetto a sanzioni penali ex art. 14 Dlgs 187/2000). L’accertamento deve inoltre essere concluso in 48 ore!
Altra previsione preoccupante è che se l’età dichiarata dal minore non corrisponde agli esiti degli accertamenti documentali effettuati dalla PS o fatti in sede sanitaria, il minore viene condannato ai sensi del Codice Penale per "Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" e quindi viene espulso.
La domanda che si pone è: siamo consapevoli del fatto che molti minori migranti possono impiegare anche mesi/anni per arrivare in Italia e perdere il senso del tempo, o addirittura non conoscere l’anno esatto della propria nascita, o non essere mai stati registrati in una qualche anagrafe perché nel loro paese di origine non esiste una anagrafe? In Africa Orientale e Meridionale, ad esempio, solo circa metà dei bambini registrati ha un certificato di nascita. Nel mondo, 1 bambino registrato su 7 non ha il certificato di nascita; d’altra parte come già detto anche l’accertamento in sede sanitaria non fornisce certezze ma solo una stima, un "range".
Inoltre: il Tribunale dei minorenni sarà disponibile a emettere il provvedimento di attribuzione dell’età in base all’esito di una procedura condotta senza tenere conto dell’elemento ritenuto centrale anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - il superiore interesse del minore – e in deroga alle norme nazionali ed internazionali e basata solo su esami radiologici?
Questi sono solo alcuni dei dubbi e delle preoccupazioni per quanto previsto nel nuovo decreto oltre al fatto che "In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee per minori, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni". Considerato che il 70% dei minori stranieri non accompagnati ha età compresa tra i 16 e 17 anni, praticamente questa misura potrebbe essere applicata a quasi tutti i mnsa. Che quindi sarebbero esclusi da ogni forma di tutela.
* Dirigente medico
Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute - ARS Marche
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