Lavoro e professione

Comparto/ Le "pulci" all'atto di indirizzo integrativo

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Su questo sito lo scorso 6 giugno è stata data la notizia che il Comitato di Settore Regioni-Sanità ha finalmente approvato l’Atto di indirizzo integrativo per il rinnovo del Ccnl del comparto Sanità. Al di là delle affermazioni ufficiali rilasciate dagli organi istituzionali competenti, proviamo a vedere nei contenuti di cosa si tratta. Il documento era atteso da tempo e arriva a quasi sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 che aveva previsto - a carico delle singole aziende sanitarie – le risorse aggiuntive. Il notevole e inaccettabile ritardo della chiusura del contratto – si ricorda che è scaduto da più di due anni - era condizionato da questo Atto di indirizzo ma pensare che per buttare giù quelle due scarse paginette ci siano voluti quasi sei mesi non convince per nulla. E, infatti, dietro il ritardo c’era evidentemente qualcosa di diverso che potrebbe essere il carico finanziario reale di queste risorse aggiuntive che inizialmente le Regioni affermavano di non poter sopportare. Su questa situazione di stallo rinvio all’articolo pubblicato sul sito il 9 maggio scorso .
Nel testo non si riscontra alcuna sorpresa e il Comitato di Settore Regioni-Sanità si è attenuto pedissequamente a quanto previsto nei commi 604 e 612 della legge 234/2021, altro motivo per ritenere che il ritardo non era certo dovuto alle difficoltà tecniche della redazione. In buona sostanza e in termini monetari assoluti e non in percentuale, le risorse individuate ammontano a 51,03 milioni per il superamento del vincolo al trattamento accessorio e a 127,57 milioni per la revisione dell’ordinamento professionale.
L’Atto di indirizzo per il Ccnl della Sanità è, come si poteva prevedere, molto simile – se non identico – a quello pubblicizzato un mese fa per i comuni e le province. I due documenti sono assai scarni perché, delle tre pagine da cui sono composti, una intera pagina riguarda la citazione testuale dei commi 604 e 612 della legge 234/2021; residuano, quindi, poche righe di direttive dalle quali si possono tuttavia trarre i seguenti spunti che interessano le trattative in corso presso l’Aran per il rinnovo della Sanità (ultimo incontro l’8 giugno):
• le due percentuali fissate direttamente dalla legge di bilancio sono valori massimi che potrebbero anche essere inferiori allo 0,22% e allo 0,55%;
• la determinazione esatta sarà compito del Ccnl ma le parti negoziali potrebbero anche restare sul valore standard lasciando la determinazione dell’importo preciso alle singole amministrazioni;
• alla luce del punto precedente, ad esempio, una azienda sanitaria di una Regione in piano di rientro potrebbe non fruire dell’intera percentuale e dovrà – nel caso limite – applicare soltanto gli incrementi retributivi stabiliti dal quadro finanziario generale, cioè il 3,78% del monte salari, a regime dal 2021;
• le tre tipologie di risorse aggiuntive sono destinate:
- la prima – ovviamente non presente nell’Atto di indirizzo per le Funzioni locali – riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma 293 della legge n. 234/2021 per l’istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell’effettiva presenza in servizio al personale del comparto operante nei servizi di pronto soccorso indirizzando le predette risorse al fondo destinato al disagio, cioè a quello dell’attuale art. 80;
- la seconda per l’incremento delle risorse variabili dei fondi contrattuali che lo stesso Atto conferma nel numero attuale di due. Queste risorse sono funzionali al superamento (parziale) del vincolo dettato dall’art. 23, comma 2, del decreto 75/2017 e, infatti, non vanno computate nella comparazione con gli importi del salario accessorio 2016;
- la terza, per la revisione dell’ordinamento, è finalizzata sia agli incarichi destinati alla nuova area della elevata qualificazione, sia agli incarichi del restante personale ma anche per le progressioni verticali "in sede di prima applicazione", locuzione quest’ultima che potrebbe costituire una delle chiavi di volta del contratto. Anche queste risorse non sono sottoposte al limite di cui al citato art. 23;
• le risorse aggiuntive stabilite dall’Atto di indirizzo sono da considerare al lordo degli oneri riflessi per cui, per la Sanità, si dovrebbe trattare di complessivi netti 32,15 mln (salario accessorio) e 80,37 mln (revisione dell’ordinamento), anche essi netti;
• tutti gli oneri del rinnovo contrattuale per le aziende ed enti del Ssn sono "a valere sui propri bilanci", come peraltro è sempre avvenuto ai sensi dell’art. 48, comma 2 del dlgs 165/2001 e, in tal senso, tutte le amministrazioni devono aver disposto gli accantonamenti prescritti dai principi contabili.

