In parlamento

Manovra 2023/ Nelle proposte delle Regioni per la sanità i medici a tempo «pienissimo»

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Con la XIX legislatura non è cambiato nulla rispetto alle tradizioni degli ultimi venti anni. Infatti, come da prassi consolidata, numerosissimi sono gli emendamenti presentati al Senato sul ddl di bilancio, cioè l’A.C. 643-bis – "Legge di bilancio 2023-2025". Per quanto riguarda la Sanità e il personale dipendente delle aziende ed enti del Ssn sono state presentate interessanti proposte di modifica da parte dello stesso Governo, in particolare, spicca quello del ministero della Salute. L’emendamento in questione anticipa al 1° gennaio 2023 l’incremento dell’indennità di pronto soccorso già riconosciuta al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, dall’art. 1, comma 293, della legge 234/2021. Un ulteriore emendamento introduce l'articolo 97-bis che prevede un incremento delle risorse di cui all’art. 7 della legge 362/1999 finalizzate a colmare le differenze retributive determinatesi tra il personale sanitario e non sanitario in servizio presso il ministero della Salute.
Accanto agli emendamenti dello stesso Governo e dell’opposizione, anche le Regioni hanno presentato un pacchetto di richieste. Quelle con specifico riferimento al personale sono ben 14 emendamenti su un totale di 96 riguardanti complessivamente la sanità. Vediamo in questa sede i primi sette emendamenti proposti.
n. 61 = attuazione del Patto per la salute
La norma ipotizzata consentirebbe, per il triennio 2023-2025, alle Regioni che siano in equilibrio economico, che abbiano garantito i Lea e che abbiano almeno avviato il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al Dm 70/2015, relativo agli standard ospedalieri, di destinare risorse aggiuntive a favore delle aziende ed enti del proprio servizio sanitario regionale fino al 2% del monte salari 2018, in deroga ai limiti della spesa vigenti. Tale incremento, che sarà destinato, in sede di contrattazione integrativa, al solo personale dei ruoli sanitario e socio-sanitari comporta un corrispondente incremento di € 200.000.000 per il triennio 2023-2025 del fabbisogno (ex Fondo sanitario).
n. 62 = incremento della tariffa delle prestazioni aggiunti per i medici che operano nei Pronto soccorso
Per i soli medici dei servizi di Pronto soccorso si prevede di portare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive a 100 euro. Anche in questo caso, il fabbisogno è incrementato di € 50.000.000 per il triennio 2023-2025.
n. 63 = tetti di spesa per il personale del Ssn
Richiamando l’art. 11 del cosiddetto “decreto Calabria”, l’emendamento prevede che, già a decorrere dall’anno 2022, la spesa da considerare ai fini dell’applicazione dei vincoli legislativi è considerata al netto delle risorse necessarie per procedere all’eventuale adeguamento in aumento del limite delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale, effettuato per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.
n. 64 = impiego di medici non specializzati nei Pronto soccorso
Per un triennio, i laureati con il solo esame di Stato, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri tramite contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti con le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all’art. 7 del d.lgs. 165/2001.
n. 65 = rafforzamento dell’integrazione dell’assistenza territoriale/ospedaliera
Molto singolare appare questo emendamento perché consentirebbe ai dirigenti medici, veterinari e sanitari dipendenti del Ssn con rapporto di lavoro esclusivo di accedere al rapporto di lavoro convenzionale, al di fuori dell'orario di lavoro previsto e con la medesima disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali vigenti. La norma precisa che tale possibilità è “in deroga al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” ma dimentica di precisare che viene altresì derogato un principio cardine della Sanità pubblica e cioè che con il Ssn può intercorrere un solo rapporto di lavoro (art. 4, comma 7 della legge 412/1991).
n. 66 = prestazioni aggiuntive personale del comparto
Premesso che la questione delle prestazioni aggiuntive del comparto è nel caos più completo da anni e anni, con l’emendamento si intende consentire alle aziende ed enti del S.s.n. di acquisire prestazioni aggiuntive dal personale dipendente del ruolo sanitario del Comparto, analogamente a quanto già previsto per la dirigenza medica e sanitaria dai vigente contratto. La norma proposta subordina tale possibilità al alcune condizioni e demanda la disciplina di dettaglio dell’istituto alle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 7 del Ccnl del 2 novembre 2022. La misura oraria della tariffa è fissata in 35 euro.
n. 67 = Integrazione attività degli extramoenisti
La proposta è volta a consentire l’utilizzazione dei dirigenti sanitari a rapporto non esclusivo per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, attualmente consentite al solo personale a rapporto esclusivo. Interessante la motivazione contenuta nella relazione all’emendamento, laddove si dice che “può ridurre il ricorso all’esternalizzazione dei servizi, notoriamente ben più costosa”. Tuttavia, chi ha elaborato la norma si dovrebbe chiedere perché un medico con 15 anni di anzianità rinuncia all’indennità di esclusività, alla retribuzione di posizione variabile e alla retribuzione di risultato: evidentemente perché la remissione di circa 25.000 è ampiamente compensata dal suo fatturato annuo di libera professione senza tetti o vincoli. Come si può pensare che un’ora di prestazioni aggiuntive pagata 60 euro lordi possa interessare chi, in quella stessa ora, potrebbe liberamente effettuare tre visite da 200 euro ciascuna?
