In parlamento
Ddl Bilancio: via libera dalla Camera, comma per comma le novità su lavoro e sanità
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
Si è dunque concluso l’iter di una delle più complesse leggi di bilancio degli ultimi anni. Rispetto agli scorsi anni i contenuti e le finalità della manovra sono piuttosto diversi dal passato per le ragioni a tutti note ma la stretta finale non è stata differente dalla prassi consolidata da tempo ormai immemore. Come è noto a tutti, il testo del DDL governativo veniva ridotto ad un solo articolo con centinaia di commi perché il Governo, in prossimità della fine dell’anno, era costretto a porre il voto di fiducia: e così è stato pure questa volta con il voto sul maxiemendamento al Senato nella notte del 24 dicembre e il successivo passaggio blindato e definitivo alla Camera del 29 dicembre. Neanche gli scenari attuali e la strana e inconsueta maggioranza che sostiene questo Governo hanno reso possibile superare la assurda tradizione del passato e di evitare il consueto e, a volte, imbarazzante assalto alla diligenza. Abbiamo quindi una ulteriore legge fatta di un solo articolo con 1.013 infiniti commi, anche se non si è arrivati ai 1.181 commi del 2017. Oltretutto questa tecnica legislativa – se è possibile chiamarla in tal modo - comporta norme molto difficili da leggere, essendo tutte prive di rubrica e sistematicità: per fare un solo esempio, l’emendamento presentato sul destino contrattuale della dirigenza PTA (vedi l’articolo sul sito del 22 dicembre scorso ) che al Senato era stato presentato come art. 182-bis è divenuto il comma 881 e altrettanto è avvenuto per parecchie norme. L’inevitabile assalto alla diligenza ha aggiunto un miriade di microinterventi sulla sanità rispetto ai quali la sostanziale giustezza delle norme è fuori discussione, anche se alcuni passaggi destano veramente molte perplessità.
Rispetto al testo uscito dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre scorso sono stati sostanzialmente confermate le disposizioni riguardanti, in particolare, la sanità e il lavoro pubblico. Prima di esaminare gli specifici interventi su queste due materie, vediamo cosa non è passato del pacchetto degli emendamenti selezionati al Senato:
•Il pagamento diretto, a stralcio del rinnovo contrattuale, delle indennità previste fin dallo lo scorso anno per infermieri e altro personale;
•l’estensione della nuova indennità di Pronto soccorso all’intero sistema dell’emergenza-urgenza;
•l’equiparazione del direttore sociosanitario agli altri direttori aziendali;
•l’estensione dell'indennità di esclusività ai dirigenti delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie;
•la possibilità di accedere al trattamento pensionistico riservato per le attività usuranti per personale infermieristico operante in ''area critica'';
Riassumiamo, allora, i commi che riguardano il personale della sanità.
Comma 258 = era il pregresso art. 88 con il quale il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato viene portato a € 124.061 ml per il 2022; ma in quell’importo sono ricompresi tutti gli interventi previsti da vari articoli – allora non ancora specificati nel testo laddove sono ora diventati i commi seguenti – mentre risorse finanziarie dedicate riguardano soltanto: 1) l’acquisto dei farmaci innovativi (100 milioni di €) previsto dal comma 259; 2) i contratti di formazione specialistica dei medici (194 ml di €) di cui al comma 260; 3) le prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (200 ml di € fino ad un massimo di 350 ml), stabilite dal comma 261. Avevo già osservato nell’articolo del 15 novembre come derivassero molte perplessità dalla onnicomprensività dell’importo di 124 mld, cioè se sono ivi ricompresi gli oneri per i rinnovi contrattuali e quelli extracontrattuali - di cui si dirà oltre – per la revisione dell’ordinamento professionale. Ogni anno si ripropone tale dilemma e se davvero con 124 miliardi di dovrà finanziare tutto allora la previsione già da ora appare del tutto insufficiente.
Comma 268 = la disposizione riguarda la delicata questione della stabilizzazione dei precari assunti per l’emergenza COVID 19, che potrà essere attuata in parallelo e a prescindere da quella ex art. 20 del d.lgs. 75/2017. Innanzitutto, secondo la lettera a), le aziende possono continuare ad avvalersi per tutto il 2022 delle misure previste dalla decretazione d’urgenza del 2020. La lettera b) prevede la stabilizzazione del personale assunto l’emergenza fissandone i paletti . In tal senso, per “personale del ruolo sanitario” non può che intendersi quello che le parole stesse indicano, visto che una volta tanto il legislatore utilizza termini precisi. La norma stessa aggiunge “gli operatori socio-sanitari”, quindi l’indicazione dei destinatari è esaustiva. Semmai il personale amministrativo e tecnico potrebbe rientrare nelle procedure di cui all’ultimo periodo della lettera b). Un emendamento del Senato ha aggiunto la previsione “anche qualora non più in servizio”. Una possibile criticità dell’operazione riguarderà probabilmente tutti i contratti di lavoro instaurati al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che è l’unica tipologia che può rientrare nel concetto di lavoro flessibile. La novità rispetto al DDL è quella della lettera b-bis) che introduce selezioni con riserva fino al 50% per il personale addetto ad attività da reinternalizzare; anche questa norma è plausibile che creerà difficoltà applicative per la sua contorsione.