Riassumendo: il quadro finanziario completo relativo al rinnovo è il seguente, tenendo presente che il Monte salari 2018 era di 23.195 mln e che i dipendenti destinatari del Ccnl erano, al 31.12.2018, 544.482 unità e che oggi verosimilmente sono di più.
Per il 2021:
876,77 pari al 3,78% del monte salari
138,80 recupero elemento perequativo
________
1.015,57 totale risorse al lordo degli oneri riflessi
335,00 indennità di specificità infermieristica, ai sensi art. 1, c. 409 della legge 178/2020
100,00 indennità tutela del malato …. , ai sensi dell’art. 1, c. 414 della legge 178/2020
Per il 2022:
63,00 indennità di Pronto soccorso, ai sensi art. 1, comma 293 della legge 234/2021
127,57 risorse per la revisione dell’ordinamento (nel limite dello 0,55% del Ms)
51,03 risorse per il superamento dell’art. 23, comma 2 (nel limite dello 0,22% del Ms)

A regime, dunque, si tratterebbe di circa un miliardo e 692 milioni che la trattativa deve dettagliatamente assegnare e ripartire tra le varie voci del trattamento fondamentale e accessorio. Tutti gli ultimi tre importi sono "a valere" sui 124 mld del Fondo sanitario 2022. L’unico stanziamento aggiuntivo erano i 110 mln di cui al comma 467 della legge 178/2020 che incrementavano il fondo ma soltanto per il 2021. Questo Atto di indirizzo integrativo va naturalmente coordinato con quello del 2 agosto 2021, del quale è appunto una integrazione dovuta alle norme della legge di Bilancio 2022.
Alcune osservazioni si possono fare sul contesto complessivo degli indirizzi adottati dal Comitato di settore.
1) L’atto dello scorso anno dice che sono recepiti gli obiettivi del Patto per il Lavoro pubblico del 10 marzo 2021 ma delle tre fondamentali promesse del Governo non c’era allora alcuna traccia. Successivamente la legge di Bilancio ha onorato la promessa per ciò che concerne il superamento del blocco dell’accessorio e per la revisione dell’ordinamento ma della defiscalizzazione sembra che se ne siano scordati tutti.
2) Un punto fondamentale da chiarire è se nel Monte salari indicato nella tabella di cui al paragrafo 2 sono ricompresi o meno (anche per stima o in modo virtuale) gli emolumenti del personale della ricerca; se così non fosse, sarebbe un problema molto imbarazzante.
3) Andrebbe poi capito il concetto di "tendenziale proporzionalità" indicato alla fine del paragrafo 2 che mi sembra veramente il massimo della contorsione.
4) La procedura per le Peo (paragrafo 4) non ha niente da semplificare perché c’è la legge: il problema è che non piace ai sindacati e molte aziende sono tentate di valutare solo l’anzianità. Un’altra affermazione sibillina è il sistema di progressione "inclusivo" e quel tentativo di minimizzare la performance individuale. Riguardo al numero massimo di fasce, credo che porre un limite sia ai limiti della illegittimità perché va contro tutti i parametri meritocratici del decreto 150/2009.
5)Sulle prestazioni aggiuntive trattate nel paragrafo 6 da anni sono pervicacemente ostile perché, a mio giudizio, le prestazioni aggiuntive semplicemente non esistono più. Per essere brevi: secondo il Comitato di settore, quali sono le "norme di legge che regolano la materia"? 6) Sorvolerei sui lavori della Commissione paritetica citati nel paragrafo 7 che non ha prodotto alcun documento.
7) Nell’Atto di indirizzo del 6 giugno, all’inizio del paragrafo 2 si ipotizza "la possibilità di perseguire logiche perequative" che – esperienze passate insegnano - sono difficilissime da realizzare.
8) Sempre nel paragrafo 2 ma nel penultimo capoverso, il Comitato di settore utilizza il presente indicativo riguardo all’effettuazione degli accantonamenti nei bilanci aziendali ma, in realtà, gli accantonamenti devono essere "già" stati fatti.
9) Il paragrafo 4 finale è francamente incomprensibile per il dettaglio iperparticolare in un ambito di genericità complessiva degli indirizzi.
Infine, negli indirizzi non si riscontra nulla sul destino degli Oss e sull’istituzione del ruolo sociosanitario nonchè sul lavoro agile, benchè in Sanità sia marginale rispetto ad altri comparti. Sulle progressioni di carriera e sulla istituzione dell’ area della elevata qualificazione non sono presenti direttive ma da alcuni passaggi relativi alla allocazione delle risorse aggiuntive si deve dedurre che tali direttive siano già state elaborate e trattate informalmente tra Comitato di settore e Aran. Anche se l’Atto di indirizzo logicamente non lo dice, penso che un obiettivo del nuovo contratto sia quello di ripulire e aggiornare le decine di clausole obsolete o improprie ancora in giro.


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