n. 68 = permanenza in servizio personale del S.s.n.
La norma mira a prorogare oltre il 31.12.2022, estendendo la platea dei destinatari anche al personale del Comparto e mantenendo il carattere della volontarietà, la previsione dell’art. 5 – bis del D.L. 162/2019, emanato durante la pandemia con la finalità di trattenere in servizio fino ai settant’anni la dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie, in deroga alle norme relative al collocamento in quiescenza e al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo. E’ una misura emergenziale rispetto alla carenza di organico e vale per le richieste pervenute fino alla data del 31.12.2025. E’ la prima volta in assoluto che il trattenimento riguarda personale non dirigenziale che – per come è scritta la norma – è anche quello amministrativo.
n. 69 = permanenza in servizio della dirigenza sanitaria e dei medici del MINSAL
La norma è evidentemente alternativa a quella precedente ed è quella di cui si propone la sostituzione.
n. 70 = interventi su mobilità e comandi
Si ipotizzano tre distinti emendamenti, tutti finalizzati ad escludere il S.s.n. dall’applicazione delle norme introdotte dalla legge 79/2022. Di conseguenza, il Portale della mobilità e la profonda revisione dei comandi non dovrebbero riguardare le aziende ed enti della Sanità. A mio parere, anche senza questo emendamento, il Portale del reclutamento già non si applicava al S.s.n.
n. 71 = superamento del precariato nel S.s.n
Si interviene sulle disposizioni specifiche del d.lgs. 75/2017, il cosiddetto “decreto Madia”, con l’intenzione di allineare i termini attualmente previsti dall’articolo 20, comma 11-bis, del decreto citato a quelli indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, riferiti alla generalità del personale delle pubbliche amministrazioni.
n. 72 = stabilizzazione personale sanitario e socio sanitario
L’emendamento si propone di integrare la disciplina in materia stabilizzazione del personale degli Enti e delle Aziende del S.s.n., introdotta dall’articolo 1 comma 268 della Legge 234/2021, fissando al 31 dicembre 2022 – invece che al 30 giugno 2022 - il termine ultimo ai fini del conseguimento dei requisiti rilevanti per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitari
n. 73 = incarichi convenzionali a pediatri specializzandi
Secondo le Regioni l’emendamento risulta necessario per consentire di conferire incarichi convenzionali a copertura delle zone carenti di PLS ai medici specializzandi al fine di fronteggiare la grave carenza di pediatri sul territorio. Questi incarichi sarebbero poi convertibili in incarichi convenzionali a tempo indeterminato al raggiungimento del titolo.
n. 74 = prestazioni aggiuntive personale del comparto
Si ripete in pratica l’emendamento sub 61 ma qui viene precisato che consiste nell’introduzione nel DDL di un art. 97-ter. L’aspetto positivo dell’eventuale approvazione è che finalmente per le prestazioni aggiuntive si avrebbe una disposizione legislativa chiara e leggibile a fronte del vuoto normativo che perdura da anni e che i contratti collettivi del 2008, 2010, 2018 e 2022 non hanno mai inteso colmare.
n. 78 = reclutamento medici extracomunitari
Nel confermare e prorogare disposizioni già adottate durante lo stato di emergenza, nello specifico si dà possibilità di reclutare medici anche da paesi extra UE nel rispetto dell’iter opportunamente normato. Considerato il permanere delle difficoltà di reclutamento di medici, su tutto il territorio nazionale, in particolar modo nell’area dell’emergenza urgenza, si rende oltre che necessario, strategico, estendere la possibilità di reclutare medici specialisti anche al di fuori dei confini della UE almeno fino alla data del 31.12.2023. Nonostante il riferimento del titolo, l’emendamento riguarda tutte le qualifiche professionali sanitarie e la qualifica di operatore socio-sanitario. A proposito di quest’ultima, nel prosieguo del testo della norma viene denominata “professione di operatore socio-sanitario”: se si tratta di un refuso sarà opportuno correggerlo ma se è quello che la norma intendeva affermare siamo del tutto fuori dal contesto legislativo.
Insomma, tutti gli emendamenti presentati hanno carattere di provvisorietà e sono congiunturali rispetto alla ormai inarrestabile carenza di personale. Quello che emerge da una valutazione complessiva del pacchetto è che la soluzione secondo le Regioni è quella di far lavorare di più il personale sanitario, siano essi medici, dirigenti sanitari infermieri o altro personale del comparto. E’ di tutta evidenza che i concorsi pubblici sono totalmente incapaci di provvedere al reclutamento ordinario del personale necessario – e chi scrive da anni segnala l’inadeguatezza della normativa concorsuale e i possibili interventi correttivi - e le Regioni sono quasi costrette a ricercare soluzioni-ponte. Tuttavia, prestazioni incrementali, la loro estensione agli extramoenisti, chiamata in servizio di specializzandi, possibilità per i medici ospedalieri di avvivare una convenzione, reclutamento i medici extracomunitari sembrano tutti interventi che probabilmente serviranno a tamponare alcune situazioni ma che sicuramente esaspereranno ancora di più il personale in servizio: i medici e gli infermieri non vogliono lavorare di più ma pretendono di lavorare meglio e di essere gratificati sia economicamente che professionalmente.


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