Lavoro e professione
Ddl art. 22, Smi: «Bozza carente e inadeguata su formazione in medicina generale e precari»
Il Sindacato dei Medici Italiani-Smi dopo aver riunito la segreteria nazionale, ha dato mandato alla responsabile nazionale del dirigenza medica, Mirella Triozzi di tracciare un bilancio dei lavori, in corso, relativi all'art. 22 del “Patto per la salute”.
Triozzi, ricorda come questo tavolo sia nato dalla «necessità di valorizzare le risorse umane per una nuova organizzazione dei Ssr nonché per razionalizzare e facilitare l'accesso dei giovani medici alla professione sanitaria all'interno del Ssn, con lo strumento del disegno di legge delega i cui contenuti normativi, ovvero principi e criteri direttivi, derivano dal lavoro del tavolo politico che avrebbe dovuto concludere i lavori il 31 ottobre 2014». «Ma ministero e Regioni - spiega la dirigente Smi - non hanno avuto fretta e a giugno 2016 il c.d. documento di sintesi non ha fatto altro che ribadire i punti di cui all'art. 22 comma 4, con qualche dettaglio in più, avendo depurato le proposte di tutti quegli aspetti 'sui quali non vi era convergenza'. Le Regioni non hanno gradito e l'Università ha già dato un parere negativo sulla riforma della rete formativa. Entrambi, insieme al Mef, si riservano ancora di comunicare il loro parere».
La Triozzi quindi mette in evidenza le criticità irrisolte: «Ferma contrarietà dello Smi per la disciplina della Formazione in Medicina Generale, che deve diventare disciplina specialistica universitaria». «Si rimane con l'amaro in bocca - aggiunge - con l'impressione che la montagna abbia partorito il topolino».
«Non solo - sottolinea - nel pur condivisibile documento di sintesi, mancano gli aspetti di maggior dettaglio, necessari in un disegno di legge delega, sui quali però si sono registrate opinioni diverse se non contrapposte. Si è scelto di non entrare nel merito ed è fondato il timore di ulteriori sorprese, sgradite. È ancora drammaticamente aperta la questione dei precari, anche per il comprovato fallimento del Dpcm (del 23.4.2015) che avrebbe dovuto intervenire su questa vicenda, per una serie di ragioni che è opportuno ricordare: criteri restrittivi previsti nelle Linee guida emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, utilizzo di graduatorie concorsuali preesistenti, blocco del turn over, limitazioni per effetto di altre riserve di legge, discrezionalità delle Aziende nell'applicazione del Dpcm, esiguo numero di posti messi a concorso per disciplina. Permettetemi un esempio, nel merito, ci chiediamo: ma se il posto messo a concorso è 1, come opera la riserva del 50%? Se non viene applicata la riserva, come può essere stabilizzato il precario in caso di scorrimento della graduatoria?». «Con sconforto - conclude Triozzi - abbiamo dovuto registrare che, esclusa la voce dello Smi e di qualche altro sindacato, su questo argomento è calato il disinteresse più assoluto».
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