In parlamento
Il Ddl Concorrenza e l'occasione persa di migliorare il meccanismo di nomina dei primari
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
La settimana scorsa il tema di politica interna più rilevante e delicato è senz’altro stato quello dell’ultimatum imposto dal Presidente Draghi per l’approvazione in Senato del Ddl Concorrenza senza il quale avremmo molti problemi con l’Europa, anche in ottica fondi per il Pnrr. L’attenzione di tutti si è concentrata sulla questione dei balneari, sia per la grande rilevanza mediatica sia per i notevolissimi interessi economici sottesi alla problematica. Eppure la legge Concorrenza 2021 non si occupa solo delle concessioni dei beni demaniali – o dei tassisti o del trasporto locale - ma tocca molti altri punti nevralgici oggetto di contrapposti interessi. Su questo sito si è già parlato della mancata abrogazione patent linkage.
La complessità della legge è testimoniata anche dalla serrata serie di audizioni informali con centinaia di portatori di interessi diffusi, programmate dalla 10^ commissione tra gennaio e marzo in 18 sedute. Un tema molto particolare che tratta la legge è quello della procedura di conferimento delle strutture complesse sanitarie, in altre parole e a beneficio dell’immaginario collettivo le nomine dei primari. Su questo sito, il 4 e l’11 novembre dello scorso anno ho già avuto modo di parlare di quanto il Governo intende attuare mediante l’art. 18 per realizzare l’Obiettivo del Pnrr così declinato: "È inoltre necessario intervenire in materia sanitaria per ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei dirigenti ospedalieri". Pur comprendendo che a volte gli enunciati politici non sono irreprensibili dal punto di vista tecnico-giuridico, non si può non rilevare che quelle di cui si tratta non sono "nomine" e che non riguardano solo i "dirigenti ospedalieri". In buona sostanza, con l’art. 18 i tre primari sorteggiati a far parte della commissione dovranno essere due di fuori Regione e uno solo della medesima regione, ribaltando così la precedente proporzione e, inoltre, Il Direttore generale non avrà più la facoltà di conferire l’incarico al secondo o al terzo della graduatoria, previa adeguata motivazione, ma dovrà obbligatoriamente far vincere la selezione al candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
Riassumiamo sinteticamente le vicende del disegno di legge. Venne approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 novembre 2021 e successivamente corretto per un clamoroso errore. Il Ddl approda in Senato con gli estremi di AS 2469; viene presentato in data 3 dicembre 2021 e annunciato nella seduta n. 386 del successivo giorno 14. Entrato, dunque, nel percorso di rito, risulta assegnato il 23 dicembre 2021 alla 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente. I relatori alla Commissione sono il Sen. Stefano Collina e il Sen. Paolo Ripamonti. Il testo era soggetto al parere di ben 10 commissioni permanenti. Dopo il voto il testo, ovviamente, passerà all’altro ramo del Parlamento.
Per rendersi conto di quanto sia delicata e controversa la norma, basterà ricordare che in 10^ Commissione sono stati presentati ben 63 emendamenti all’art. 18: 39 sono stati ritirati, 5 dichiarati inammissibili, 16 improponibili, 1 respinto e, infine, 2 approvati. Questi due concernono il mantenimento dello status quo della composizione della commissione (dei tre primari solo uno di fuori Regione) nella Provincia autonoma di Bolzano e l’introduzione di un art. 18-bis relativo all’equiparazione del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria all’attestato di formazione manageriale richiesto ai direttori generali di nuova nomina. Solo per completezza e maggiore comprensione della tecnica legislativa, si precisa che le due fattispecie sopra ricordate sono disciplinate dall’art. 97 del Regolamento del Senato che afferma che sono improponibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti mentre sono inammissibili gli emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.
È interessante una veloce panoramica sugli emendamenti non passati. Si tratta del più classico "assalto alla diligenza" animato da intenti che vanno in due direzioni opposte: da una parte chi voleva attenuare o eliminare del tutto le innovazioni, dall’altra chi le voleva più severe ed estese. Si è cercato di estendere la procedura anche alla nomina dei Direttori generali e l’emendamento ricalcava il Ddl A.S. 638, prima firmataria Castellone, ma brilla per un evidente refuso quando, riferendosi ai Direttori generali, precisa "... nei limiti delle risorse finanziarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste all'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva". Sul medesimo tema è stato ipotizzato "un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali".
