In parlamento

Ddl Omnibus, scatta l’ora delle professioni sanitarie

di Rosanna Magnano

Il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie previsto dall’art. 3 del Ddl Lorenzin è al check della Igiene e Sanità del Senato. Tra le novità approvate ieri, l’istituzione dell’albo degli Ingegneri biomedici e clinici presso l’Ordine degli ingegneri.

L’esame del disegno di legge (relatrice Emilia De Biasi, Pd) relativo alle «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale» proseguirà martedì 23 febbraio in sede referente. Resta in agenda l’emendamento della relatrice (3.0.1) sull’Istituzione e definizione della professione dell'osteopata. Su questo profilo, alla Camera dei Deputati, c’è anche un disegno di legge firmato Paola Binetti (Ap).

Tra gli emendamenti approvati :

Il 3.10 (testo 2) prevede che gli ordini e le relative federazioni nazionali «Rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale».

Il 3.12 sopprime gli uffici istruttori interregionali o interprovinciali nel caso di regioni con un solo ordine professionale pergarantire la terzietà dell’esercizio della funzione disciplinare.

Il 3.14 prevede la commissione di albo solo per gli Ordini comprendenti più professioni . Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della Commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

Il 3.21 (testo 2) stabilisce che per eleggere in assemblea, a maggioranza relativa e a scrutinio segreto, consiglio direttivo, commissione di albo e collegio dei revisori dei conti, «Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale».

Il 3.31 (testo 2) prevede che «In caso di più albi nello stesso ordine, con le modalità di cui al comma 7, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni al lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti inferiore o pari a mille».

Il 3.42 prevede che entro tre mesi dallo scioglimento dei consigli direttivi, si deve procedere a nuove elezioni e «Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni».

Il 3.45 stabilisce che presso l'Ordine degli Ingegneri viene isituito l'elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici degli iscritti all'ordine. Il Ministero della Giustizia d'intesa con il Ministero della Salute stabilisce, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i requisiti di ammissione, su base volontaria, all'elenco di cui al comma precedente.

Il 3.46 prevede che la cancellazione dall’albo professionale non può essere pronunciata se non dopo aver sentito il diretto interessato, «ovvero dopo mancata risposta a tre convocazioni per tre mesi consecutivi»

Il 3.57 stabilisce che oltre al bilancio preventivo e al conto consuntivo, anche le variazioni e integrazioni del Codice Deontologico e dello Statuto devono essere approvate dal Consiglio nazionale.

3.61 Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spetta la designazione dei rappresentanti presso commissioni, enti e organizzazionidi carattere nazionale «comunitario ed internazionale».


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