Lavoro e professione

Contratto Funzioni locali: cosa cambia per i dirigenti non sanitari del Ssn

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Si è di fatto conclusa la tornata contrattuale 2019-2021 per tutto il personale del S.s.n. con la sigla avvenuta l’11 dicembre della Preintesa per l'Area delle Funzioni locali all'interno della quale è contenuta la sezione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (Pta). La trattativa era iniziata il 31 luglio scorso ed è proseguita con le riunioni dell’11 settembre, 3 e 17 ottobre, 6 e 21 novembre e, infine, l’11 dicembre allorquando alle 17,30 è avvenuta la stipula all’unanimità con l’adesione di tutte e cinque le sigle maggiormente rappresentative. Riguarda quasi 5.000 i dirigenti interessati (per la precisione al 31 dicembre 2018, da conto annuale, erano 4.913) dei profili di ingegnere, architetto, avvocato, geologo (ruolo professionale), analista, statistico, dirigente ambientale (ruolo tecnico) e dirigente amministrativo (unico profilo del ruolo amministrativo); resta in un limbo la situazione del dirigente sociologo del quale il Ccnl ignora la mutazione di ruolo.
Categoria a rischio fuga con l'art. 33 del Ddl bilancio. C’è da dubitare che quando entrerà ufficialmente in vigore il rinnovo del Ccnl sia ancora plausibile il numero sopra riportato, perché molti dirigenti stanno presentando domanda di pensione a causa dello sciagurato intervento del Governo sulle pensioni. E già, perché l'art. 33 del Ddl bilancio non riguarda - come purtroppo semplicisticamente riferiscono i media - i "medici e gli infermieri' ma tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali ex CPDEL e CPS, cioè circa 700.000 lavoratori nel caso che ci riguarda. Perdere improvvisamente decine di direttori del personale, provveditori, ingegneri, ecc., di grande esperienza e ancora preziosi per il Sistema costituirebbe una ennesima spallata alla sopravvivenza del S.s.n.. Purtroppo, come era facile da immaginare, l’emendamento presentato nei giorni scorsi dal Governo ha riguardato – peraltro parzialmente - solo medici e infermieri.
I contenuti del rinnovo. Il rinnovo prevede a regime un incremento del 3,78% del Ms, cui va aggiunto lo 0,22% stanziato dalla legge di bilancio 2022. Tali percentuali, applicate ai separati monte salari che ancora una volta i datori di lavoro hanno voluto distinti in tre specifiche sezioni contrattuali, hanno ulteriormente aumentato la già sensibile differenziazione delle risorse a disposizione delle diverse dirigenze, con gap retributivi medi annui di oltre 20.000 € fra la dirigenza delle Autonomie Locali e delle Regioni (R.A.L.) rispetto alla dirigenza dei ruoli P.T.A. del S.S.N. e dei Segretari Comunali e Provinciali. Niente armonizzazione, dunque, e anche il Parlamento non ha preso in considerazione alcun intervento di riequilibrio. Il testo risulta abbastanza snello e consta di soli 64 articoli perché molte clausole non sono state riscritte. Le due dichiarazioni congiunte non riguardano i dirigenti Pta.
Focus sui dirigenti non sanitari del Ssn. Si diceva della chiusura della Preintesa: vediamo cosa si prospetta per i dirigenti non sanitari delle aziende sanitarie. Innanzitutto il sistema delle relazioni sindacali esce abbastanza rafforzato e sono stati recepiti contenuti già presenti nel Ccnl del comparto dello scorso anno. Viene introdotto anche in questo contratto il lavoro a distanza ma nella sola forma del lavoro agile (artt. 11 e 12), ritenendo evidentemente il lavoro da remoto incompatibile con le caratteristiche dei dirigenti, anche se per i dirigenti sanitari è stato disciplinato.
Sulla parte comune è stata recepita la necessità di differenziare il periodo di prova degli stabilizzati (art. 13) e il comma 3 ha posto rimedio alla necessità di evitare che questi dirigenti perdano l’incarico a causa della prova. Gli articoli da 14 a 19 trattano in sequenza: le assenze retribuite, quelle per malattie gravi, i congedi dei genitori e quelli per le donne vittime di violenza e le ferie. In queste norme sono presenti alcune integrazioni di contenuto peraltro non clamoroso ma permangono imprecisioni e incongruenze. Non si comprende, tra l’altro, perché ai dirigenti Pta i 15 giorni di ferie estivi sino "consentiti" e non "assicurati" come ai medici. Novità assolute si rilevano nell’art. 15 sulla comunicazione in vista della scadenza del comporto e nell’art. 20 rubricato "Attività di affiancamento". Il primo prevede una corretta forma di avviso per le gravi conseguenze derivanti dalla fine del comporto mentre il secondo è, a mio parere, una norma del tutto inutile, considerato