In parlamento
Risk, ecco i nuovi profili di responsabilità riscritti dalla Igiene e Sanità
di Barbara Gobbi
Anteprima. Ecco il testo del Ddl 2224 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (relatore Amedeo Bianco, Pd), così come approvato dalla commissione Igiene e Sanità.
L’articolato è stato profondamente rivisto rispetto alla versione trasmessa dalla Camera, anche in accordo con il relatore originario Federico Gelli, a cominciare dalla stessa rubrica della legge.
Nei 18 articoli del testo, compaiono innanzitutto una serie di novità a lungo richieste dalle categorie. A cominciare dall’istituzione in ogni Regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati su rischi ed eventi avversi per poi trasmetterli semestralmente con procedura telematica unificata al nuovo Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Sempre in un’ottica di disponibilità di dati e di trasparenza, si prescrive la pubblicazione sul sito internet di tutte le strutture dei dati sui risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.
Per quanto attiene il profilo penale, la punibilità è esclusa in caso di imperizia quando siano state rispettate le linee guida professionali emanate secondo quanto prescritto dall’articolo 5 della legge (anch’esso fortemente rivisto rispetto alla versione della Camera). L’articolo 7 disciplina la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria: per l’esercente la professione sanitaria in ambito pubblico, la responsabilità è di natura extracontrattuale salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La legge introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione per chi intenda esercitare un’azione innanzi al giudice civile; si prevede che l’eventuale azione di rivalsa nei contronti del professionista - in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica - sia esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.
L’obbligo di assicurazione vale per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, anche per danni causati dal personale a qualunque titolo (inclusi formazione e ricerca clinica, telemedicina, libera professione e regime convenzionato). Ma le strutture si “accollano” anche la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie. Solo quando opera in un profilo di responsabilità contrattuale, il professionista è tenuto a stipulare una propria polizza. Mentre una polizza per colpa grave andrà sempre contratta dal professionista, per garantire efficacia alle eventuali azioni di rivalsa delle strutture o delle compagnie di assicurazione.
Il danneggiato ha la possibilità di esperire un’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione e inoltre avrà a disposizione pure la chance del nuovo Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, presso Consap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA