Imprese e mercato

Settore chimico farmaceutico: come gestire l’aumento dell’Edr previsto con decorrenza da luglio 2021

di Roberta Di Vieto * e Giuseppe Merola *

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24 Esclusivo per Sanità24

Con la retribuzione del mese di luglio 2021, le aziende che applicano il Ccnl Industria Chimico-Farmaceutica devono preoccuparsi di gestire l’aumento dell’elemento distinto della retribuzione (Edr) previsto nell’accordo collettivo dell’11/6/2021 stipulato fra i sindacati di settore (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) e Federchimica e Farmindustria. In particolare, nell’ambito di tale accordo collettivo è stata effettuata la verifica e l’adeguamento del Tem (trattamento economico minimo) in base agli scostamenti riscontrati tra l’inflazione prevista nel precedente accordo di rinnovo del Ccnl e quella reale consuntivata dall’Istat su base annuale. Poiché l’inflazione effettivamente rilevata negli anni 2019 e 2020 è stata inferiore a quella prevista nel precedente accordo di rinnovo, in sede di accordo collettivo è stato convenuto di scorporare la tranche dell’aumento del Tem decorrente da luglio 2021 e di inserirla nell’Edr, con la conseguenza che, a partire dalla mensilità di luglio 2021, il valore del Tem resterà invariato mentre il valore dell’Edr avrà un incremento. Per le imprese del settore chimico farmaceutico impattate da tale meccanismo si pone, quindi, il tema del possibile assorbimento degli aumenti dell’Edr nel superminimo retributivo eventualmente riconosciuto ai propri dipendenti.
Si tratta di un aspetto non di poco conto che non è stato disciplinato dal Ccnl Chimico-Farmaceutico, a differenza invece di quanto previsto per gli aumenti del Tem, in relazione ai quali il Ccnl ha espressamente previsto la possibilità di assorbimento in presenza di clausole pattuite con il dipendente che qualifichino le somme riconosciute come anticipazione sui futuri aumenti contrattuali. Nel silenzio della contrattazione collettiva di settore, si ritiene che la questione debba essere affrontata e risolta in coerenza con i principi generali affermati dalla giurisprudenza in materia di assorbimento della retribuzione. In particolare, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è orientata nel senso di ritenere che il superminimo è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento negli aumenti previsti dalla contrattazione collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso collegato al merito del dipendente o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte (cfr. tra tutte Cassazione civile sez. lav., 17/07/2008, n.19750). Ne deriva, quindi, che l’aumento dell’Edr previsto dalla contrattazione collettiva potrebbe essere assorbito nel superminimo laddove il superminimo concesso ai dipendenti non sia stato assegnato in ragione di particolari meriti del dipendente o della maggiore onerosità delle mansioni del lavoratore, ma quale anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali derivanti dal Ccnl a qualsiasi titolo dovuti. In tale contesto, è sicuramente opportuno esaminare le previsioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con i singoli dipendenti onde valutare l’operatività del meccanismo dell’assorbimento. Si segnala infine che l’aumento dell’Edr disposto dall’accordo collettivo del 11/6/2021, non potrà avere alcuna incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti (mensilità differite, Tfr, ecc.), dal momento che, come previsto dallo stesso Ccnl Chimico-Farmaceutico, l’Edr è un elemento retributivo c.d. omnicomprensivo, e pertanto non andrà computato negli istituti contrattuali e di legge, diretti e indiretti, compreso il Tfr.

*Avvocati



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