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Comunicazioni Iva, ecco la bussola per orientarsi tra le scadenze

di Salvina Morina e Tonino Morina (www.ilsole24ore.com)

Contribuenti Iva in preda a una continua crisi di nervi. Tra nuovi adempimenti e nuovi regimi, l'agenda fiscale del 2017 è spesso soggetta a continui cambiamenti di date. Il rischio è di “saltare” qualche adempimento e subire delle sanzioni. Dopo 19 anni, è anche scomparsa la denominazione di “Unico”. Dal 2017 è perciò iniziata l'era della modulistica “Redditi”. Le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2016, da presentare nel 2017, si chiamano infatti semplicemente “Redditi”, con l'aggiunta delle varie sigle, quali PF per le persone fisiche, SP per le società di persone, e SC per le società di capitali. Restano confermate le altre denominazioni per le dichiarazioni annuali, modello 730, Iva, Irap e modello 770, ordinario o semplificato.
Perciò, da quest'anno non ci sarà più la dichiarazione unificata, cioè il modello Unico, che stava per “modello unificato compensativo”, chiamato così perché consentiva:
•l'unificazione di più dichiarazioni in quanto l'Unico poteva comprendere l'Iva e i redditi;
• di compensare debiti e crediti di vari tributi, contributi e premi.
È stata nel 1998 la prima volta di Unico persone fisiche, per i redditi del 1997. In verità, la denominazione Unico era già superata, in quanto, mentre fino a qualche anno fa l'Unico poteva comprendere i redditi, l'Iva, l'Irap e il modello 770, già dal 2009 l'Unico poteva comprendere solo l'Iva e i redditi, perché, dalla modulistica del 2009 si era “separato” dall'Unico il modello Irap. Inoltre, dallo scorso anno, con la modulistica Unico 2016, per i redditi del 2015, le dichiarazioni Iva dovevano essere presentate nel mese di febbraio, con ciò escludendo definitivamente la possibilità di presentare i conti Iva con il modello Unico.

L’Iva 2017, per l'anno 2016, regolare fino al 3 marzo 2017
Per la dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al 2016, il termine ordinario per la presentazione telematica, di norma, è scaduto il 28 febbraio 2017. Comunque, con un “comunicato – legge” dell'agenzia delle Entrate, le dichiarazioni trasmesse entro il 3 marzo 2017 sono considerate presentate nei termini. Dal 2018, la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 si potrà presentare tra il primo di febbraio ed il 30 aprile 2018.

Dichiarazione Iva presentata entro 90 giorni dalla scadenza
In caso di mancato invio telematico della dichiarazione Iva 2017, relativa al 2016, entro la scadenza ordinaria del 28 febbraio 2017, il contribuente può inviare il modello in ritardo. Se lo fa entro 90 giorni dalla scadenza (calcolo dei 90 giorni: 31 di marzo, 30 di aprile e 29 del mese di maggio), cioè entro il 29 maggio 2017, si è in presenza di una dichiarazione tardiva, quindi, non omessa. Per la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza) si applica la sanzione fissa di 250 euro (articolo 1, comma 1 decreto legislativo 471/1997), ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso, per l'articolo 13, comma 1, lettera c del decreto legislativo 472/1997. Se l'invio avviene dopo il 29 maggio 2017, invece, la dichiarazione viene considerata omessa. Perciò, se il modello Iva 2017 viene presentato dopo il 29 maggio 2017, cioè dopo i 90 giorni dal 28 febbraio 2017, è considerato omesso e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. In caso di «tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati», l'articolo 7-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede, a carico dei medesimi, una sanzione da 516,46 a 5.164,57 euro, ravvedibile secondo le modalità contenute nella circolare 27 settembre 2007, n. 52/E. Può essere prevista addirittura la revoca dell'abilitazione alla trasmissione dei modelli, quando nell'attività di invio vengono commesse gravi o ripetute irregolarità.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva trimestrali
Entro il 12 giugno 2017 si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del primo trimestre 2017. L'obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali. Per ogni trimestre, di norma, l'invio dovrà essere fatto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre, che slitta a lunedì 18 settembre, e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (nuovo articolo 21-bis “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva”, decreto legge 78/2010, inserito dall'articolo 4 del decreto legge 193/2016).

Pausa estiva dal 1° agosto al 4 settembre
Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per inviare documenti e informazioni agli uffici dell'agenzia delle Entrate o ad altri enti impositori. È anche sospeso, sempre dal 1° agosto al 4 settembre, il termine di 30 giorni per pagare le somme dovute a seguito di controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. La sospensione non opera per le richieste fatte nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2017
Entro il 16 settembre 2017, che slitta a lunedì 18 settembre, si devono comunicare al Fisco i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017. L'obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali. Si tratta della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute, che, per l'anno 2017, dovrà essere fatta con cadenza semestrale: per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017, che slitta al 18 settembre; per il secondo semestre, entro il 28 febbraio 2018. Dal 2018, la scadenza sarà trimestrale. Per ogni trimestre, l'invio dovrà essere fatto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva del terzo trimestre
Entro il 30 novembre 2017, si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del terzo trimestre 2017. L'obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali.


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