Imprese e mercato

Novartis: assoluzione dal tribunale di Roma sul caso Lucentis-Avastin

di Radiocor Plus

S
24 Esclusivo per Sanità24

Novartis accoglie "con soddisfazione" il pronunciamento del Tribunale di Roma, che ha stabilito l'insussistenza del reato di aggiotaggio nel caso Lucentis/Avastin, che coinvolge la stessa Novartis e Roche, e ha assolto da questa accusa gli amministratori delegati delle due aziende in carica all'epoca dei fatti. "La sentenza - sottolinea Novartis - rappresenta una svolta decisiva in una lunga e complessa vicenda giudiziaria, che trae origine da un provvedimento dell'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato su presunte pratiche anticoncorrenziali relative alla commercializzazione del farmaco oftalmico Lucentis, di Novartis". Alla base del provvedimento era l'ipotesi che Novartis e Roche avessero dato vita a un accordo per scoraggiare, nel trattamento di una grave patologia oftalmica come la maculopatia essudativa, l'utilizzo off-label del farmaco Avastin, considerato un'alternativa terapeutica valida e meno cara rispetto a Lucentis.

Novartis ha sempre contestato la decisione dell'AGCM, giudicando infondato il presupposto che i due farmaci possano essere in concorrenza tra loro, dal momento che Lucentis è specificamente progettato, sviluppato e prodotto per l'uso oculare intravitreale, mentre Avastin è un farmaco oncologico che non è mai stato approvato per patologie oculari.
Il provvedimento antitrust, che risale al 2014, ha generato negli anni diversi procedimenti, tra i quali anche uno penale per il reato di aggiotaggio, cioè del ricorso a notizie false e tendenziose per ottenere aumenti di prezzo di un determinato prodotto.
Ora il Tribunale di Roma ha accertato l'assoluta inconsistenza di questa accusa e, nell'accogliere in pieno le tesi difensive di Novartis, riconosce che i due farmaci in questione non si pongono in concorrenza tra di loro, ma sono casomai alternativi poiché Avastin poteva essere impiegato solo nelle indicazioni oftalmiche non coperte da Lucentis.


© RIPRODUZIONE RISERVATA