Lavoro e professione
Ccnl Funzioni locali, contratto 2019-2021 verso il traguardo mentre incombe l'articolo 33 della manovra
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
Sembra quasi impossibile da credere ma fra pochi giorni potrebbe davvero concludersi la tornata contrattuale 2019-2021 per tutto il personale del Ssn con la sigla della Preintesa per l'Area delle Funzioni locali all'interno della quale è contenuta la sezione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (Pta). La trattativa è iniziata il 31 luglio scorso ed è proseguita con le riunioni dell’11 settembre, 3 e 17 ottobre, 6 e 21 novembre. Riguarda quasi 5.000 dirigenti interessati (per la precisione al 31 dicembre 2018, da conto annuale, erano 4.913) dei profili di ingegnere, architetto, avvocato, geologo (ruolo professionale), analista, statistico, dirigente ambientale (ruolo tecnico) e dirigente amministrativo (unico profilo del ruolo amministrativo). Sempre che quando entrerà in vigore il rinnovo del Ccnl sia ancora plausibile il numero sopra riportato, perché molti dirigenti stanno presentando domanda di pensione a causa dello sciagurato intervento del Governo sulle pensioni. E già, perché l'art. 33 del Ddl bilancio non riguarda - come purtroppo semplicisticamente riferiscono i media - i "medici e gli infermieri' ma tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali ex Cpdel e Cps, cioè circa 700.000 lavoratori nel caso che ci riguarda.
Perdere improvvisamente decine di direttori del personale, provveditori, ingegneri, ecc., di grande esperienza e ancora preziosi per il Sistema costituirebbe una ennesima spallata alla sopravvivenza del Ssn. Finiamola con questa sineddoche che, se risulta efficace dal punto di vista giornalistico, non è certo corretta su quello generale e della dignità di tutti i lavoratori. Lasciamo alla superficialità del legislatore le definizioni semplicistiche e improprie (ci ricordiamo del "personale sanitario" e "tecnico-professionale"?). Quando si parla di tematiche generali che riguardano tutti basterebbe utilizzare la semplice locuzione "personale della Sanità" (e aggiungerei "pubblica") ovvero "personale del Ssn". E c’è da sperare che delle considerazioni appena fatte tenga conto il Governo, se davvero manterrà l’impegno a rivedere la norma sul taglio delle pensioni: sarebbe davvero devastante che l’eventuale emendamento riguardasse solo medici e infermieri. Questo argomento è già stato oggetto di dibattito un paio d'anni fa quando si parlava dello scudo penale o genericamente legale per i soli "angeli ed eroi" direttamente in trincea a combattere la pandemia. Una azienda sanitaria - come tutte le aziende - è costituita da un complesso insieme di persone fisiche che svolgono ciascuno il proprio ruolo istituzionale, naturalmente con capacità e responsabilità diverse. Se una azienda sanitaria funziona bene ed è efficiente non è per merito di una élite di eroi (come aveva ragione Brecht) ma per l'apporto sinergico, serio, costante ed etico di uomini e donne che appartengono a ben 69 professioni e profili diversi.
La Pre Intesa arriva buona ultima. Si diceva della possibile imminente chiusura della Preintesa che - va ricordato per la ennesima volta e fino alla noia - arriva 23 mesi dopo la scadenza stessa del contratto collettivo, come se la controparte fosse Kafka in persona. Si e già trattato del contenuto di questo rinnovo, commentando su questo sito il 21 luglio il testo dell’Atto di indirizzo del Comitato di settore. L’ostacolo forse maggiore per la chiusura è la sezione dei Segretari comunali (terza sezione dell’Area insieme ai dirigenti delle Autonomie e, appunto, ai dirigenti Pta). Vediamo cosa si prospetta per i dirigenti delle aziende sanitarie.
Sulla parte comune è stata recepita la necessità di differenziare il periodo di prova degli stabilizzati ma ancora non si è posto completo rimedio alla necessità di evitare per questi dirigenti perdano l’incarico a causa della prova. Sul patrocinio legale e’ necessario completare la disciplina contemplando tutte le ipotesi di assoluzione ex art 530 cp e 531 cp. Ricordo, in proposito, che la materia è disciplinata in modo piuttosto diverso per il comparto e la dirigenza sanitaria, per cui sarebbe auspicabile la massima omogeneità per una fattispecie trasversale.
È stata accolta la richiesta di Fedir di prevedere - sia per la sezione dirigenti che per la sezione Pta - fra gli incarichi aggiuntivi da remunerare con il risultato, oltre alle funzioni di Rptc, le funzioni di Dpo ed Rdt. Ulteriore richiesta dello stesso sindacato, accolta dall’Aran è quella di confermare i due distinti fondi di posizione e di risultato per la dirigenza Pta e quindi sembra sventato il pericolo di trasferimento forzato delle già esigue risorse della posizione al risultato. Occorre tuttavia completare la disciplina per limitare il trasferimento sistematico di parti di posizione a risultato attraverso la creazione di residui non fisiologici derivanti dalla strutturale mancata copertura degli incarichi dirigenziali. In tal senso, mi sembra che la Preistesa della dirigenza sanitaria abbia fatto un deciso passo in avanti (cfr. l’art. 23, comma 2 e l’art. 72, comma 3). Questi gli aumenti contrattuali a regime proposti da Aran per i dirigenti Pta:
Stipendio annuo lordo dall’1/1/2021 47.015,77 euro
Posizione fissa dall’1/1/2021 Struttura complessa 18.540,00 euro
Posizione fissa dall’1/1/2021 Struttura semplice 11.845,00 euro
Posizione fissa dall’1/1/2021 Incarico Professionale 5.665,00 euro
Indennità Struttura complessa dall’1/1/2021 10.525,00 euro
Incremento fondo art 90 dall’1/1/2021 829,95 euro pro capite
Incremento fondo art 91 dall’1/1/2021 405,02 euro pro capite.
Sull’utilizzo delle risorse proposte per la dirigenza Pta, Fedir è assolutamente contraria a destinare ben 61,00 euro pro-capite mensile su un totale di 94,83 (cioè il 64,32% delle risorse totali) a posizione variabile e risultato. Sarà questo un punto assolutamente dirimente per Fedir per arrivare alla firma del contratto. Cosi come sarà dirimente porre rimedio alla disciplina operata dall’art 26 dell’ipotesi del Ccnl dell’Area Sanità sugli incarichi cosiddetti "multi accesso", ripristinando i requisiti specifici della dirigenza Pta e precisando in modo chiaro la effettiva natura delle funzioni del multiaccesso. Su quest’ultima delicata problematica e sulle sue evidenti anomalie, rinvio al commento pubblicato sul sito il 6 ottobre scorso .
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