Lavoro e professione
Concorsi: le nuove regole tra limiti di budget, dubbi interpretativi e valutazione dei titoli
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
Nel decreto legge 44 del 1° aprile scorso è contenuto, tra gli altri, l'art. 10 che ha dettato misure sulla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica. Al decreto è seguita una direttiva della Funzione pubblica; i contenuti del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", validato dal Comitato tecnico-scientifico e firmato dal Cons. Marcello Fiori, sono stati diramati dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota del 15 aprile 2021 n. 25239. Il testo è costituito da ben 11 pagine e impone alle Amministrazioni interessate ad indire un concorso o con un concorso già in svolgimento una serie di adempimenti organizzativi rigidi, complessi e laboriosi che, ad una prima lettura, sembrano in evidente contraddizione con la finalità della norma che è quella di "semplificare" le procedure. E meno male che il ministro Brunetta ha dichiarato che i protocolli del febbraio 2020 erano troppo rigidi ! Una preliminare osservazione riguarda la circostanza che il decreto legge per ben tre volte ripete la locuzione "nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente": ora, è davvero poco plausibile che il rispetto rigoroso dei contenuti del Protocollo possa essere in pratica a costo zero, basta vedere le "Misure organizzative e misure igienico-sanitarie" elencate nel paragrafo 3 che sono a totale carico delle amministrazioni. Qualcuno si immagina cosa voglia dire fornire gratuitamente le mascherine a migliaia di candidati infermieri o OSS ovvero imporre il tampone nelle 48 ore antecedenti (come si fa a non assumerne il costo ?), per non parlare della logistica, dei requisiti dei locali, del personale impegnato nel pre-triage, della sanificazione. A parte i costi elevatissimi a carico della singola azienda, ci si è posti il dubbio che inibire l'ingresso nei locali a chi non indossa la mascherina o non presenta la richiesta documentazione – con conseguente esclusione dal concorso – sia illegittimo ? La compressione di un diritto soggettivo – di rango addirittura costituzionale - può essere disposta solo da una norma di legge e quelle prescrizioni sono contenute in una linea guida. Forse ai costi di cui sopra si dovranno aggiungere anche quelli di un immancabile contenzioso.
Vediamo gli altri aspetti delle procedure "congiunturali", segnalando quelli che riguardano di sicuro anche le aziende sanitarie e quelli che le vedono invece estranee. Va innanzitutto chiarito che queste norme speciali valgono esclusivamente "per i concorsi pubblici", come dice letteralmente la rubrica dell'art. 10, con ciò intendendo che non coinvolgono le selezioni per la direzione di struttura complessa, gli avvisi pubblici a tempo determinato, le selezioni dal collocamento nonchè le procedure di mobilità. Da fonte Funzione pubblica si ricava che nella ricognizione del 29 marzo i bandi delle aziende ed enti del servizio sanitario erano 3.371, pari ad un terzo di tutta la pubblica amministrazione.
Il comma 1 definisce in generale l'ambito di applicazione e i vincoli. La norma in deroga dovrebbe riguardare tutte le amministrazioni, comprese le aziende ed enti del Ssn, anche se tra la normativa derogata non vengono citati i DPR 483/1997 e 220/2001. Va ricordato a tale proposito che la sanità è l'unico comparto dove le norme concorsuali sono rigorosamente predeterminate e uguali per tutti. Aldilà della stesura letterale, non si dovrebbe poter dubitare che la ratio della norma riguardi anche la sanità, visto che suoi concorsi vengono rilevati , tra l'altro, nelle slides della Funzione pubblica apparse sul sito il 6 aprile.
Tuttavia restano molti dubbi. In particolare costituisce un fatto consolidato che in base alle indicazioni dei diversi DPCM intervenuti fin dal mese di marzo 2020, le aziende e gli enti del Ssn, a differenza di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, hanno sempre potuto espletare le proprie selezioni concorsuali, anche in presenza e con tutte le dovute prescrizioni, per tutto il periodo dell'emergenza pandemica e tale trattamento particolare era correlato proprio alle evidenti necessità di garantire l'acquisizione delle risorse umane necessarie per affrontare le pressanti esigenze assistenziali. Non risulta che sussistano chiarimenti da parte delle autorità competenti (Dipartimento della funzione pubblica o singole Regioni) e si rileva solo il parere dell'ANCI di cui alla nota 36 del 14 aprile che pone il non banale problema se le parole "anche in deroga" alla disciplina generale - che per la sanità è dettagliatissima ed esaustiva - possa far ritenere che essa disciplina, a discrezione delle amministrazioni, sia ancora applicabile.
