Lavoro e professione

Ecm e le sanzioni inesistenti

di Riccardo Rotelli (consulente settore Sanità)

Con questo anno s’esaurisce l'ultimo, in ordine di tempo, Piano sanitario nazionale per la formazione continua in Medicina (2014-2016), che prevede nel triennio un obbligo formativo, per ciascun operatore sanitario, sia libero professionista che dipendente (o parasubordinato), pari a 150 crediti. Al riguardo, per incentivare la formazione continua (ma non era stata resa obbligatoria?), l'articolo 16-quater del Dlgs 229/1999 prevedeva che «la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce un requisito “indispensabile” per svolgere l'attività professionale in qualità di dipendente o di libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private».
Non poteva mancare ovviamente un riferimento anche alle penalizzazioni (e non alle sanzioni) previste per i trasgressori, sottolineando che «i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuavano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non avessero conseguito il minimo (150) di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale», mentre «relativamente alle strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato, che operasse nella struttura, l'obbligo di partecipazione alla formazione continua ed il conseguimento dei crediti nel triennio avrebbero costituito un requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale». Al riguardo, così come avvenuto per l'articolo 26 del Dlgs 81/2008, riguardo gli «obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione», anche questa volta l'incapacità del sistema pubblico di presidiare il territorio, scarica sul privato le responsabilità e gli oneri.

Boom provider. Sotto la spinta dell'obbligatorietà del debito formativo, le aziende provider sono nate come i funghi, organizzando numerosi congressi in tutta Italia, per poi dover abbandonare negli anni seguenti il business per via del crollo della domanda. Questa nuova fase ha coinciso, forse non troppo casualmente, con la consapevolezza degli operatori che i controlli da parte dei team di verifica regionale erano così blandi da accettare anche semplici autocertificazioni, mentre le aziende sanitarie private accreditate si erano fatte forza della loro indispensabilità per il sistema.
Allo scopo di porre rimedio a questo problema, a partire del 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole Ecm, che prevedono l'obbligo, alla fine di ogni evento formativo per le aziende accreditate per la formazione, di trasmettere al Co.Ge.Aps l'elenco dei professionisti che avevano raccolto i crediti affinché quest'ultimo, garantita l'anagrafe dei crediti, li avesse trasmessi ai rispettivi Ordini professionali per la creazione dei relativi dossier. In tal modo gli Ordini avrebbero potuto disporre dello strumento necessario per infliggere le sanzioni, per il triennio 2011-2013, ai trasgressori.

L'obbligo dell'aggiornamento permanente, al nuovo articolo 33 della legge n. 214, sottolineava come, entro il 13 agosto 2012, gli Ordini professionali avrebbero dovuto stabilire le sanzioni da applicare a chi non avesse acquisito ogni anno i crediti Ecm necessari per soddisfare gli obblighi formativi. Le sanzioni cui ci si accennava prevedevano non soltanto arresti nella progressione di carriera per i professionisti inseriti in organici, ma anche multe pecuniarie. La scarsità di corsi di vero interesse e l'onerosità del programma, soprattutto per i lavoratori economicamente più deboli, quali i fisioterapisti e gli infermieri indusse il sistema ad un ulteriore aggiornamento del regolamento per il triennio 2014-2016, prevedendo che gli iscritti nell'elenco nazionale per la formazione continua l'obbligo di certificare entro il 15 gennaio 2015 di aver maturato i 150 crediti previsti dal ciclo di aggiornamento Ecm relativo al precedente triennio, 2011-2013, invitando i ritardatari, che non volessero incorrere nella sanzione, a integrare nell'anno seguente i crediti eventualmente mancanti all'appello.

Caos chiarimenti. Pervenute presso gli uffici dell'Ordine numerosissime richieste di ulteriori chiarimenti sulle eventuali sanzioni da applicare a chi non avesse acquisito ogni anno i crediti Ecm necessari per soddisfare gli obblighi formativi, sorse una certa confusione con riguardo alle sanzioni, le quali non potevano essere, in alcun caso, di natura economica. In un caos del genere, infatti, alcuni iscritti all'Ordine avevano ricevuto una e-mail, con la richiesta di un versamento di denaro, come sanzione per non aver espletato regolarmente la formazione Ecm. A fronte di ciò, il presidente dell'Ordine dei medici diffuse immediatamente una nota con la quale veniva smentito categoricamente quanto affermato nelle e mail inviate, evidenziando come la nota in questione fosse da correggere. L'Ordine pertanto, nel ribadire quanto dichiarato dal presidente, ha invitato i propri iscritti a disattendere ogni eventuale richiesta del genere ed a condividere queste informazioni con tutti i colleghi, in modo tale da evitare il più possibile che la notizia errata si diffondesse e che la classe medica subisse truffe di natura pecuniaria. Relativamente alle sanzioni in capo sia al singolo operatore sia alle Aziende pubbliche od alle strutture private accreditate, si affermò come esse fossero ancora indefinite, avendo assunto più le caratteristiche di requisiti e titoli, ad esempio concorsuali, che non di motore di sviluppo di percorsi professionali. Dunque la netta prevalenza delle motivazioni professionali su quelle economiche o di carriera, di premio o sanzione (praticamente inesistenti), costituisca ulteriore argomentazione per quanti ritengono che la “compliance” dei professionisti al sistema formazione si realizza, soprattutto, attraverso il loro pieno coinvolgimento nelle decisioni e nella gestione. Considerata la complessità e la delicatezza del tema, la Commissione nazionale Ecm si impegnò a promuovere un confronto (nel frattempo sono passati 17 anni) con i soggetti interessati al fine di definire proposte in ordine ad un sistema di incentivi e sanzioni per sviluppare l'impegno dei professionisti in ordine ai processi formativi Ecm, in coerenza con l'ordinamento e con i Ccnl e Acn vigenti.

Via le sanzioni?
L'orientamento è quello di bandire ogni forma di sanzione, fermo restando l'obbligo dell'Ecm, e di preferire il premio rivolgendosi a professionisti maturi che capiscono il dovere etico, deontologico e professionale di dedicare il giusto tempo al proprio sviluppo professionale. La sanzione può semplicemente essere la valorizzazione di chi si forma costantemente e ne dà evidenza al cittadino di chi non lo fa. In prospettiva si può pensare, ad un sistema rodato, alla ricertificazione del titolo abilitante all'esercizio professionale quale elemento premiante e discriminante. La lacuna è stata recentemente colmata da una norma introdotta nella Manovra finanziaria dello scorso Agosto, che all'articolo 3, comma 5, recita: gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'apposito decreto per recepire i seguenti principi:previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina.
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. Gli Ordini vengono dunque investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini Ecm e di irrogazione di sanzioni disciplinari.

L'esempio Emilia Romagna
Si tratta di numeri importanti, che nella sola Emilia Romagna riguardano oltre 460.000 operatori del pubblico, così ripartiti:
circa 41.000 dipendenti delle Aziende sanitarie e degli Istituti ortopedici Rizzoli,
circa 3.370 medici di medicina generale,
circa 520 pediatri di libera scelta,
circa 430 medici di continuità assistenziale,
circa 780 specialisti ambulatoriali convenzionati;
cui vanno aggiunti secondo l'Aiop, 5.600 operatori degli Ospedali privati accreditati, tra cui:
circa 1.090 medici,
circa 2.056 infermieri,
circa 405 tecnici,
circa 632 operatori socio sanitari,
circa 320 addetti all'assistenza.
Oltre a 5.000 farmacisti e 3.600 dentisti, che esercitano prevalentemente in libera professione.


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