In parlamento

La nuova responsabilità del medico modifica il codice penale

di Barbara Gobbi

Il professionista che «a causa di imperizia» provochi la morte o una lesione personale al paziente, risponderà dei reati di omicidio colposo o di lesione colposa solo in caso di colpa grave. Che sarà esclusa quando, «salvo le rilevanti specificità del caso concreto», siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida scritte e aggiornate da società scientifiche selezionate e inserite dal ministero della Salute in un apposito elenco istituito con decreto. Le modifiche proposte dal relatore Federico Gelli altesto unificato sulla responsabilità professionale all’esame della commissione Affari sociali della Camera aggiornano il codice penale, che si arricchirà di conseguenza dell’articolo 590-ter. «Abbiamo lavorato in stretto contatto con il ministero della Giustizia - avverte Gelli nell’illustrare le ultime limature agli articoli 6 e 7 del provvedimento, che saranno sottoposti a votazione martedì prossimo - . La conseguenza che queste norme avranno è di estremo rilievo, non soltanto sotto il profilo penale ma anche ovviamente sotto quello civile».

Ma le novità non sono tutte qui: l’articolo 6 prevede infatti, in attesa che le nuove norme entrino a regime, una fase-traghetto in cui si possa transitare dall’applicazione della “Balduzzi” - «dove c’è un riferimento generico alla “colpa”, che di fatto rende ardua l’applicazione di quella legge», spiega Gelli - a un dettato normativo puntuale e concretamente traducibile nella pratica quotidiana e giudiziaria. Mano mano che le linee guida saranno adottate da quella parte delle 500 società scientifiche oggi esistenti che sarà stata certificata dalla Salute, infatti, la legge 189 andrà gradualmente affievolendosi.

Il relatore ha presentato anche una nuova versione dell’articolo 7: viene ribadita la novità del doppio binario, con la distinzione tra responsabilità contrattuale della struttura (anche per prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina) ed extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria, fatti salvi i casi in cui quest’ultimo operi come libero professionista (il dentista che eroga la prestazione nel suo studio privato, ad esempio).

La legge sulla responsabilità professionale, di cui sono in corso di revisione anche le norme su conciliazione e rivalsa, secondo il relatore dovrebbe essere “chiusa” entro una quindicina di giorni e potrebbe essere iscritta in Aula tra la metà e la fine di novembre. Tra i nodi che restano da sciogliere, l’impatto delle nuove norme sul comparto assicurativo (v. l’articolo 8 del testo).


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