Lavoro e professione
Per i professionisti in pensione è possibile avere incarichi nella Pubblica amministrazione
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
L’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 , come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e poi dall’art. 17, ultimo comma, legge 124/2015, prevedeva che le P.A non possano conferire, a titolo oneroso, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza : a) incarichi di studio e di consulenza; b) incarichi dirigenziali o direttivi; c) cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche. Le disposizioni successive hanno ampliato notevolmente sia l’ambito soggettivo che oggettivo dell’art.5, comma 9, del d.l. 95/2012.
Il d.l. 95 aveva già vietato alle Pa di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che avessero svolto nell’ultimo anno di servizio funzioni ed attività corrispondenti. La nuova disciplina prevale su quelle precedenti, anche speciali, che consentivano il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi o cariche rientranti tra quelli ormai vietati dall’art.6 d.l. 90/2014. Sul tema di incarichi a soggetti in quiescenza, è, in passato, intervenuta la circolare interpretativa dell’art.6 del d.l. 90/2014, emanata dal Ministro per la semplificazione e la PA ( “ Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 ” ).
Successivamente sull’argomento, è intervenuta, anche, la circolare n. 5 del 10 novembre 2015 del medesimo Ministro. Gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati dalla legge (criterio di stretta interpretazione), senza poter ricorrere ad interpretazioni estensive o analogiche:
a) incarichi di studio e di consulenza
b) incarichi dirigenziali o direttivi
c) cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate.
La disposizione consente, comunque, il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuite per una durata massima di un anno “presso ciascuna amministrazione”. Il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere, quindi, differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata. La nuova disciplina si aggiunge, senza modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti al conferimento di incarichi, per esempio in materia di incompatibilità e inconferibilità, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle P.A., di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuità di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.
Anche la Corte dei conti è intervenuta, in più occasioni, sulla corretta esegesi della disposizione ritenendo legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo svolgimento (retribuito) di funzioni di staff al Sindaco, ai sensi dell’art. 90 TUEL, purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza (cfr. sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 27/2016; sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 38/2018; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 126/2022); considerando esclusi dal divieto gli incarichi di docenza e quelli di membro di commissioni esaminatrici.
Un’altra interessante pronuncia della Corte dei Conti , Sezione del Lazio (deliberazione n. 80/2024/PAR), consentirebbe , tuttavia, di riassumere i pensionati nella Pubblica Amministrazione, a patto che non svolgano attività vietate dalla legge, Pronuncia che potrebbe rappresentare un interessante riferimento per quei medici, in pensione, che, scadute le eccezioni del periodo Covid, hanno ancora possibilità ed interesse ad ottenere un incarico retribuito nel settore pubblico.
Di recente, la deliberazione n. 172/2024/PAR, depositata il 15 luglio, della Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, ha chiarito che solo se l’attività da svolgere da parte dell’ex dipendente comunale in quiescenza è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l’attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti dell’art. 5 del DL n. 95/2013. Ove, invece, essa consista in un supporto qualificato per adiuvare o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad es. edilizia, appalti, discipline finanziarie), l’attività va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001.
Tra le norme varate dal Parlamento prima della pausa estiva, tuttavia, è importante rilevare quanto è stato legiferato nel merito allo stop al conferimento di incarichi, da parte della p.a., ai futuri pensionati attivi iscritti agli ordini e assicurati presso gli Enti di previdenza privati. Infatti, il D.L. n. 63/2024, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, ha eliminato il divieto di attribuire mansioni ai professionisti che percepiscono l’assegno.
L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) . Ma è bene evidenziare che la chance è stata circoscritta a quanti ricevono trattamenti decorrenti dalla data antecedente l’entrata in vigore del provvedimento, convertito nella Legge n. 101/2024 del 12 luglio scorso. Pertanto, tale opportunità è negata a chi abbia raggiunto i requisiti per ottenere la prestazione dalla metà di luglio, nonché a chi, un domani, ne avrà diritto.
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