In parlamento

Dl Enti: possibile per i dirigenti pubblici pensionati ottenere incarichi di studio e di consulenza retribuita

di Claudio Testuzza

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Dopo la fiducia alla Camera anche il Senato, ieri, ha approvato il decreto Pubblica Amministrazione : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche". Il provvedimento ora è legge e il testo prevede, tra le tante misure, diverse novità.
Un importante intervento è rappresentato dalla possibilità per i dirigenti pubblici pensionati di poter ottenere incarichi di studio e di consulenza retribuita. E’ un primo passo per la liberalizzazione a varie attività anche per i pensionati della pubblica amministrazione. Già in passato con la circolare n. 6 , del 4 dicembre 2014, il Ministero della Funzione pubblica aveva indicato la corretta interpretazione delle disposizioni limitative per i pensionati introdotte dal decreto legge n. 90, giugno 2014. La circolare affermava prioritariamente che, come le altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, anche quest’ultima non era volta ad introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati. Il Ministero affermava che “ La disciplina pone puntuali norme di divieto per le quali vale il criterio di stretta interpretazione e ne deve essere esclusa l’interpretazione estensiva ovvero anche analogica”. Un’interpretazione diversa avrebbe potuto, infatti, determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza in violazione dei principi già affermati dalla Corte costituzionale che ammettono limitazioni per i pensionati solamente nel caso che sia apprezzabile un interesse pubblico.

Successivamente, con una nuova circolare, la n.4 del 10 novembre 2015, la Funzione Pubblica esponeva indicazioni nel merito di alcune parti della disposizione legislativa. In particolare confermava che, l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo era stato ristretto ai livelli dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è operante, ferma, però, restando gratuità. Diversi interventi parlamentari, con la presentazioni di emendamenti, proposti da più parti politiche, atti ad eliminare questa anacronistica limitazione, sono stati, tuttavia, in passato respinti.

Finalmente, il Governo nel decreto P.A. ha deciso, almeno per alcune categorie, ad annullare la decennale incompatibilità. Infatti è stato previsto che dirigenti pubblici, se in possesso di “specifiche professionalità”, potranno essere trattenuti in servizio con incarichi di studio e di consulenza fino al 31 dicembre 2026, anche se collocati in pensione. A beneficiare della deroga, solamente, però, i segretari generali dei ministeri, i direttori di uffici dirigenziali generali e coloro che ricoprono incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ( art.19, commi 3 e 4 Dl 30 marzo 2001 n. 165: Testo unico del pubblico impiego) che, fino alla fine del 2026, ossia sei mesi oltre il termine dell'orizzonte temporale del Pnrr, potranno anche ricevere incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo di enti pubblici e società controllate. Altro provvedimento previsto dalla stessa legge riguarda la durata dell’aspettativa per i dipendenti pubblici. Sale da 12 a 36 mesi la durata dell'aspettativa di cui i dipendenti pubblici potranno usufruire “ senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio ”, per avviare attività professionali e imprenditoriali.


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