Particolarmente sconcertante quello dove si legge che i soggetti interessati "possono accedere alla carriera primariale fino all'età di settantadue anni", norma che, scritta in tal modo, avrebbe comportato la possibilità di avere primari anche di 79 anni. Si è tentato di eliminare dalla Commissione la figura del Direttore sanitario ma anche di inserire gli universitari nell’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa. C’è chi voleva estendere la procedura alla "nomina dei direttori sanitari di distretto", profilo inesistente perché la legge non utilizza l’aggettivo "sanitario". Alcuni hanno proposto di tornare alla discrezionalità della scelta nell’ambito della terna - e la motivazione è intuibile - ma un altro emendamento prevedeva si il criterio del miglior punteggio ma “tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando”, precisazione che oltre a non voler significare nulla costituisce un bell’esempio di ambiguità.
Interessante la soluzione proposta per scongiurare le tante rinunce da parte dei commissari sorteggiati: "per i direttori di struttura complessa individuati tramite sorteggio qualora rinuncino all'incarico, all'infuori dell'ipotesi di accertate e certificata impossibilità, è disposta una decurtazione dalla retribuzione di risultato nell'anno in cui hanno rifiutato la nomina a commissario"; buona l’intenzione ma impossibile da applicare sul piano giuridico-contrattuale. Magari sulla problematica qualcuno dei senatori presenti in Commissione poteva pensare di prevedere espressamente i compensi come per le commissioni di concorso pubblico, visto che quasi nessuna Regione li applica. Si volevano allargare le fattispecie di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dal d.lgs. 33/2013 e nel contempo stabilire l’obbligo per tutti i direttori aziendali e i direttori di SC di pubblicare sul sito i dati patrimoniali. Più di una proposta intendeva sancire che, se nell’ elenco nazionale non siano previsti almeno cinque nominativi, l’elenco stesso va integrato con dirigenti di discipline equipollenti ma tale previsione è già prescritta da molte linee guida regionali.
Taluni emendamenti prevedevano interventi settoriali su categorie particolari di assistiti (pazienti affetti da malattie rare della retina, persone affette da fibromialgia, persone malate di Alzheimer e dei loro familiari, istituzione dei Centri post Covid per i soggetti affetti da sindrome Long Covid) o per ambiti assistenziali (ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie, agevolazioni per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica non-profit, erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico). E poi, ancora, proseguendo in ordine sparso: misure urgenti in materia di formazione specialistica, comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura, attività libero professionale degli psicologi militari, nullità di qualunque obbligo per i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici.
Si voleva anche estendere la stabilizzazione di cui al comma 268 della legge di Bilancio 2022 ai ''tecnici specializzati autista di ambulanza'', denominazione assai bizzarra. Due interventi fantasiosi volevano abolire il requisito della specializzazione per i concorsi di dirigente odontoiatra e regolamentare l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria. Infine, ben cinque emendamenti prevedevano la detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici ovvero del solo personale del S.s.n..
Come si vede c’era di tutto. Molti emendamenti avevano anche una sostanziale credibilità ma erano presentati nella sede sbagliata. Altri erano "inguardabili" – sintesi peggiorativa di inammissibili e improponibili – ma una considerazione va fatta e cioè che nessuno dei membri della 10^ Commissione si è preoccupato di "migliorare" tecnicamente la norma dal punto di vista della sua praticabilità perché, come ho detto già più volte, con questo art. 18 le selezioni per la direzione di struttura complessa saranno molto lunghe e difficili da gestire. A costo di apparire noioso, ribadisco per l’ennesima volta gli aspetti che potevano essere regolati da questo art. 18:
• risolvere l’annosa e surreale questione delle selezioni per i direttori di struttura complessa infermieristici e tecnico-sanitari per i quali la normativa del 2012 è sostanzialmente e formalmente inapplicabile;
• riguardo alla funzionalità delle commissioni è vero che spessissimo i direttori di altre regioni non accettano l’incarico, in particolare quando gli uffici li informato che non è previsto alcun compenso (come avviene in molte regioni). Se il numero degli “esterni” aumenta, ovviamente aumentano anche le possibilità che la commissione non si riesca a costituire. Perché allora non fare esplicito riferimento all’art. 3, comma 12 della legge 56/2019, cosiddetta "Concretezza", che considera l’incarico compito di istituto e, sostanzialmente, obbligatorio prevedendo però in modo chiaro e inequivocabile il diritto al compenso previsto dal Dpcm del 2020 che, invece, attualmente non ha alcuna copertura normativa per le selezioni di cui stiamo parlando.
Naturalmente un commento completo e organico dell’art. 18 sarà effettuato una volta che la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come si augura il Presidente Draghi e – temo sinceramente - pochi altri in Italia.
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