Lavoro e professione

Concordato fiscale e contributi previdenziali

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Ai fini della determinazione della base reddituale per il calcolo del contributo dovuto da un professionista nei confronti della Cassa di previdenza , ex DLgs. 509/94, non può essere utilizzato il reddito determinato in sede del concordato preventivo biennale, in quanto tale istituto riguarda solo l’obbligazione tributaria e non il rapporto contributivo obbligatorio tra il professionista e la propria Cassa di riferimento.
Il nuovo concordato preventivo biennale, disciplinato dal D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 con il titolo “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, ha attuato l’art. 17 della L. 9.8.2023 n. 111, ed è dedicato a quanti siano autonomi, professionisti, ditte e partite Iva, con l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti fiscali, unitamente all’emersione spontanea di materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Il risultato proposto è quello di far accettare dalle categorie coinvolte un’indicazione reddituale, per il biennio 2024-2025, e, di conseguenza, consentire all’amministrazione finanziaria di avere, così, una stima, in anticipo, dei possibili incassi delle imposte sui redditi. Inoltre questo sistema consentirà, anche, ai contribuenti e ai professionisti che li assistono, di verificare, immediatamente, quello che il Fisco sa già di lui e della sua regolarità fiscale.
Il meccanismo del concordato preventivo biennale prevede, infatti, un patto tra fisco e contribuenti, con l’accettazione delle tasse da pagare basata sui redditi presunti.
Il nuovo concordato biennale preventivo offre un sistema di pagamento agevolato in due tappe, rivolto a una vasta platea di contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro. Nel primo anno, i contribuenti potranno beneficiare di un’agevolazione del 50% sull’imponibile richiesto dal Fisco, mentre nel secondo anno si salirà al 100%. Questo sistema permette una dilazione generosa per le partite Iva, rendendo più agevole il rispetto degli obblighi fiscali.
I contribuenti che accettano l’accordo, da formalizzare entro il 31 ottobre attraverso una piattaforma online, beneficeranno, inoltre, di una serie di vantaggi. Tra questi, la garanzia di zero controlli fiscali per due anni ed una corsia preferenziale per i rimborsi. Inoltre, il concordato biennale sostituirà il Redditometro, eliminando gli accertamenti basati sul tenore di vita. Per l’Irpef sostitutiva è prevista una maggiorazione del 15% sulla differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato nell’anno precedente. Per l’Irap, invece, la maggiorazione sarà del 3%.
L’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. 13/2024 dispone, inoltre, per soggetti Isa (le pagelle fiscali), che “gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi [..], nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione [..] dei contributi previdenziali obbligatori”. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
Stessa considerazione è prevista per i soggetti in regime forfettario, in un’analoga disposizione contenuta all’art. 30 comma 1, D. Lgs. 13/2024.
Nessun dubbio sorge per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata (professionisti senza cassa), rispetto ai quali il reddito concordato ha certamente piena rilevanza ai fini contributivi. Altra valenza è da verificare rispetto ai professionisti con Cassa privata (commercialisti, medici avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre Casse), per i quali si pone il problema che possa trattarsi di una norma che leda l’autonomia operativa delle singole Casse che potrebbero rivendicare il proprio spazio di regolamentazione. Ricordiamo che una disposizione simile era contemplata nella versione del concordato preventivo biennale, introdotto dall’art. 33 del DL 30.9.2003 n. 269, conv. L. 24.11.2003 n. 326. In quel contesto, il comma 7 della disposizione prevedeva che “ sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale ”. Se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale. Ma, invece, rispetto alla contribuzione previdenziale dovuta alle Casse professionali private, l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ( Cass. Sez. Lavoro 11.2.2019 n. 3916 e Cass. Sez. Lavoro 11.10.2022 n. 29639 ) era stato in favore della disapplicazione della disposizione. In particolare, ai fini della determinazione della base reddituale per il computo del contributo dovuto da un professionista nei confronti di una delle Casse di previdenza di cui al DLgs. 509/94, non poteva essere utilizzato il reddito determinato in sede di concordato in quanto tale istituto riguardava solo l’obbligazione tributaria e non il rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la propria Cassa di riferimento.
Va ricordato che quella battaglia legale, portata avanti dalle Casse previdenziali private, alla fine, era stata da loro vinta, per cui non è difficile immaginare come, in una situazione nuova ma analoga, come questa, possa essere applicato il medesimo principio.
Non è pertanto infondato che i Presidenti delle Casse di previdenza private aderenti all’ Adepp abbiano dichiarato che “ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell’articolo 30 del Decreto 13/2024” e che, quindi il concordato preventivo non potrà esteso automaticamente alle Casse private dei professionisti, i quali, in conseguenza di ciò, dovranno continuare a versare i contributi previdenziali sul reddito effettivamente conseguito.


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