In parlamento
Ddl Concorrenza, Andi: «Emendamenti contro catene odontoiatriche e abusivi»
di Andi (Associazione nazionale dentisti italiani)
Il Ddl Concorrenza è un’occasione per cercare di inserire norme che possano tutelare i dentisti liberi professionisti in tema di concorrenza delle società odontoiatriche e di esercizio abusivo della professione.
Nei giorni scorsi, infatti, l’Ufficio politico Andi è riuscito a coinvolgere una serie di parlamentari e presentare due emendamenti che potrebbero servire allo scopo.
Il primo punta a modificare l’articolo 46 introducendo l’obbligo per le società operanti nel settore odontoiatrico di avere almeno soci iscritti all’Albo degli odontoiatri che abbiano due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto e che il direttore sanitario debba essere iscritto esclusivamente all'Albo degli odontoiatri.
Il secondo propone la creazione di un nuovo articolo, il 47-bis, che prevede disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione. Tale norma riprenderebbe l'art.1 del cosiddetto ddl Marinello ormai da tempo fermo nella Commissione Giustizia della Camera.
«Con i nostri emendamenti – spiega il Presidente Andi Gianfranco Prada - cerchiamo di mettere un freno alla possibilità per un non iscritto all’Albo degli odontoiatri di essere nominato come direttore sanitario in un Centro odontoiatrico e proviamo ad accelerare l'approvazione dei contenuti del Ddl Marinello, inserendo parte del testo in questo Disegno di legge che sicuramente avrà un iter parlamentare più veloce di quanto non abbia il testo fermo in Commissione Giustizia della Camera da quasi due anni».
Questi i testi dei due emendamenti proposti da alcuni parlamentari, su istanza di Andi, al testo del Ddl Concorrenza
- Art.46, dopo il comma 2 aggiungere:
“I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voti, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche interessate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1085, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri”.
- Art.47-bis
1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.00 (mila?) euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati>>;
b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria»;
c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anno e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
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