Lavoro e professione
Aspettativa senza assegni: atto discrezionale
di Stefano Simonetti
LA DOMANDA
La nostra azienda vorrebbe un parere sulla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 4878 dell'11 marzo 2015 con la quale viene precisato che l'aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso altra Azienda non è più considerata come un atto vincolato, bensì come atto discrezionale da concedere previa valutazione della insussistenza di ragioni aziendali con l'assenza temporanea del lavoratore. Questa nuova interpretazione cambia la nostra visione dell'istituto dal momento che soprattutto per il personale infermieristico, in presenza di blocco del turn over, per ogni aspettativa siamo costretti a conferire un incarico a tempo determinato correndo il rischio di superare il tetto previsto dall'articolo 9, comma 28 della legge 122/2010 . Possiamo provare a negare l'aspettativa con congrua motivazione per esigenze di servizio ed affrontare con serenità eventuali azioni davanti al giudice del lavoro?
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