Lavoro e professione
Previdenza/ Il contributo del 4% all’Enpam da parte degli specialisti convenzionati con il Ssn e il “tetto” introdotto per calmierare gli importi
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
L’Enpam, la Cassa previdenziale dei medici e degli odontoiatri, annovera fra i propri iscritti anche i medici specialisti così detti esterni, cioè coloro che svolgono la professione in convenzione con il servizio sanitario, distinguendoli da quelli definiti interni che prestano la loro attività presso le strutture ambulatoriali. In passato la specialistica esterna individuale era piuttosto presente ma con il tempo questo tipo di attività si è ridotta determinando, di fatto, anche una crisi al Fondo previdenziale di appartenenza. Crisi che è stata supplita dalle altre Casse dello stesso Enpam, ma che sarebbe stato difficile sostenere nel tempo. Poiché questi stessi sanitari, in gran parte, hanno iniziato a svolgere il loro operato di specialisti presso ambulatori di proprietà di società accreditate con il servizio sanitario, dal 2004 alle strutture sanitarie private accreditate con il Ssn è stato fatto obbligo di versare il 2 per cento del loro fatturato in convenzione con il Ssn al Fondo di previdenza specialisti esterni dell’Enpam. Dall’inizio del 2023 l’ Enpam, ponendosi, tuttavia, l’obiettivo di riequilibrare integralmente i bilanci del Fondo degli specialisti esterni e anche mirando a dare pensioni più adeguate a questi professionisti, ha previsto di aggiungere al 2% un ulteriore contributo del 4% a carico dei diretti interessati.
Da quest’anno i sanitari specialisti esterni devono versare, a loro carico, un contributo del 4%sul fatturato delle strutture committenti relativo al 2023.
Tuttavia poiché è emerso il problema che il 4% calcolato su quanto la struttura fattura al Ssn possa rappresentare un importo troppo elevato rispetto al compenso che la struttura stessa riconosce al medico, il Cda dell’ente di previdenza ha deciso che il singolo professionista potrà chiedere di limitare ( tetto ) il pagamento di questo 4% in modo che l’importo non superi un decimo del compenso ricevuto dalla struttura (oppure un ventesimo del compenso nel caso di pensionati).
Tutti i medici liberi professionisti che lavorano nelle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in qualità di specialisti esterni, hanno tempo fino al 20 novembre per chiedere l’applicazione del tetto al contributo del 4 per cento.
Il tetto, che è facoltativo, serve a garantire che la contribuzione non possa mai superare un decimo (10%) del proprio compenso (5% nel caso dei pensionati).
Ad esempio, qualora la struttura fatturi e sia rimborsata dal Ssn per un milione di euro per prestazioni radiologiche, al netto dell’abbattimento del 40% , come previsto per questa specialità, il sanitario prestatore d’opera avrebbe dovuto versare 40.000 euro. Troppo a fronte di un eventuale suo compenso previsto dalla struttura di ad esempio di 100.000 euro. In questo caso il sanitario potrà chiedere di versare un decimo del compenso (10.000 euro) ovvero un ventesimo del compenso cioè 5.000 euro.
In sintesi:
Fatturato prodotto: 1.667.000 --->Abbattimento 40%: 667.000
Fatturato Imponibile per contributo 4%: 1.000.000 --->Contributo 4% fatturato imponibile: €40.000
Contributo con tetto sul compenso di € 100.000: 10%=10.000; 5%=5.000
La richiesta si può fare personalmente entrando nella propria area riservata, oppure incaricando la persona a cui si è data delega (es: commercialista, consulente del lavoro, altra persona di fiducia).
La scelta verrà acquisita dai sistemi informatici dell’Enpam e verrà resa nota alle strutture accreditate attraverso l’area riservata a loro dedicata.
Sarà compito delle strutture accreditate con il Ssn procedere, entro il 20 dicembre, al versamento dell’importo del contributo previdenziale per il 2023.
Inoltre, gli specialisti soggetti al nuovo contributo hanno la possibilità di chiedere di essere ammessi al versamento dei contributi obbligatori in favore della gestione “Quota B” del Fondo Generale in misura ridotta, beneficiando dell’aliquota del 9,75%, in luogo di quella ordinaria del 19,50%, nonché di portare in deduzione il versamento previdenziale in questione.
Per chi non sceglie il tetto, il contributo aggiuntivo sarà pari al 4 per cento secco, cioè il doppio di quanto (normalmente calcolato sulla parte di fatturato della struttura ascrivibile all’attività del professionista ) già figura nel proprio estratto conto previdenziale.
Ricordiamo, per completezza, che l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6501 del 4 giugno 2024, è intervenuto sul controverso contributo introdotto dall’Enpam con la delibera n. 64/2022 a carico dei medici collaboratori autonomi di società accreditate, pari al 4% del fatturato annuo prodotto dalle stesse società, per le prestazioni specialistiche del Ssn al netto della quota di abbattimento. Ebbene, il Tribunale di Roma ha dato atto che il nuovo contributo del 4% assolve alla funzione di concorrere alla progressiva riduzione del disavanzo economico della citata gestione e a migliorare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche future dei professionisti. Per questo motivo, ha ritenuto legittima la decisione dell’Ente previdenziale. Inoltre, è stato anche escluso che vi sia il pericolo di una eccessiva erosione del reddito degli iscritti, a seguito dell’introduzione del nuovo contributo del 4%. Infatti, il Tribunale ha segnalato che, con la delibera n. 16/2024, l’Enpam ha dato facoltà agli iscritti di optare per una diversa modalità di calcolo del contributo, prevedendo la possibilità per i medici e gli odontoiatri di optare per il versamento di una percentuale (pari al 10%) del compenso percepito per l’attività professionale relativa alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, la cui base imponibile sarà costituita dai compensi percepiti per l’attività relativa alle prestazioni specialistiche, anziché dalla quota parte del fatturato riferibile al singolo medico.
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