Comma 269 = vengono effettuate modifiche al cosiddetto decreto “Calabria” (art. 11 della legge 60/2019) portando dal 5 al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente gli incrementi possibili dei valori di riferimento per i limiti del costo del personale. Inoltre , si rinvia l’adozione dell’attesissimo decreto che deve adottare una nuova metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale; la sua adozione era già prevista per il 2021 come condizione per gli incrementi di cui sopra. Lo si vedrà non prima del 30 giugno 2022 ma avendo necessità della proposta formale dell’AGENAS, della previa Intesa in Conferenza Stato-Regioni e del concerto del MEF, c’è da dubitare sul rispetto di quella data. In quell’ambito tutti si aspettano una revisione degli standard di cui al DM 70/2015.
Comma 270 = gli interventi relativi alle Cure palliative sono prorogati di un anno fino al 31 dicembre 2021.
Comma 272 = si prevede una stabilizzazione a tempo indeterminato per i medici convenzionati del sistema dell’emergenza-urgenza anche privi del titolo.
Comma 276 = il ricorso alle prestazioni aggiuntive per garantire il recupero delle liste di attesa in ambito ospedaliero è prorogato a tutto l’anno 2022. Le Regioni devono però rimodulare il Piano per le liste d’attesa e presentarlo entro il 31 gennaio prossimo ai ministeri della salute e dell’economia.
Comma 277 = per raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano di cui al comma precedente, le Regioni possono coinvolgere anche le strutture private accreditate fino a concorrenza di 150 ml.
Comma 278 = gli interventi previsti dai due commi precedenti sono per complessivi 500 ml di € ma sono “a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale”, quindi compresi nei 124 mld di € indicati nel comma 258.Comma 290 = viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 per l’utilizzo forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali per i servizi i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. La spesa è quantificata in 8 mln di €, a valere sul Fondo sanitario 2022.
Comma 293 = tratta della indennità di Pronto soccorso senza alcuna integrazione rispetto al testo di ottobre. Sulla problematica e sulle feroci polemiche conseguenti, rinvio a quanto osservato nell’articolo del 15 novembre scorso. Comma 295 = la disposizione prevede la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) fino al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma; il costo viene stimato in 105 mln, sempre a valere sul Fondo sanitario 2022.
Comma 604 = con questa disposizione (era l’art. 151 del DDL) sembra in qualche modo sbloccata la questione del congelamento al valore 2016 degli incrementi dei fondi per il trattamento accessorio. Si rende concreto l’intervento previsto dall’art. 3 della legge 113/2021 e, quindi, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Questa formula contiene già qualche ambiguità e, in ogni caso, opererà per le amministrazioni centrali “nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022”, naturalmente al lordo degli oneri sociali e fiscali che pesano per circa un 37%; nel DDL l’importo era di 200 milioni. Per la Sanità il valore economico è difficile da stabilire perché la norma afferma che la determinazione avviene “a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri”, ma la percentuale per gli statali non è indicata e, soprattutto, avviene “secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore”. In proposito è solo il caso di ricordare che nel “Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, firmato il 10 marzo 2021, nell’ultimo capoverso del paragrafo 1 si parlava del “superamento dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.Lgs. 75/2017” e quanto stabilito non sembra proprio un “superamento” semmai una attenuazione. E, a proposito degli impegni assunti dal Governo a marzo, non c’è alcuna traccia di estendere “anche ai comparti del pubblico impiego le agevolazioni fiscali previste per i settori privati a tali fini” (paragrafo 6).
Comma 612 = viene qui affrontata (era l’art. 154 peraltro strutturato in modo molto diverso) la questione dell’ordinamento professionale per la cui revisione – sempre riferita alle sole amministrazioni centrali – non è più previsto “un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” bensì “un importo complessivo pari allo 0,55% del monte salari 2018”. Anche in questo caso per le aziende ed enti del S.s.n. la determinazione avviene “nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018”, ma almeno questa volta la percentuale per gli statali è indicata; resta, comunque, il passaggio aleatorio e tutto da verificare derivante dall’inciso “secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore”.
Comma 613 = vengono stanziale risorse per la formazione per 50 ml di €. Per la Sanità la dotazione dovrebbe essere riproporzionata seguendo il criterio dei commi precedenti, ma nella norma non vi sono indicazioni in tal senso per le altre amministrazioni, a meno che dicendo “dipendenti della pubblica amministrazione” non si intenda che le risorse sono per tutti indistintamente. E non si vede come “una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa” non interessi il personale delle aziende sanitarie. Comma 881 = l’ipotizzato passaggio dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi nell’Area della Sanità avverrà dalla tornata 2022-2024. Per i dettagli si rinvia all’artico pubblicato il 22 dicembre,.
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