Lavoro e professione

Previdenza: in scadenza l’adesione all’Ape sociale, domande entro il 30 novembre

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

L’Ape sociale non consiste in un trattamento pensionistico anticipato. Rappresenta, invece, un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato, erogata dall’Inps a soggetti che trovandosi in particolari condizioni di vita o esercitando gravose e pesanti attività lavorative hanno la possibilità di cessare tali attività con qualche anno di anticipo rispetto alla data di pensionamento per vecchiaia attualmente fissata, fino al 2026, in 67 anni d’età. Tale indennità è, infatti, corrisposta generalmente fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per tale pensione.

I soggetti interessati all’Ape sociale possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo, 15 luglio e, comunque. in particolare è importante sottolineare, non oltre il 30 novembre 2024. Le domande presentate oltre i termini di scadenza saranno prese in considerazione solo in caso di fondi residuali. Sabato 30 novembre è quindi l’ultimo giorno utile per chi vuole provare ad andarsene in pensione con l’anticipo pensionistico Ape sociale e pensa di averne il diritto. Entro questa data va inviata all’Inps l’istanza di verifica requisiti, il secondo di tutti gli step necessari per uscire dal lavoro con questa modalità. Il primo passo invece è quello di aver cessato l’attività lavorativa. Prima di richiedere l’indennità, si deve inviare una domanda di certificazione dei requisiti all’Inps. Questa richiesta può essere fatta online sul sito dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronati.

L’APE sociale è, quindi, un’indennità statale erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di difficoltà che chiedono di anticipare la pensione al compimento dei 63 anni più cinque mesi. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017, la cui scadenza, dopo successivi interventi normativi ( l’ultimo dei quali è l’articolo 1, commi 136 e 137, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024. L’Ape sociale viene corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia ed è riservata ai dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e a quelli iscritti alla gestione separata (escluse le Casse professionali) che versano in uno dei seguenti stati di difficoltà: disoccupazione; con disabilità oltre il 74%; soggetti conviventi con familiare disabile; lavoratori con almeno 36 anni di anzianità contributiva di cui almeno sette degli ultimi dieci anni impegnati in professioni gravose.

Per le cosiddette professioni gravose sono intese le seguenti: professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate; tecnici della salute; addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; operatori della cura estetica; professioni qualificate nei servizi personali e assimilati; artigiani, operai specializzati e agricoltori; conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali; operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque; conduttori di mulini e impastatrici; conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; portantini e professioni assimilate; professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca; professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Per ricevere l’APE sociale è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Al momento della domanda i soggetti interessati dovranno:

- avere almeno 63 anni d’età;

- avere almeno 30 anni di anzianità contributiva;

- avere almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono attività gravose;

- non essere titolari di titolari di alcuna pensione diretta;

- aver cessato l’attività lavorativa.

Per le donne con figli, disoccupate o occupate in una delle professioni elencate sopra, i requisiti contributivi richiesti sono ridotte di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

È incompatibile con l’indennità di disoccupazione involontaria NASPI, DIS COLL, ISCRO e con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente o parasubordinata solo nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.

L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di legge e che l’attività lavorativa sia cessata. Viene poi erogata ogni mese per 12 mensilità all’anno, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia o fino al conseguimento di una pensione anticipata.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, interessate dall’Ape Sociale, la rata mensile di pensione viene calcolata pro quota per ciascuna gestione, in base ai rispettivi periodi di iscrizione e alle retribuzioni di riferimento.

Le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni elencate nella l. n. 232/2016, lett. da a) a d), art. 1, c. 179, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi (nuovo requisito entrato in vigore da quest’anno). Restano quindi fermi i 30 anni di contribuzione per i caregiver, gli invalidi civili e i disoccupati di lunga durata ed i 36 anni contributivi per le attività gravose.Le domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio potevano essere presentate dal 1° gennaio 2024.

Le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti, ma che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio, ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali, e che ripresentano domanda nel corso del 2024.In base alle nuove disposizioni, il titolare dell’Ape sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, decade dall’indennità nel caso in cui: svolga attività di lavoro dipendente o autonomo; svolga lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) da cui derivino redditi superiori al limite di 5mila euro lordi annui.

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni, età anagrafica valida fino al 31 dicembre 2026). Agli stessi fini, per il raggiungimento del limite dei 5mila euro di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva il reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape sociale, compreso quello relativo ai mesi dell’anno precedenti alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i beneficiari dell’Ape sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, oltre all’avvenuto superamento del limite reddituale di 5 mila euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni.

Per coloro, invece, che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso in anni precedenti, continua ad essere in vigore il regime di incumulabilità che prevede che l’indennità sia compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Infine ricordiamo che il meccanismo Ape sociale è stato di volta in volta prorogato. Il prossimo anno non dovrebbe fare eccezione, perché la nuova Legge di bilancio ha già stabilito la proroga di Ape sociale anche per il 2025, con le stesse regole.


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