Lavoro e professione

Previdenza/ I nuovi limiti delle pensioni di reversibilità

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

La riforma Dini del 1995, con cui si è dato l’avvio al sistema di calcolo delle pensioni con il metodo contributivo, ha introdotto, anche, dei limiti alla cumulabilità delle pensioni di reversibilità con eventuali redditi del coniuge superstite. La pensione di reversibilità è una forma di sostegno pensionistico dedicata ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto. Tuttavia, ogni anno i limiti di reddito per poterne beneficiare subiscono modifiche significative. L’importo della pensione di reversibilità è correlato, infatti, alla situazione economica del superstite. Una condizione che può risultare particolarmente restrittiva. Questi limiti sono strettamente legati al trattamento minimo il quale viene rivalutato annualmente in base all’inflazione media registrata negli ultimi 12 mesi. Nel corso dell’anno passato, abbiamo assistito a un incremento senza precedenti dell’importo del trattamento minimo, a causa di un’inaspettata inflazione media dell’ 8,1%. Questo aumento ha determinato un conseguente innalzamento delle soglie reddituali per poter beneficiare della pensione di reversibilità al 100% della quota spettante. È importante sottolineare che la presenza di figli fino a 21 anni, studenti (fino a 26 anni) o inabili nel nucleo familiare esclude qualsiasi decurtazione, indipendentemente dal reddito percepito. Pertanto, il trattamento di reversibilità è correlato alla pensione diretta precedentemente ricevuta dal pensionato deceduto, che può essere di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o di altro tipo. Questo differenzia la pensione di reversibilità dalla pensione indiretta, che è riservata ai familiari più vicini di un soggetto assicurato ma non ancora titolare di una pensione diretta.
Per gli iscritti alla previdenza pubblica (Inps-Inpdap), il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare, mentre al figlio unico superstite, minore, studente o inabile spetta il 70%. Nel caso in cui ci siano figli e coniuge aventi diritto, a ciascun figlio spetta il 20%.Se invece il coniuge non ha diritto, a ciascun figlio spetta il 40%. Infine, genitori, fratelli e sorelle hanno diritto al 15% ciascuno.
La condizione di ridotta cumulabilità rappresenta una grave discriminazione specie per il mondo professionale (in particolare medico) dove spessissimo il coniuge superstite è anche esso un lavoratore e percepisce un reddito o addirittura una propria pensione costruita con propri contributi.
Ricordiamo che se il coniuge superstite si risposa, la pensione di reversibilità viene revocata.
Ogni anno è necessario comunicare i redditi all’Inps. Si può farlo inviando il modello 730 o, in alternativa, il modello Red Inps. L’Inps ha comunicato l’avvio della campagna Red 2022 e della presentazione dei modelli ACC.AS/PS: il termine di presentazione è unico ed è stato fissato al 28 febbraio 2024.
Nel 2024, entreranno in vigore nuovi limiti reddituali per la pensione di reversibilità. Ciò significa che le soglie di reddito oltre le quali potrebbe verificarsi una decurtazione del trattamento subiranno delle modifiche rispetto ai limiti indicati per il 2023 . Gli scaglioni d’importo pensionistico saranno determinati sulla base del valore definitivo del minimo Inps 2023 che, come comunicato dall’istituto di previdenza, nella circolare 11/2023, è pari a 567,94 euro. Con la definizione del nuovo indice provvisorio, per il 2024 di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari al 5,4 per cento, questo farà lievitare il minimo del prossimo anno a 598,61 euro.
Considerando il trattamento minimo annuo di 598,61 euro, i limiti per il taglio sarebbero :
• Zero tagli per redditi entro il limite di 23.345,79 euro.
• 25% per redditi compresi tra 23.345,79 euro e 31.127,72 euro.
• 40% per redditi compresi tra 31.127,72 e 38.909,65 euro.
• 50% per redditi superiori a 38.909,65 euro.
A fronte di questi ingiustificati tagli, un unico "contentino" è stato dato dalla Corte Costituzionale che, accogliendo una questione sollevata dal Tar del Lazio sul cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del beneficiario, è intervenuta affermando che in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, la pensione di reversibilità non può essere tagliata di un importo superiore all’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Ridurre la pensione oltre la misura dei redditi conseguiti, si tradurrebbe, infatti in un danno per il superstite. È importante ricordare che i tagli non si applicano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili. Inoltre alcuni redditi non vengono presi in considerazione ai fini della valutazione dei limiti di reddito per la decurtazione della pensione di reversibilità. Questi includono i redditi derivanti dalla stessa pensione di reversibilità, la rendita rivalutata della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto e i compensi arretrati soggetti a tassazione separata.


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