Lavoro e professione
Pensioni/ Ricongiunzioni meno onerose
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Esistono diverse forme di intervento previdenziale utili a favorire un’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Se sia la totalizzazione, l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria , ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione , che il cumulo, la modalità volta a conseguire, un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, sono forme gratuite, la ricongiunzione, invece onerosa, ha lo scopo di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni ) calcolata su tutti i contributi versati.
La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti. In base alle disposizioni di modifica della legge n. 29 del 1979, dal 1°luglio 2010 è stato posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari del 4,50%. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs 30 aprile 1997, n. 184. Tali norme disciplinano, in particolare, il riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che gestiscono la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Il testo della bozza del decreto Lavoro corregge il meccanismo che regola le "ricongiunzioni" modificando il tasso di rendimento annuo previsto sui contributi. Che viene allineato a quello riconosciuto dal sistema contributivo (media quinquennale del Pil) anziché rimanere ancorato all’attuale 4,5 per cento. Nella relazione tecnica allegata alla bozza si sottolinea che questo ritocco non comporta nuovi oneri per il bilancio ma anzi «assicura la neutralità rispetto agli equilibri interni a ciascuna gestione, che vede aumentare o ridurre il valore attuale dei benefici pensionistici riconosciuti dello stesso aumentare delle somme trasferite». Per le contribuzioni relative a residui periodi collegati al metodo retributivo viene previsto che le somme trasferite costituiscano la riserva matematica sulla base della quale calcolare l’incremento della prestazione riconosciuta, senza oneri aggiuntivi per la gestione ricevente e superando il dispositivo attuale, che obbliga il lavoratore interessato alla ricongiunzione a farsi carico della differenza. Che con questo nuovo intervento risulterebbe azzerata.
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