In parlamento
Nuova legge al traguardo: siti oscurati contro il cyberbullismo
di Giovanni Negri
Alla fine anche l'Italia ha la sua legge contro il bullismo digitale. La Camera ha approvato ieri, dopo un lungo e tormentato percorso, la prima disciplina di contrasto al cyberbullismo. Un'approvazione da tempo attesa che mette la parola fine a una vicenda normativa complessa.
In conclusione il pendolo del legislatore, che ha oscillato soprattutto sulla necessità di una risposta anche di natura penale, si è fermato su una soluzione che molto scommette sull'aspetto preventivo ed educativo. Alla Camera era stata inizialmente sposata una linea di maggiore severità ampliando l'area del reato di stalking e prevedendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici utilizzati per la commissione del reato.
La versione del Senato, ieri fatta propria anche dalla maggioranza dei deputati per il via libera definitivo, è invece diversa. Dallo stalking viene mutuata una misura di natura “parapenale” come l'ammonimento da parte del questore: in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali sul web, fino al momento della presentazione della querela o della denuncia, che aprono ufficialmente il procedimento penale, il cyberbullo potrà essere invitato dal questore a evitare di ripetere gli atti vessatori. La convocazione del minore da parte dell'autorità di pubblica sicurezza avverrà insieme a quella del genitore. Le conseguenze dell'ammonimento cesseranno con il raggiungimento dei 18 anni.
Ma, parallela a questa strada, ne passerà un'altra, che si prevede sarà certo più utilizzata, che chiama in causa anche il Garante della privacy. Il minore al di sopra dei 14 anni vittima di atti di sopraffazione digitale o un suo genitore potranno chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, cancellare o bloccare la diffusione in rete dei contenuti a rischio. Se non arriverà una risposta entro 48 ore, allora un'istanza analoga potrà essere indirizzata al Garante (al quale ci si potrà rivolgere anche quando è impossibile identificare con certezza il gestore del sito internet o del social media) che dovrà intervenire nelle successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, si chiarisce, che è il fornitore di contenuti, sono comunque esclusi gli access provider (i provider che forniscono accesso a internet come Telecom o Vodafone), i cache provider, che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. La presentazione dell'istanza è ammessa anche quando le condotte di cyberbullismo, da identificare attraverso il relativo url, non vanno a integrare le fattispecie previste dal Codice della privacy in materia di trattamento illecito dei dati.
Sono state soppresse al Senato le disposizioni che imponevano ai gestori dei siti di dotarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di procedure specifiche per il recepimento e la gestione delle istanze dandone informazione attraverso avvisi chiari e di facile individuazione sul sito.
Nelle scuole andrà individuato, tra i professori, una figura di riferimento per tutte le iniziative antibullismo. Al preside toccherà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo; obbligo che è comunque circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Il ministero dovrà predisporre linee guida di orientamento e prevenzione con attenzione particolare per misure di rieducazione dei minori coinvolti.
La legge introduce anche una definizione di bullismo telematico, che comprende ogni forma di aggressione, molestia diffamazione, furto d'identità, trattamento di dati a danni di un minore.
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