La lettera a) prevede che nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale vi sia l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale: di conseguenza per tutti i concorsi del comparto viene eliminata la prova pratica mentre nulla è innovato per i concorsi della dirigenza. Per la professione più numerosa dell'intero comparto – gli infermieri – sembra davvero un arretramento quello di non effettuare la prova pratica. Inoltre l'eliminazione di una prova comporta la rimodulazione dei punteggi (vedi l'art. 8, comma 3 del DPR 220/2001).
La successiva lettera b) impone l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque i principi fondanti dei concorsi quali la pubblicità, la previa identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, la protezione dei dati personali. E' invece facoltativo il ricorso allo strumento della videoconferenza per lo svolgimento della prova orale. Va approfondito che cosa si intenda esattamente per "utilizzo di strumenti informatici e digitali" e, in particolare, va chiarito se per la loro utilizzazione si debba intendere necessariamente la fornitura ai candidati in presenza di apparecchiature elettroniche per l'effettuazione delle prove, con un ulteriore costo di gestione del concorso ovvero che la previsione sia limitata ad altre fasi della procedura di natura logistico-organizzativa. In tal senso non posso dimenticare che ho personalmente sentito in televisione il ministro Brunetta dichiarare "mai più carta e penna nei concorsi".
Infine la lettera c) ha introdotto una nuova forma di preselezione che ha già suscitato un notevole dibattito. Si tratta della possibilità di prevedere "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali". In realtà dalla formulazione del comma 1 sembra che questa forma di preselezione sia obbligatoria anche a prescindere dal numero delle domande. Si differenzia da quella tradizionale per il fatto che il discrimine si effettua in base ai titoli e non tramite quesiti. Il fatto che la norma asserisca che "i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale" è scontato e certamente non discrezionale perché nella normativa concorsuale del Ssn i titoli di carriera costituiscono una categoria che va obbligatoriamente valutata. Le questioni sollevate da questa previsione sono molte e particolarmente complesse. Per sintetizzare l'aspetto "politico" della scelta governativa si può citate l'articolo di Boeri e Perotti su "La Repubblica" del 9 aprile laddove si ritiene che penalizzerà i giovani senza esperienza. Ma è stato anche segnalato un possibile profilo di incostituzionalità in relazione agli artt. 51 e 97 della Carta. Inoltre, non appare chiarissima la dizione "titoli legalmente riconosciuti" che non è del tutto allineata con le definizioni che seguono (esperienza professionale e titoli di servizio).
Il comma 2 ipotizza il ricorso a sedi decentrate e la non contestualità delle prove ma in modo tale da rispettare la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire la par condicio di tutti i partecipanti. Per i concorsi i cui bandi siano stati pubblicati entro il 1° aprile scorso, il comma 3 delinea una procedura transitoria per le amministrazioni che non hanno ancora svolto alcuna attività fino al permanere dello stato di emergenza.
Il comma 4 non riguarda le aziende ed enti della sanità perché si riferisce al cosiddetto "Bando sud". Lo stesso vale per il successivo comma 5 in quanto nessun concorso in sanità prevede corsi di formazione. Ugualmente estranei sono gli artt. 7, 8 e 10 mentre il comma 6 è ridondante per la sanità visto che le sottocommissioni sono già esaurientemente disciplinate (art. 5, comma 3 del DPR 483/1997 e art. 6, comma 3 del DPR 220/2001).
Il comma 9 sblocca dal 3 maggio i concorsi in presenza, beninteso nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico risalenti al febbraio 2020 (quelle definite da Brunetta troppo rigide). Infine, il comma 11 non sembra apparentemente riguardare il S.s.n. ma la modifica apportata al comma 925, secondo periodo, della legge 178/2020 potrebbe coinvolgere, anche se indirettamente, le aziende sanitarie alle quali potrebbero essere richieste da parte del Ministero della Giustizia graduatorie valide di Coadiutore amministrativo da scorrere per l'assunzione urgente di un migliaio di operatori. La norma non specifica se è obbligatorio fornire la graduatoria una volta richiesta, ma sembra proprio di si.
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