Lavoro e professione

Indennizzo di danno biologico: confermati gli importi in vigore nel 2015

di Paola Sanna

Il danno biologico è definito come un «danno alla persona intesa nella sua globalità, e quindi come menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si ripercuote su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica inscindibile dalle altre».
L'impianto normativo che ne disciplina l'indennizzo:
- prevede un risarcimento di base slegato dal reddito, in quanto lo stesso evento lesivo produce identico danno alla persona indipendentemente dalla capacità reddituale di ciascuno;
- al superamento di una specifica soglia di gravità della menomazione, aggiunge all'indennizzo base un'ulteriore quota che tiene invece conto del riflesso che la menomazione può avere sulla capacità di produzione del reddito del soggetto interessato.
La prestazione economica erogata dall'Inail - che non è di norma soggetta a tassazione - è erogata sotto forma di capitale in presenza di menomazioni di grado compreso tra il 6 % ed il 15% mentre a partire dal 16% è erogata in qualità di rendita.
Tanto premesso, è opportuno ricordare che per effetto di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail, è operata con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno, ma la stessa è subordinata all'emanazione di apposito decreto ministeriale da adottare su proposta del Presidente dell'Inail.
Con Decreto Ministeriale del 23 settembre 2016 , il ministero ha dunque recepito la determina n. 228/2016 del presidente dell'Istituto assicuratore ed ha stabilito che sono confermati con decorrenza 1° luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti nell'anno 2015.


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