Lavoro e professione
Vale anche per i dipendenti pubblici la totalizzazione europea
di Claudio Testuzza
Con il messaggio n. 2088 del 19 maggio 2017, l'Inps ha chiarito che le istanze di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche di diversi Stati membri e non dell'Unione europea, ai sensi dei regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, presentate in data successiva al 25 ottobre 1998 dagli iscritti ex Inpdap, già cessati dal servizio con diritto a pensione, debbano essere esaminate seguendo i medesimi criteri dalla gestione privata. Ciò in considerazione del fatto che non esiste alcuna norma dalla quale si possa desumere che l'istanza di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche di diversi Stati membri dell'Unione Europea non possa essere presentata da un soggetto già titolare di trattamento pensionistico.
I periodi di assicurazione, di attività subordinata, autonoma o di residenza maturati in uno stato dell'Unione Europea possono essere sommati a quelli perfezionati in un altro Stato membro nella misura necessaria per conseguire la pensione a condizione che questi periodi non siano sovrapposti e che, nello Stato concedente la pensione, i contributi accreditati siano superiori ad un anno. Il calcolo, però, si differenzia a seconda se si ci riferisca alla gestione privata o pubblica.
Nel primo caso, il titolare di pensione italiana può presentare un'istanza al fine di avvalersi della totalizzazione estera. L'Inps erogherà al richiedente, sussistendone i requisiti, la prestazione più favorevole tra la pensione maturata in base ai soli periodi assicurativi italiani e la pensione maturata con il cumulo dei periodi italiani ed esteri.
Per la Gestione Pubblica, la materia è stata disciplinata dall'ex Inpdap, in qualità di istituzione competente in merito all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1606/1998, che ha esteso i Regolamenti Comunitari n. 1408/71 e n.574/72 ai regimi speciali dei dipendenti pubblici. L'istituto previdenziale dei pubblici dipendenti , ritenendo, però, che non esistessero esplicite disposizioni sulla possibilità di presentare la domanda di totalizzazione da parte di coloro che fossero stati collocati a riposo con diritto a pensione dopo il 25/10/1998 aveva disposto che le istanze di totalizzazione estera presentate da ex iscritti, in quiescenza con diritto a pensione dopo il 25/10/1998, non potessero essere accolte.
Di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che non esiste nei citati Regolamenti alcuna norma dalla quale si possa desumere che l'istanza di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche di diversi Stati membri dell'Unione Europea non possa essere presentata da un soggetto già titolare di trattamento pensionistico.
Di conseguenza, per effetto di quanto affermato dal Ministero vigilante, anche le istanze di totalizzazione estera, ai sensi dei Regolamenti Comunitari, presentate, in data successiva al 25/10/1998, dagli iscritti ex Inpdap, già cessati dal servizio con diritto a pensione, devono essere esaminate con gli stessi criteri indicati per la Gestione Privata.
Pertanto, su richiesta degli interessati, le domande di pensione definite in difformità a questi criteri, fatto salvo che non si sia verificata la decadenza dall'azione giudiziaria ex DPR n.639/70, dovranno essere riesaminate e dovrà farsi luogo alla corresponsione, nei limiti prescrizionali, dei ratei pregressi. Decorso il termine di decadenza non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione ma è ammissibile una nuova domanda, per il principio dell'indisponibilità del diritto previdenziale. In tal caso, la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza, però, corresponsione di ratei pregressi.
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