che è discrezionale e necessita comunque del consenso; e la parola “mentore” non si può davvero sentire. Nuovo è anche l’art. 21 sul fascicolo personale ma si tratta della riscrittura del vecchio art. 22 del Ccnl del 10.2.2004 che, in ogni caso, si sono dimenticati di disapplicare. L’art. 22 disciplina la transizione di genere anche se questa locuzione – presente nel CCNL del comparto – non viene utilizzata e la legge citata è troppo remota e, credo, superata. L’art. 23 si occupa di una tematica molto delicata e complessa che, a mia notizia, non trova diffusa applicazione. Il nuovo comma 5 sembra abbastanza inutile: chi impediva anche in passato di prevedere obiettivi trasversali?
Sul patrocinio legale (art. 24) era necessario completare la disciplina contemplando tutte le ipotesi di assoluzione ex art 530 cp e 531 cp. È stata eliminata la copertura per la responsabilità contabile, tuttora presente nel comparto. Ricordo, in proposito, che la materia è disciplinata in modo completamente diverso per il comparto e la dirigenza sanitaria, per cui sarebbe stata auspicabile la massima omogeneità per una fattispecie trasversale. Sono normate le coperture assicurative (art. 25) e il welfare integrativo (art. 26) rispetto al quale la lettera g) implica prospettive molto interessanti che sono tuttavia condizionate dalla realizzazione della promessa governativa di defiscalizzazione dell’accessorio. L’art. 27 ha finalmente risolto la disparità di trattamento tra avvocati delle Autonomie e delle aziende sanitarie in tema di onorari, questione che era stata oggetto di un intervento a gamba tesa del Mef nel Cccnl del 2020. È stata accolta la richiesta di Fedir di prevedere - sia per la sezione dirigenti che per la sezione Pta - fra gli incarichi aggiuntivi da remunerare con la retribuzione di risultato, oltre a quelle di Rptc, le funzioni di Dpo e Rdt (citati a titolo indicativo), anche se le decisioni di merito vanno assunte in sede di contrattazione integrativa. Ulteriore richiesta dello stesso sindacato, accolta dall’Aran, è stata quella di confermare i due distinti fondi di posizione e di risultato per la dirigenza Pta contro la proposta datoriale di avere un fondo unico e indistinto; sembra quindi sventato il pericolo di trasferimento forzato delle già esigue risorse della posizione al risultato. È stata completata la disciplina per limitare il trasferimento sistematico di parti di posizione a risultato attraverso la creazione di residui non fisiologici derivanti dalla strutturale mancata copertura degli incarichi dirigenziali (art. 52, comma 4). In tal senso, mi sembra che la Preintesa della dirigenza sanitaria abbia costituito un importante precedente (cfr. l’art. 23, comma 2 e l’art. 72, comma 3). Infine, è stata senz’altro migliorata la clausola sulla chiamata dalla pronta disponibilità (art. 53, comma 6), rispetto a quella – a dir poco bizzarra – del contratto del 2020.
Questi gli aumenti contrattuali a regime previsti per i dirigenti Pta:
Stipendio annuo lordo dall’1/1/2021 €. 47.015,77 (+ 1.745 €)
Posizione fissa dall’1/1/2021 Struttura complessa €. 18.720,00 (+ 720 €)
Posizione fissa dall’1/1/2021 Struttura semplice €. 11.960,00 (+ 460 €)
Posizione fissa dall’1/1/2021 Incarico Professionale €. 5.775,00 (+ 275 €)
Indennità Struttura complessa dall’1/1/2021 €. 10.627,00 (+ 409 €)
Incremento fondo art 90 dall’1/1/2021 €. 964,55 pro capite
Incremento fondo art 91 dall’1/1/2021 €. 270,00 pro capite
Una tantum di € 270,00.
Nelle ultime ore di trattativa sono stati ritoccati alcuni importi e sono state traslate risorse sugli incrementi del fondo di posizione dal fondo di risultato.
Tutti i "sospesi". Non è stata assolutamente affrontata la questione degli incarichi "multi accesso", istituto disciplinato dall’art. 26 dell’ipotesi del Ccnl dell’Area Sanità. In questo contratto doveva trovare posto una norma omologa altrimenti si genererà solo confusione e sicuro contenzioso. Su quest’ultima delicata problematica e sulle sue evidenti anomalie, rinvio al commento pubblicato sul sito il 6 ottobre.
Restano, infine, irrisolte alcune questioni la più importante delle quali è la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, già nel caos nell'ultimo contratto. Poi l'annosa e grave problematica della mancata valutazione della posizione variabile nel Tfr/Tfs. Ma anche la aspettativa per svolgere un contratto a tempo determinato meriterebbe una manutenzione. Molte clausole potrebbero essere scritte meglio, soprattutto sotto l'aspetto formale, ma tant’è: sarà per la prossima volta.


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