Lavoro e professione

Medici, chi accede alla sanatoria sul debito formativo

di Fnomceo

Pronta reiscrizione nell'Elenco dei Medici Competenti per tutti i professionisti che, essendo nelle condizioni di usufruire della “sanatoria” prevista dal decreto ministeriale del 26 novembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio scorso), riescano, entro il 30 giugno, a colmare il debito formativo dello scorso triennio, 2011 – 2013, anche se non ancora “in pari” con i crediti del triennio in corso.
A dirlo è il ministero della Salute, in risposta a una richiesta di chiarimenti della Fnomceo.
Chi può avvalersi di questa facoltà? I medici competenti che hanno acquisito – entro dicembre del 2014 - almeno il 50% dei crediti Ecm previsti per triennio 2011 – 2013 sono senz'altro nelle condizioni di usufruire della cosiddetta “sanatoria” prevista dal decreto Ministeriale del 26 novembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio scorso, che ha modificato, introducendo all'articolo 2 il comma 2 bis, il Dm 4 marzo 2009, di istituzione dell'Elenco Nazionale dei Medici competenti in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Avranno quindi tempo sino al 30 giugno prossimo per completare il percorso formativo e conseguire i crediti mancanti. E, una volta colmato il debito formativo del precedente triennio, potranno, sin da subito, reiscriversi nell'Elenco dei medici competenti, dal quale il ministero della Salute li aveva cancellati, anche nelle more del conseguimento dei crediti del triennio in corso, per ottenere i quali avranno tempo sino al dicembre del prossimo anno.
Tutto chiaro, dunque. Ma cosa succede a quei medici che non possono avvalersi del “comma 2 bis” perché avevano acquisito meno del 50% dei crediti dello scorso triennio? Anche qui arriva la risposta del Ministero: per reiscriversi, dovranno necessariamente completare il programma di aggiornamento 2014-2016, con il conseguimento del 70% dei crediti previsti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
“Ovviamente – conclude il Ministero - il mancato completamento del totale dei crediti previsti per il triennio, entro il termine massimo della fine del prossimo anno, darà luogo nuovamente alla cancellazione dall'elenco nazionale, per carenza del requisito dell'aggiornamento, di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08”.


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