In parlamento

Ddl Lorenzin e ordini professionali, dalla Camera disco verde all’articolo 4 «ammorbidito»

di Rosanna Magnano

In dirittura d’arrivo in serata alla Camera, con le dichiarazioni di voto a partire dalle 16:30, il Ddl Lorenzin. È stata infatti trovata la quadra in Aula sulle istanze avanzate dai medici in merito all’articolo 4 del Ddl Lorenzin, che con la Fnomceo avevano sancito uno strappo netto sul provvedimento. In questo contesto, le norme sulla riforma degli ordini delle professioni sanitarie sono state approvate grazie a un pugno di emendamenti espressi dalla maggioranza, che ammorbidiscono, salvando i principi di fondo, le misure volte a garantire il ricambio generazionale nella rappresentanza, introdotte in Commissione. Sul tetto ai mandati, per esempio, resta il paletto ma non è più «retroattivo»: ovvero si può essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta (c’è quindi un limite di due mandati consecutivi poi dopo una pausa ci si può eventualmente ricandidare), ma la misura non vale più in sede di prima applicazione (il capoverso che estendeva la misura anche in sede di prima applicazione è stato soppresso). Il che significa, a rigor di logica, che un attuale vertice di un ordine professionale, anche se è in carica da due mandati consecutivi può ricandidarsi per lo stesso mandato prevedibilmente altre due volte. Insomma il ricambio generazionale può attendere e slitta di qualche anno.

Si rivedono le modalità del voto telematico, che diventa facoltativo. Riguardo il collegio dei revisori, questo non è più composto da tre componenti e un supplente iscritti nel registro dei revisori legali (come nel testo licenziato dal Commissione Affari sociali, presieduta da Mario Marazziti) ma nella nuova formulazione l’obbligo di iscrizione al registro c’è solo per il presidente del collegio, gli altri due membri, di cui uno supplente sono eletti tra gli iscritti agli albi.

Si allargano le maglie anche per l’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo che è valida in prima convocazione quando abbia votato 2/5 degli iscritti in prima convocazione o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti .

Di rilievo anche l’emendamento che consente al presidente di un albo professionale - nel caso in cui gli iscritti superino le 50mila unità - di chiedere al ministero della Salute di istituire un nuovo ordine che assume il nome della professione sanitaria svolta. Il che potrebbe essere interpretato come un regalo ai fisioterapisti (dopo la ferita sul riconoscimento di osteopati e chiropratici) ma in realtà potrà valere anche per altre professioni, ad esempio gli educatori professionali, che già superano la soglia.


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