Lavoro e professione

La storia infinita degli specializzandi ante 1983 e le risposte del Parlamento

di Antonio Puliatti (avvocato)

Potremmo intitolarla “la storia infinita” quella che riguarda i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno 1991. La vicenda ha infatti dato luogo ad un contenzioso enorme che negli anni ha visto l’alternarsi di diverse tesi giurisprudenziali, in particolare in ordine alla prescrizione e alla qualificazione dell’azione, questioni cui hanno dato risposta le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 9147/2009, cui sono seguite numerose sentenza di condanna dello Stato in tutti quei casi in cui la prescrizione decennale risultava validamente interrotta.
Né la normativa interna di adeguamento alle menzionate Direttive né le pronunce della Corte di Giustizia hanno tuttavia espressamente riguardato il profilo economico dei corsi iniziati prima del 31.12.1982.
Si è quindi determinato, in seno alla stessa Suprema Corte un contrasto di decisioni in merito alla sussistenza di un diritto al risarcimento del danno in favore di quei medici specializzandi che avessero iniziato i corsi anteriormente al 1° gennaio 1983 come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria n. 21654 del 2015. Le ragioni della tesi negativa sono legate al fatto che avendo gli specializzandi iscrittisi a corsi di specializzazione anteriormente al 31 dicembre 1982 frequentato un corso che legittimamente sul piano del diritto comunitario era iniziato in una situazione nella quale lo Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all'obbligo di ottemperare alle direttive ed essendo l'obbligo statuale di adempiere le direttive correlato all'organizzazione del corso nella sua completezza , doveva ritenersi che la situazione di inadempienza dello stato verificatasi dal 1° gennaio 1983 fosse riferibile soltanto all'organizzazione di corsi di specializzazione a far tempo da quella data. Quanto invece alla tesi ammissiva la soluzione favorevole è stata eminentemente fondata sul richiamo delle sentenze della Corte di Giustizia che avevano affermato il diritto alla remunerazione in favore di tutti i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni in questione in ragione dell' “obbligo incondizionato e sufficientemente preciso dettato dalle disposizioni comunitarie”.
Sono state formulate diverse ipotesi: a) che tutti i corsi di specializzazione completati o meno prima del 31.12.1982 fossero suscettibili di rimunerazione/risarcimento per la loro intera durata. h) che soltanto i corsi indetti prima ma non completati entro il 31.12.1982 lo fossero e per la loro intera durata oppure c) per il solo tempo intercorso dal 01 gennaio 1983 alla scadenza del ciclo ovvero ancora d) che per i medici iscritti a corsi di specializzazione indetti prima del 31.12.1982 e completati o meno a questa data, la normativa comunitaria non avesse attribuito alcun diritto economico per la relativa frequentazione e solo regolato le condizioni di riconoscimento in ambito comunitario del conseguito titolo specialistico.
Su tali ipotesi non risultano tuttavia precedenti pregiudiziali da parte della Corte di Giustizia e pertanto la Corte ha ritenuto necessario chiedere alla medesima Corte.
In via pregiudiziale, l'interpretazione delle cennate direttive ed in particolare:
a) se la direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretata nel senso che rientrano nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti - sia a tempo pieno che a tempo ridotto - già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982.

In caso di risposta affermativa al quesito sub a):
b) se la normativa debba essere interpretata nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l'insorgenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall'assolvimento dell'obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette Direttive;
c) se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1° gennaio 1983 sia insorto o meno l'obbligo di adeguata remunerazione per l'intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni.
Il giudizio è stato quindi sospeso in attesa del pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia. Corre obbligo segnalare però che la questione, ben nota al nostro Parlamento, potrebbe trovare soluzione qualora si dovesse giungere all'approvazione del disegno di legge n. 2400 il quale prevede che ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca corrisponda, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro .

La storia. Come è ormai noto anche ai non addetti ai lavori, stante la ormai ampiamente dibattuta questione, la vicenda muove dalla Direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi. Certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e dalla Direttiva 75/363/CEE cui seguì la Direttiva 82/76/CEE che le modificò e che con l'art. 16 impose agli Stati membri il termine ultimo del 31.12.1982 per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi: le prime due direttive avrebbero dovuto essere attuate entro il 20.12.1976: le direttive del 1975 furono poi compendiate e riunite nella Direttiva 93/16/CEE la quale con l'art. 44 le abrogò e venne a sua volta abrogata a decorrere dal 20.10.2007, dall'art. 62 della Direttiva 2005/36/CE.
In tale contesto la formazione specialistica a tempo pieno e quella a tempo ridotto, se ammessa per determinate circostanze, doveva essere remunerata adeguatamente: ma in Italia l'adeguamento alle predette direttive avvenne soltanto con il d.lgs 257/1991.
La Legge n. 370 del 1999 all'art. 11 ha previsto l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva lire 13.000.000 agli specializzandi specializzandi in medicina già ammessi alle scuole di specializzazione negli anni accademici decorrenti dal 1983 al 1991 e destinatari di giudicati favorevoli.


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