Lavoro e professione

I 14 "perché" (+1) sul nuovo Ccnl comparto della Sanità

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Il nuovo contratto collettivo del comparto Sanità del 2 novembre 2022 è molto complesso e intricato; in taluni punti è difficile da "capire", prima ancora che da applicare. È stato definito veramente innovativo ma, in tutta franchezza, a me pare di poter dire che si è cambiato troppo – e a volte senza ragione – e che molte delle "innovazioni" o non sono tali o sembrano strumentali a strategie particolari. È chiaro che le scelte operate dalle parti negoziali sono sovrane e proprie della loro autonomia decisionale e le politiche del personale possono assumere scenari che non è necessario che siano condivisi da tutti gli osservatori. È il caso, ad esempio, della decisa inclusività dei nuovi differenziali di professionalità, delle caratteristiche dei permessi personali che, per come sono scritti, diventano quasi tre giorni di ferie aggiuntivi ovvero la soglia della sanzione superiore alla multa per partecipare alle selezioni per gli incarichi e per i Dep. Anche i criteri di priorità per la mobilità (art. 63, comma 3) sono opinabili, ma rientrano nelle prerogative della negoziazione. Ma queste, come detto, sono scelte precise dettate dalla volontà delle controparti e sono da rispettare anche se non si condividono.
Un contratto collettivo, come qualsiasi obbligazione civilistica, si conclude quando sussiste la reciproca convenienza delle parti alla stipula e se tale esito deve concedere qualcosa alla mediazione o al compromesso è nell’ordine naturale delle cose: è sempre stato così. Tutto sommato si deve accettare anche la determinazione di non aver affrontato un paio di tematiche indicate dal Comitato di Settore (la sezione dedicata ai collaboratori di ricerca e la disciplina delle prestazioni aggiuntive) e quella di aver rinunciato a revisionare alcune clausole pregresse molto critiche (accesso alla mensa, aspettative, mansioni superiori, clausole speciali). Nei casi appena ricordati esistono motivazioni varie che vanno dalla estrema complessità degli argomenti a valutazioni di strategia sindacale, passando per questioni di oneri finanziari necessari e non disponibili.
Quello che invece è difficile da accettare sono alcuni passaggi del Ccnl che restano incomprensibili o per la forma o per il razionale che li ha ispirati. Alcuni sono dovuti al famigerato effetto fotocopia – cioè al trascinamento acritico di quanto già deciso per le Funzioni centrali – mentre altri scaturiscono da precise scelte del tavolo della Sanità e fanno sorgere perplessità riguardo alla natura stessa della clausola o al modo in cui è stata redatta. Queste di seguito sono le domande che, in tal senso, mi sento di porre.
1. Perché per il trattamento economico del distaccato sindacale l’art. 11 demanda la definizione della percentuale spettante alla contrattazione integrativa ? Potrebbero essere fisicamente presenti alla trattativa i diretti interessati, e ciò è piuttosto imbarazzante.
2. Perché il Ccnl ha "adattato" molti termini previsti dalla legge, come "differenziali economici di professionalità" invece di "fasce di merito" o "procedura selettiva interna" al posto di "valutazione comparativa"?
3. Perché è stato stabilito un numero massimo di Dep in barba al principio di meritocrazia?
4.Perché l‘item delle "capacità culturali e professionali" viene relegato come residuale ed eventuale dall’art. 19, comma 4, lettera d), quando la legge prevede che detto criterio sia il primo ad essere considerato?
5. Perché l’art. 20 ha limitato la progressione di carriera all’area "immediatamente superiore", vincolo inesistente nella legge e contrario a ogni criterio meritocratico?
6. Perché l’art. 27, comma 10, in caso di valutazione negativa, prevede l’affidamento di un incarico di valore economico complessivo inferiore, senza tenere conto che il dipendente poteva già avere l’incarico minimo?
7. Perché la giusta previsione dell’interim è stata limitata ai soli incarichi di posizione mentre sarebbe altrettanto utile per gli incarichi di funzione organizzativa (art. 28, comma 10)?
8.Perché è stata introdotta una terza fattispecie di incarico di funzione professionale che è assai arduo distinguere dalle funzioni degli altri dipendenti, se non per i 5 anni di esperienza?
9. Perché con l’art. 36, comma 1 è stata fissata una data capestro per l’avvio delle procedure di conferimento di incarichi con le vecchie regole e poi con l’Orientamento Applicativo CSAN107 tale data è stata spostata al 3 novembre? Cosa è, un condono?
10. Perché nell’art. 40 è stato previsto il periodo di prova per l’Area di Elevata Qualificazione anche per chi proviene dall’interno in contrasto con tutti i principi giuslavoristici ?
11.Perché il Ccnl continua a fare riferimento a "disposizioni attuative" che non esistono (art. 49, comma 11 ma anche art. 63, comma 5)?
12. Perché per il patrocinio legale viene riconosciuto solo il caso in cui "il fatto non è previsto dalla legge come reato" e si ignorano le altre tre fattispecie dell’art. 530 cpp ?
13.Perché l’indennità di Pronto soccorso viene definita mensile ma poi si computa per le sole giornate di effettiva presenza in servizio ? Inoltre, perché la Tabella G prevede gli importi da assegnare alle Regioni al netto?
14.Perché nell’Allegato A tra i requisiti di accesso per l’Area 4 non si cita per le professioni sanitarie l’iscrizione all’Ordine professionale?
15.Perché è stato scritto in modo così preciso e didascalico l’art. 94 quando poi nell’art. 56, comma 11, lettera a) troviamo il concetto di "retribuzione fissa mensile" che non corrisponde ad alcuna delle definizioni di cui all’art. 94?
Infine la domanda più complessa, anche per le sue implicazioni finanziarie e per la grande valenza strategica. Perché negli artt. 102, comma 5 e 103, comma 7 viene utilizzato il termine "incrementabili" - mai letto in un contratto - lasciando intendere che le risorse sono aleatorie e per nulla certe? Chi decide se l'incremento è praticabile e in che misura (“non superiore a”)? La Regione o la stessa azienda interessata?


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